Lavoro
Dis coll non spetta ai ricercatori

Dis-coll non trova applicazione per i ricercatori
Nessun assegno di Dis-coll spetta agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e ai titolari di borsa di studio che svolgono attività di ricerca presso le università e negli enti di ricerca.Nell’ interpello 31/2015 il Ministero del Lavoro ricorda che l’indennità in caso di perdita dell’occupazione è prevista per i collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto, mentre l’attività svolta dai titolari degli assegni di ricerca ha caratteristiche differenti.
L’art. 15 del D.Lgs. n. 22/15 individua, quali destinatari della DIS-COLL, i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS che abbiano perduto involontariamente l’occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, che non siano pensionati o possessori di partita IVA. In ragione della tipologia di attività svolta, il legislatore esclude dal novero dei destinatari espressamente gli amministratori e i sindaci. La disciplina degli assegni di ricerca è contenuta nella normativa speciale di cui alla L. n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.
Non sembra possibile argomentare l’applicazione dell’indennità di disoccupazione in ragione esclusivamente dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 che riguarda, come noto, anche le prestazioni di lavoro autonomo.
Il Ministero ritiene che agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi nonché ai titolari di borse di studio non trova applicazione l’indennità di disoccupazione prevista in via sperimentale per l’anno 2015 per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS- COLL) di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22/15.