CIGS per imprese soggette a procedura concorsuale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, ha fornito chiarimenti per la fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procura concorsuale intervenuta in costanza di trattamento. Dal 1 gennaio 2016, a seguito dell’abrogazione dell’art. 3 Legge n. 231/91, è venuta meno la possibilità di autorizzare il trattamento di CIGS conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali individuate dal medesimo articolo.
La circolare ministeriale n. 1/2016 sottolinea che, per le imprese che abbiano richiesto la concessione del trattamento di CIG, in forza delle causali d’intervento previste dalla normativa (art. 21 T.U ammortizzatori sociali) e per quelle che in costanza di fruizione del trattamento richiesto sono sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, il trattamento potrà essere autorizzato per i lavoratori dipendenti. Unica condizione è che gli organi della procedura si impegnino a concludere il programma inizialmente presentato.
A tal fine, gli organi della procedura concorsuale dovranno inviare telematicamente, all’interno della pratica "CIGSonline”, una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato, chiedendone la prosecuzione fino alla scadenza. Allegata alla richiesta dovrà essere presentato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto delle parti sociali nonché il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.