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Lavoro
Cococo, Ministero su organizzazione e stabilizzazione
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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 3 del 1° febbraio 2016, con le indicazioni operative sulle nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal Dlgs n. 81/2015, in particolare su collaborazioni organizzate dal committente e sulla procedura di stabilizzazione dei co.co.co. anche a progetto e di titolari di partita IVA. Il Ministero, così come anticipato dai Consulenti del lavoro, afferma anche che la procedura di stabilizzazione non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016 (nel rispetto delle condizioni richieste dalla norma), attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario.

Il Ministero spiega che:
- prestazioni di lavoro esclusivamente personali: si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;
- continuative: si intende il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.

La contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, farà sì che venga applicata la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato“.

La procedura di stabilizzazione, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:
- i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione;
- nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione. Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione, o non siano ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del Dlgs. n. 81/15 potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.

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