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Schengen, sicurezza e libertà di circolazione. Chi ripristina i controlli deve rispondere dei risultati

Schengen, sicurezza e libertà di circolazione. Chi ripristina i controlli deve rispondere dei risultati

Le proroghe di Italia e Spagna non cancellano il diritto alla libera circolazione. Ma non basta richiamare l’emergenza: devono essere verificabili le ragioni delle misure, i loro effetti e le condizioni per rimuoverle.

Il 16 settembre 2026 per l’Italia, il 22 settembre per la Spagna. Sono le scadenze delle attuali proroghe dei controlli sui collegamenti aerei e marittimi tra i due Paesi. Il Governo italiano ha motivato il proprio intervento richiamando la crisi migratoria di Ceuta e il rischio di successivi spostamenti irregolari nello spazio Schengen. Le date delimitano la durata dei provvedimenti. Non spiegano, da sole, quali condizioni consentiranno di superarli.

È su questo punto che dovrebbe concentrarsi il confronto. Non considero il ritorno di un controllo alla frontiera la prova automatica di un fallimento europeo. Né ritengo sufficiente rispondere che quel controllo è previsto dalla legge. La previsione di un potere non certifica la correttezza di ogni suo utilizzo; e anche quando una misura è legittima, resta la responsabilità di spiegare ai cittadini perché serva, che cosa stia producendo e quando non sarà più necessaria.

Schengen non è sospeso: occorre distinguere i diritti dai controlli

Una precisazione è indispensabile. Italia e Spagna non hanno abolito Schengen, né il ripristino dei controlli cancella, di per sé, il diritto dei cittadini europei di circolare e soggiornare negli altri Stati membri alle condizioni previste dall’ordinamento dell’Unione. L’assenza delle verifiche alle frontiere interne e i diritti di mobilità dei cittadini sono elementi collegati, ma giuridicamente distinti. Confonderli indebolisce proprio la difesa delle libertà che si vorrebbero tutelare.

Il Codice frontiere Schengen ammette il ripristino temporaneo dei controlli in presenza di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. Lo subordina, però, a necessità e proporzionalità: deve trattarsi di una misura di ultima istanza, circoscritta per estensione e durata. L’eccezione serve a consentire una risposta all’emergenza senza rinunciare alla regola generale.

Applicare questi criteri significa porre domande concrete. Quale minaccia si intende affrontare? Perché gli strumenti ordinari non sono sufficienti? Quale relazione esiste tra il rischio individuato e i collegamenti sottoposti a controllo? Richiamare la complessità del fenomeno migratorio non esaurisce queste domande. Ma nemmeno consente di liquidare come pretestuosa ogni valutazione di sicurezza.

Nell’audizione parlamentare del 13 agosto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha descritto le verifiche italiane come mirate, fondate sull’analisi del rischio e concepite per contenere l’impatto sulla circolazione. Ha inoltre riferito un primo bilancio di tre arresti e 21 cittadini di Paesi terzi respinti. Sono elementi che vanno considerati. Chi chiede alle istituzioni di rendere conto delle proprie decisioni ha, a sua volta, il dovere di confrontarsi con le informazioni che vengono rese disponibili.

Contare i controlli non significa misurarne l’efficacia

Il quadro si è successivamente aggiornato. Secondo i dati riferiti da fonti del Viminale e riportati dall’ANSA il 31 agosto, nel primo mese di applicazione della misura sono stati effettuati sei arresti e adottati 31 provvedimenti di respingimento. Le verifiche attraverso le liste passeggeri hanno riguardato quasi 500 mila persone; oltre 180 mila sono state identificate all’ingresso in Italia.

Questi numeri descrivono attività e risultati operativi. Non esauriscono, tuttavia, la valutazione della misura. Occorre comprendere il rapporto tra quanto accertato e la minaccia indicata, quali risorse siano state impiegate e perché strumenti meno restrittivi non avrebbero consentito una risposta adeguata. Un provvedimento eccezionale non dovrebbe essere giudicato soltanto da quanto lavoro produce, ma dal contributo che offre rispetto all’obiettivo per cui è stato adottato.

