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Palazzi & potere
Tutela autonomia e indipendenza magistratura: parla Cosimo Ferri

Il Sottosegretario alla Giustizia Ferri torna sulla condanna inflitta dal tribunale di Messina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alle omissioni di atti di indagine contestate ai magistrati della Procura della Repubblica di Caltagirone. 

 

Su questa vicenda, come è giusto che sia per la sua particolarità, si è acceso un forte dibattito sui temi di grande rilevanza giuridica e sociale, che (da magistrato) mi stanno tutti a cuore: dalla tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura al dramma della violenza di genere alla protezione dei soggetti vulnerabili.  

La sentenza del Tribunale di Messina - alla quale tutti dobbiamo guardare con il rispetto dovuto alle decisioni dell'Autorità giudiziaria - rappresenta una occasione per continuare a riflettere e monitorare l’andamento applicativo del regime della responsabilità civile dei magistrati, anche a seguito del mutamento intervenuto all’esito della recente riforma operata con la legge n. 18 del 2015.

Occorre a tal proposito evidenziare come nella sentenza sia stata fatta applicazione non della nuova disciplina, ma di quella previgente, poiché si trattava di giudicare fatti accaduti in epocaprecedente alla entrata in vigore delle nuove norme. 

La riforma della responsabilità civile dei magistrati ha cercato di superare le criticità della disciplina previgente (c.d. Legge Vassalli) evidenziate anche dalla Corte di Giustizia, e raggiungere un difficile contemperamento tra la necessità di garantire da una parte l’autonomia e indipendenza dei magistrati nell’esercizio dei loro compiti e dall’altra la tutela massima del cittadino dinanzi al servizio giustizia.

La difficoltà di realizzare questo contemperamento emerge con tutta evidenza proprio leggendo le pagine della sentenza Calì, dalle quali trapela da una parte la delicatezza delle decisioni cui sono chiamati quotidianamente i magistrati – delle Procure in questo caso - e dall’altra l’esigenza del cittadino di vedersi tutelato dallo Stato nel momento in cui Vi si rivolge ed affida con fiducia.

 

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Solo ombre sulla riforma della responsabilità civile dei magistrati?

 

Come anticipato, il nuovo testo aggiorna la storica legge Vassalli, che è stata ripetutamente censurata in sede europea sotto il profilo della non sufficiente caratterizzazione delle violazioni alla base della responsabilità dello Stato. 

Così, nell'ottica di definire in maniera più puntuale la condotta del magistrato da cui può scaturire responsabilità civile per lo Stato, con la nuova legge si sono specificate categorie di colpa grave e le si sono oggettivate: l’originario concetto soggettivo di negligenza inescusabile è infatti assurto a parametro nel distinto ambito dell’azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato. 

In questo quadro - al di là dei punti di criticità e delle legittime forme di dissenso che accompagnarono l'iter di approvazione della riforma del 2015 - mi sembra riduttivo non riconoscere, ad esempio, che declinare oggi la colpa grave in termini di violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione, tenendo doverosamente conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza, contribuisce a superare le criticità interpretative connesse alla previgente nozione di negligenza inescusabile. Similmente, l'aver annoverato nella colpa grave il travisamento del fatto e delle prove non esclude che debba trattarsi pur sempre di un errore macroscopico ed evidente tale da non involgere attività di carattere interpretativo. Resta infine sostanzialmente salda la c.d. clausola di salvaguardia non potendovi essere responsabilità per le attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove ad eccezione del dolo e della colpa grave. 

*****

 

Cosa ci dice sull'obbligo dell'azione di rivalsa nei confronti delmagistrato? 

 

Sul punto si lamentava, da più parti, la scarsa chiarezza della disciplina precedente ("Lo Stato...esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato").  

Mi preme ribadire, anche in questo caso, la coerenza dell'intervento alla base dell'obbligatorietà della rivalsa per violazione manifesta della legge e del diritto dell'UE ovvero per travisamento del fatto o delle prove (oltre che per diniego di giustizia) purché determinati da dolo o da negligenza inescusabile, nozione che riemerge al fine di rafforzare, in seconda battuta, la protezione dell'autonomia ed indipendenza del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Su questo aspetto della riforma - e sull'abolizione del filtro di ammissibilità dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato - si è pronunciata il 3 aprile la Corte Costituzionale che ha dichiarato le questioni inammissibili e non fondate.

Mi sento di affermare con serenità che nessun cammino riformatore è irreversibile e che tutti i magistrati devono sentirsi garantiti dalle parole del Presidente Mattarella secondo il quale "Andranno attentamente valutati gli effetti concreti" di questa legge. 

Nella stessa direzione si muove l'impegno del Ministro a svolgere un attento monitoraggio sull'attuazione della riforma.                       

 

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Storie tristi come questa ripropongono in primo piano il tema della protezione dei soggetti vulnerabili. 

 

Riprendendo quanto ho avuto modo di dichiarare dopo avere letto la ricostruzione dei fatti storici alla base della sentenza, se all'epoca - fino al mese di giugno 2007, quando non sono stati ravvisati i presupposti per affermare la responsabilità dei magistrati - vi fosse stato il reato di atti persecutori (comunemente conosciuto come “stalking”), vi sarebbero stati maggiori strumenti per prevenire il tragico epilogo di questa vicenda. In questo senso ribadisco che per proteggere realmente i soggetti che versano in condizioni di particolare debolezza occorre muoversi sul terreno della prevenzione in linea con le norme comunitarie che abbiamo recepito per ampliare la definizione di vulnerabilità e per favorirne l'emersione anticipata. 

Tra gli addetti ai lavori è stato evidenziato come la sentenza del Tribunale di Messina si riveli fragile nella parte in cui ravvisa la sussistenza del nesso di causalità tra le omissioni della Procura oggettivamente riscontrate dai giudici (in particolare, in seguito agli episodi denunciati nel mese di giugno 2007, la mancata iscrizione del marito della donna nel registro degli indagati ed il mancato svolgimento di atti di indagine) e l’evento di danno. 

La tenuta della sentenza sarà giudicata nei successivi gradi di giudizio. Ciò che è indiscutibile è la delicatezza della valutazione prognostica a cui sono stati chiamati i giudici di Messina, che fa da contraltare - lo si ripete - alla complessità delle situazioni affrontate quotidianamente dai magistrati delle Procure, ai qualicerchiamo di dare sostegno lavorando per fornire loro sempre migliori strumenti giuridici finalizzati alla tutela del cittadino.

 

 

Tags:
cosimo ferri





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