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Politica
Consiglio dei Ministri: il comunicato integrale

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, mercoledì 15 Giugno 2016, alle ore 17.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.

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STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

In apertura del Consiglio dei ministri, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, ha comunicato l’adozione di 6 ulteriori provvedimenti, di cui 4 riferiti al Governo in carica. Il tasso di attuazione delle riforme del Governo è pari al 70,5%; quello relativo allo Stock dei provvedimenti dei precedenti esecutivi è invece pari all'80,2%.

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RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1) Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Nello specifico si abbattono i tempi lunghi attivando la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica; la conferenza simultanea con riunione (anche telematica) si svolge solo quando è strettamente necessaria; l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse si considera acquisito; ciascun livello di governo parlerà con una sola voce; il termine della conferenza, oggi di fatto indefinito, viene stabilito perentoriamente in al massimo 5 mesi.

Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stata prevista in conferenza la facoltà di intervento dei privati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento; è stata prevista la possibilità di attivare direttamente la conferenza simultanea in modalità sincrona su richiesta motivata di altre amministrazioni o del privato interessato entro il termine previsto per richiedere integrazioni istruttorie, in tal caso la riunione ha luogo nei successivi 45 giorni; nei casi di conferenza simultanea sincrona che coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini il termine per la conclusione della conferenza è elevato a 90 giorni; con riferimento alla disciplina del rappresentante unico, è stato precisato che vi è un rappresentante unico per ciascun ente territoriale; è stato meglio definito l’esercizio dei poteri di autotutela rispetto alla decisione conclusiva della conferenza.

2) Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Nello specifico si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste  pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: la ricevuta – che costituisce comunicazione di avvio del procedimento - deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017.

3) Norme in materia di regimi amministrativi delle attività private (SCIA 2) (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Nello specifico il decreto provvede alla mappatura completa e alla  precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.

4) Modifiche in materia di licenziamento disciplinare (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.

Nello specifico, il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio. Al dipendente colto in flagrante sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni. E’ prevista la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) che non proceda alla sospensione e all’avvio del procedimento.

Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stato precisato che la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento; è stato garantito al dipendente il diritto alla percezione di un assegno alimentare - nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti - durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro; al fine di garantire un’opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e per assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente, è stato previsto che con il provvedimento di sospensione si procede anche alla contestuale contestazione dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari; il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale; nei casi in cui il dirigente abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo è prevista la responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare e ne viene data notizia  all’Autorità giudiziaria. 

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DIRITTO A INTERPRETI E TRADUTTORI NEI PROCEDIMENTI PENALI

Attuazione della direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Nello specifico il provvedimento punta a semplificare la disciplina del conferimento dell’incarico all’interprete e al traduttore, alleggerendo le incombenze dei soggetti coinvolti e permettendo risparmi sui costi di spostamento.

In particolare, viene previsto che, nei casi in cui l’interprete o il traduttore risieda nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice possa chiedere al giudice delle indagini preliminari del luogo di residenza dell’ausiliario di procedere per rogatoria alle attività di identificazione, ammonimento e conferimento di incarico.

Vengono anche dettate le regole che attuano il diritto al colloquio con il difensore assistito gratuitamente dall’interprete, prevedendo che nei casi che legittimano l’assistenza gratuita dell’interprete a spese dello Stato l’imputato abbia diritto a un colloquio soltanto in riferimento al singolo atto da compiere, salvo che si ravvisino particolari esigenze collegate all’esercizio del diritto di difesa. E che, nel caso di soggetti indagati o imputati non abbienti, le spese spettanti anche per l’interprete e il traduttore rimangono comunque a carico dello Stato.

Inoltre viene previsto che nel caso di particolari situazioni di urgenza (ad esempio, nelle ipotesi di incidente probatorio disposto con urgenza ed abbreviazione dei termini ordinari per imminente pericolo di vita del testimone), in assenza di una traduzione scritta prontamente disponibile degli atti per i quali è obbligatoria, l’autorità giudiziaria ne disponga, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell’imputato, la traduzione orale anche in forma riassuntiva, dandone atto in apposito verbale.

Inoltre, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, degli stessi atti processuali potrà sempre sostituire quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato rinunci espressamente alla traduzione scritta, purché consapevole delle conseguenze di tale rinuncia, anche per avere a tal fine consultato il difensore.

È introdotta poi la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza, quali videoconferenza, telefono o internet, per garantire l’assistenza dell’interprete.

Presso il Ministero della giustizia sarà infine istituito l’elenco nazionale degli interpreti e traduttori iscritti negli albi dei periti di ogni tribunale.

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APPARECCHIATURE RADIO

Attuazione della direttiva europea relativa alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/53/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/ 5/CE.

Nello specifico si stabiliscono i requisiti essenziali che devono essere rispettati nella fabbricazione delle stesse apparecchiature e si fissano disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori), alla verifica di conformità degli apparecchi radio e alle sanzioni applicabili. Rispetto alla normativa vigente si evidenzia che la direttiva in questione (c.d. “direttiva RED”) individua in modo puntuale gli attori sia per quanto attiene alla messa a disposizione sul mercato, e cioè gli operatori economici, che per quanto attiene alla messa in servizio e all’uso, cioè installatori e utilizzatori finali. Si applica ad una molteplicità di prodotti tra i quali sono compresi i telefoni cellulari, i telecomandi apri-cancelli e per l’apertura delle porte di veicoli, modem WiFi e telefoni DECT.

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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, RAZIONALIZZATE LE PROCEDURE

Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, ha deliberato l’approvazione in esame preliminare di un regolamento, da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica, che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Nello specifico, il regolamento razionalizza le procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, come l’eliminazione delle barriere architettoniche. Vengono così ridotti il peso burocratico sui cittadini e il carico di lavoro per l’amministrazione.

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SICUREZZA NAZIONALE, ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI PER CESSIONE RAMO D’AZIENDA GEORADAR

Il Consiglio dei ministri ha approvato un DPCM col quale il Governo esercita i poteri speciali, conferiti dal decreto legge n. 21 del 2012 e dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 per tutelare interessi dello Stato in settori strategici,  attraverso specifiche prescrizioni in merito all’operazione di cessione del ramo d’azienda GeoRadar da parte di Ingegneria dei sistemi S.p.a. (IDS) ad Hexagon Geosystems Services s.p.a., notificata da parte delle società IDS ed Hexagon. In particolare il Consiglio ha prescritto alle società interessate di adottare soluzioni tecniche ed organizzative volte a preservare il patrimonio tecnologico, nonché soluzioni gestionali ed organizzative che assicurino il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione, esportazione, transito, uso, tracciabilità, registrazione e archiviazione dei materiali riconducibili alle tecnologie oggetto dell'operazione.

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CONTRATTAZIONE P.A, RIDOTTI A QUATTRO I COMPARTI

Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia ad esprimere il parere favorevole del Governo sull’ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018, firmata il 5 aprile 2016. Si dà, in tal modo, attuazione alla riforma operata dal d.lgs. n. 150 del 2009, riducendo il numero dei comparti e delle aree di contrattazione. Sono individuati 4 comparti di contrattazione collettiva: comparto delle Funzioni Centrali; comparto delle Funzioni Locali; comparto dell’Istruzione e della Ricerca; comparto della Sanità. A tali comparti corrispondono anche le aree di contrattazione collettiva anche per la dirigenza. La definizione di tale accordo realizza la condizione per la riapertura della contrattazione nel pubblico impiego.

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Il Consiglio dei ministri è terminato alle 18.25.

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