Anche questa valutazione richiede prudenza. Pochi accertamenti positivi non dimostrano necessariamente che i controlli siano inutili: potrebbe aver operato un effetto deterrente. Allo stesso modo, l’assenza di incidenti non prova automaticamente che siano stati i controlli a impedirli. Una rendicontazione seria deve distinguere ciò che è documentato da ciò che è plausibile e da ciò che non è ancora possibile stabilire.

Il diritto europeo prevede già strumenti in questa direzione. Gli Stati devono riferire alle istituzioni dell’Unione sull’applicazione dei controlli; il modello comune adottato dalla Commissione nel 2025 richiede di valutarne l’efficacia, la necessità e le alternative. Il problema non è quindi inventare un altro adempimento. È fare in modo che la verifica possa alimentare anche un confronto pubblico informato, senza rimanere confinata al linguaggio degli atti.

Questo non significa divulgare informazioni riservate o compromettere le attività di polizia. Esiste una differenza tra pubblicare dettagli operativi e spiegare, attraverso dati aggregati e motivazioni comprensibili, perché una restrizione debba continuare. La riservatezza può giustificare limiti alla divulgazione; non dovrebbe rendere impossibile qualsiasi valutazione dei risultati.

La trasparenza, peraltro, non serve soltanto a criticare chi governa. Può sostenere una decisione necessaria e contrastare accuse infondate. Se una misura funziona, spiegarne gli effetti rafforza l’autorevolezza delle istituzioni. Se non funziona, riconoscerlo permette di correggerla prima che la sua permanenza diventi un obiettivo in sé.

La scadenza deve corrispondere a una possibilità concreta di uscita

Il provvedimento spagnolo del 4 settembre contiene garanzie che sarebbe scorretto trascurare. Prevede una valutazione permanente e la cessazione anticipata dei controlli qualora la minaccia venga meno o possa essere affrontata con strumenti meno restrittivi. Stabilisce inoltre la loro cessazione automatica alla scadenza: un’ulteriore proroga richiede una nuova decisione motivata, fondata su una valutazione aggiornata della necessità e della proporzionalità.

Non siamo, dunque, davanti a un’eccezione dichiaratamente senza limiti. La questione è come quelle garanzie vengano applicate. Quali elementi renderebbero possibile la cessazione anticipata? Su quali valutazioni poggerebbe un eventuale prolungamento? Non si chiede ai governi di prevedere il futuro con certezza, ma di rendere riconoscibile il criterio con cui decideranno. La scadenza deve essere un momento di verifica, non semplicemente la data del prossimo rinnovo.

C’è anche una responsabilità nei rapporti tra gli Stati. Una misura di sicurezza dovrebbe restare ancorata alla minaccia che intende affrontare, senza diventare un messaggio diplomatico rivolto al vicino. La reciprocità, da sola, non dimostra la necessità di un controllo. In uno spazio comune, l’autorevolezza si costruisce anche spiegando ai partner che cosa si ritiene insufficiente e quale cooperazione permetterebbe di tornare alla normalità.

La risposta duratura passa, a mio avviso, dal coordinamento tra autorità, dalla responsabilità condivisa nella gestione delle frontiere esterne e da politiche migratorie capaci di tenere insieme sicurezza, diritto d’asilo e tutela delle persone. Non sono soluzioni immediate. Sono però il lavoro necessario perché il ritorno dei controlli interni non diventi la risposta ordinaria a ogni difficoltà.

Il rischio di buttare via il bambino con l’acqua sporca non consiste nell’adottare, una volta, un controllo necessario. Consiste nel finire per giudicare la sicurezza dalla quantità di barriere ripristinate, anziché dalla capacità di affrontare i problemi che le hanno rese necessarie. Si può proteggere Schengen attraverso una misura eccezionale. Si può anche indebolirlo lasciando che quella misura sopravviva alle proprie ragioni.

Un governo autorevole non è soltanto quello che sa intervenire. È anche quello che sa riconoscere quando l’intervento non serve più. Difendere Schengen significa pretendere entrambe le capacità: dimostrare la necessità dei controlli e assumersi, quando quella necessità viene meno, la responsabilità di toglierli.

Piergiorgio Galli – Avvocato cassazionista