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Politica
Legge elettorale, ok da Cdm a nuovi collegi: geografia politica cambia volto

La nuova geografia elettorale che ridisegna i collegi uninominali e plurinominali alla Camera e al Senato, è stata approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri. L’intervento sui collegi si basa sulla legge 51/2019 che detta “disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari”. La commissione tecnica nominata dal governo ha comunque tenuto conto del risultato del  referendum dello scorso 20 settembre, quando il ha confermato la volontà politica della maggioranza. La legge costituzionale 261/2020 infine, ha ridotto da 630 a 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 il numero dei senatori da eleggere a partire dalla prossima legislatura.

Affaritalini.it pubblica i documenti della Commissione, composta da dieci esperti in materia di Diritto

​IL COMUNICATO STAMPA DI PALAZZO CHIGI

COLLEGI PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA E DEL SENATO

Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51 (decreto legislativo – esame preliminare). Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce norme relative alla determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51.L’intervento ridisegna i collegi in conseguenza dell’entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha modificato gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, riducendo da 630 a 400 il numero dei Deputati e da 315 a 200 il numero dei Senatori da eleggere a partire dalla prossima legislatura. La definizione dei collegi è stata effettuata sulla base della proposta della commissione tecnica, composta da dieci esperti in materia e presieduta dal Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), Gian Carlo Blangiardo. 

 

costituzionale, Geografia economica, Statistica, Scienza della Politica, Sociologia e presieduta dal numero 1 dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), Gian Carlo Blangiardo. Come si legge nei documenti che Affaritaliani.it ha sfogliato, nel procedimento operativo stabilito dalla Commissione per la formazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, viene calcolato l’ammontare medio della popolazione dei collegi della circoscrizione e sono determinati i valori soglia (+/- 20% rispetto alla media) da rispettare.

Viene favorita l’integrità delle unità amministrative (province e città metropolitane) e funzionali (sistemi locali) sulle quali i collegi insistono. In particolare: ovunque possibile il collegio uninominale coincide con il territorio di una provincia o comune, ovvero di una sua parte, ovvero include integralmente due o più province fino a raggiungere la dimensione demografica consentita.

La norma – come si legge ancora - non predetermina il numero di collegi plurinominali della Camera e del Senato (salvo che per alcune circoscrizioni indicate nel paragrafo), fatta eccezione per questi casi, il disegno geografico dei collegi plurinominali si ottiene per aggregazione di collegi uninominali contigui nell’ambito di ciascuna circoscrizione elettorale.

Dei 400 seggi alla Camera devono essere esclusi 8 seggi attribuiti alla circoscrizione Estero e 1 seggio attribuito alla circoscrizione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. I seggi da considerare sono quindi 391 e quelli uninominali sono determinati nel numero di 146, pari a tre ottavi di 391, con arrotondamento all'unità inferiore, come indicato dalla legge (cui si aggiunge il seggio della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, per un totale nazionale di 147 seggi uninominali).

Il numero dei seggi plurinominali è pari a 245, cioè 391 meno 146. La ripartizione dei seggi totali e uninominali fra le 28 circoscrizioni elettorali previste dalla legge fa riferimento alla popolazione.

I collegi plurinominali alla Camera dei deputati sono stati formati attraverso l’unione di due o più collegi uninominali interi e contigui (salvo che includano territori insulari), tenendo conto che nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un solo collegio plurinominale coincidente con l’intero territorio delle circoscrizioni stesse e che la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste non ha seggi plurinominali assegnati e conseguentemente non ha alcun collegio plurinominale; -

Quanto ai collegi plurinominali del Senato della Repubblica, sono stati formati dall’aggregazione di collegi uninominali contigui, a eccezione delle Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol che non hanno seggi plurinominali assegnati e conseguentemente non hanno alcun collegio plurinominale e della regione Molise dove è costituito, secondo le prescrizioni della legge, un solo collegio plurinominale.

 

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