Il superminimo è sempre riassorbibile - Affaritaliani.it

Lavoro

Il superminimo è sempre riassorbibile

logo fondazione studi
 

Confermata l’assorbibilità delle somme erogate al lavoratore in busta paga a titolo di superminimo, anche in assenza di specifico accordo scritto ed anche se ciò avviene dopo un periodo in cui non è stato applicato l'assorbimento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.24643 del 3 dicembre 2015, oltre a confermare un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sul fatto che, qualora sia stato riconosciuto al lavoratore un importo a titolo di superminimo nella lettera di assunzione, deve escludersi la non riassorbibilità di tale importo, ha anche stabilito che tale assorbibilità può essere applicata anche se ciò non è avvenuto concretamente per alcuni anni. L’assorbibilità è esclusa solo nell’ipotesi in cui gli accordi collettivi prevedano diversamente o il lavoratore riesca a dimostrare la natura di "compenso speciale" del superminimo, sorretta da un "autonomo titolo", riconducibile a "particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente". Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava un lavoratore che considerava illegittimo l'assorbimento in forza di accordi collettivi successivi dell’importo riconosciuto in sede di assunzione. In particolare, nel caso specifico, la contrattazione collettiva ha regolato per la prima volta rapporti di lavoro preesistenti e ha previsto che, laddove il nuovo trattamento retributivo fosse risultato inferiore a quello precedente, la relativa differenza sarebbe stata mantenuta quale assegno ad personam, dichiarato assorbibile (anche se solo in caso di passaggio di grado e/o qualifica del lavoratore).

Al dipendente in precedenza non era mai stato assorbito l'aumento, quindi lo stesso ha contestato l’illegittimità della modificazione in peius, ritenendo che il contratto individuale di lavoro, non prevedendo l’assorbimento, non lo consentisse (e non fosse derogabile da successive disposizioni collettive). La Cassazione, appurato che a lettera di assunzione non prevedeva alcuna specifica in ordine all’assorbibilità o meno del superminimo e non essendo nemmeno state specificate le ragioni alla base dell’attribuzione dello stesso, ha concluso per l’esclusione della non riassorbibilità. La Corte, inoltre, ai fini del riassorbimento, ha ritenuto irrilevante il fatto che per un periodo di tempo (anche lungo) il datore non lo abbia effettuato.