Prestazioni gratuite, quando sono incontestabili
Per il professionista è sempre possibile fornire prestazioni gratuite a parenti, amici, ma anche soci di società già clienti ed altre persone in grado di incrementare la clientela di studio. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21972/15, a seguito di ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Corte di merito, afferma che è plausibile che un professionista effettui prestazioni gratuite a soggetti (imprese o professionisti) con i quali esiste una continuità di rapporti, anche se in anni precedenti i compensi erano stati regolarmente fatturati. Nel caso specifico è ammissibile il fatto che l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, in favore di alcuni di detti soggetti (49 su 71), potesse considerarsi prestazione non fatturabile e che fosse stato dimostrato il pagamento dei compensi da parte delle società di persone (di cui erano soci alcuni clienti del contribuente).
L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso avverso la sentenza nella quale la commissione di merito aveva ritenuto, con motivazione giudicata dalla Cassazione congrua e non contraddittoria, plausibile, a fronte delle mere supposizioni dell’Ufficio erariale, la gratuità dell’opera svolta dal professionista, in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi clienti, nonché del fatto che il 10% di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità è affidata alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso rientra in quello già corrisposto dalla società di appartenenza (e non è contestato che dette società fossero clienti del professionista e che le stesse non rientrassero nell’elenco, individuato dai verificatori, dei soggetti non paganti) e della circostanza, accertata oltre che pacifica, che l’attività svolta in loro favore riguardava soltanto l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata all’incremento della clientela, cosicché la semplicità della prestazione in se rende verosimile l’assunto del contribuente circa la sua gratuità.
L'articolo 54 del TUIR stabilisce che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione. Pertanto sono irrilevanti le prestazioni prive di corrispettivo.
L’allegato (punto 3.4) alla circolare n.84/E/01, che dettaglia la metodologia di controllo per le attività professionali negli studi legali, prevede che "qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione della fattura con la gratuità della prestazione, o con ritardi nella percezione dell’onorario, si deve procedere alla verbalizzazione dei motivi del mancato pagamento e alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati. La gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici".