Lavoro
L’abito su misura nella contrattazione di II livello

Il nuovo T.U. dei contratti (D.lgs. 81/2015) contiene numerosi rinvii alla contrattazione collettiva di II livello. Tali rinvii sono sia derogatori, sia – per così dire – normativi poiché il testo di legge delega in toto la contrattazione collettiva, prevedendo poi la disciplina da applicare in via residuale.
Tutto ciò ha lo scopo di permettere alle parti di contrattare le modalità di gestione della vita aziendale, dettando regole più strettamente organizzative. Ed è in questo senso che i contratti collettivi di II livello possono diventare come dei sarti in grado di cucire abiti e regole su misura per la singola e specifica realtà aziendale.
Non bisogna dimenticarsi, però, che strumento ancor più penetrante e, in un certo senso, sarto ancor più attento ai dettagli è, d’altra parte, il contratto di prossimità: ma questa è un’altra storia.
L’art. 51 del T.U. ha riconosciuto apertamente il ruolo della contrattazione di II livello, dichiarando che ove non viene esplicitato il carattere nazionale della contrattazione questa può certamente essere anche di tipo aziendale o territoriale.
Vediamo, ora, quali sono gli spazi di azione lasciati alla contrattazione di II livello nel T.U., alcuni innovativi rispetto alla disciplina previgente, altri da quest’ultima mutuati.
Mansioni:
- ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, sempre rientranti nella medesima categoria legale;
- periodo di tempo, trascorso il quale, l’assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva.
Part time:
- disciplina dei limiti di richiesta di lavoro supplementare;
- disciplina delle clausole elastiche per la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o la variazione in aumento della sua durata;
- variazioni del periodo di prova, del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e del periodo di comporto in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro.
Lavoro intermittente:
- esigenze per le quali si può stipulare un contratto di lavoro intermittente;
- misura dell’indennità mensile di disponibilità.
Lavoro a termine:
- deroga alla durata massima di 36 mesi;
- deroga allo stop&go;
- deroga al limite del numero complessivo di contratti a tempo determinato;
- deroga al diritto di precedenza.
Somministrazione:
- deroga al nuovo limite di utilizzo dello staff leasing;
- individuazione dei limiti all’utilizzo della somministrazione a tempo determinato;
- ipotesi di proroga delle assunzioni a termine finalizzate alla somministrazione;
- modalità e criteri per la determinazione e corresponsione dei premi di risultato concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.
Apprendistato:
- moduli e formulari per predisporre il piano formativo individuale;
- deroghe alla regola per cui le ore di formazione a carico del datore di lavoro sono retribuite al 10%.