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Fisco e Dintorni
Debito tributario agli eredi: quando le sanzioni sono dovute

Sulla trasmissione o meno delle sanzioni irrogate al de cuius e poi richieste agli eredi la Suprema Corte di Cassazione si è espressa ormai da tempo anche se rimangono ancora forti dubbi in merito alle sanzioni irrogate dall’Inps (sentenza n.15067/2008).

 

In particolare, il nocciolo della questione riguarda il differente regime successorio delle sanzioni amministrative e tributarie rispetto a quelle previdenziali.

Mentre per le prime esiste una specifica normativa di riferimento che stabilisce espressamente che le sanzioni non si possono trasmettere agli eredi, lo stesso non si può dire per le sanzioni irrogate dall’Inps, le quali invece secondo la Cassazione rientrano tra le sanzioni civili e dunque si trasmettono anche agli eredi.

Il differente regime di trasmissione si fonda sulla differenza sostanziale della natura delle sanzioni: le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive e finalizzate al risarcimento del danno mentre le sanzioni amministrative e tributarie hanno una fisionomia più vicina a quelle penali per la loro connotazione di natura afflittiva e strettamente personale per cui, sono da riferirsi in via esclusiva al de cuius e non sono trasmissibili agli eredi.

Tra le sanzioni civili, appunto, rientrano anche le sanzioni per omesso pagamento dei contributi previdenziali (c.d. somme aggiuntive) e la Cassazione, nella sentenza sopra citata, ha chiarito che: “sussiste una fondamentale differenza sul piano sostanziale … i contributi previdenziali, pur se assimilabili ad essi per molti aspetti, non costituiscono propriamente tributi. Hanno una destinazione non di carattere generale, ma settoriale, per reperire le risorse necessarie per il funzionamento di sistemi assicurativi di previdenza ed assistenza obbligatorie, che, pur rispondendo ad un interesse pubblico - tanto è vero che anche queste prestazioni sono stabilite e rese obbligatorie per legge -, assolvono ad una funzione meno intensamente connotata sotto l'aspetto pubblicistico: è il legislatore stesso a considerarla tale".

 

Compete dunque al legislatore il potere decisionale di stabilire quando sia preferibile scegliere una delle due tipologie di sanzione per punire una violazione riscontrata e, nel caso di sanzioni per omesso pagamento di oneri contributivi, la scelta del legislatore si è protesa verso la loro sussunzione all’interno delle sanzioni civili.

È di fondamentale importanza, dunque, che gli eredi, in tema di accettazione di eredità, tengano ben presente la distinzione tra sanzioni civili (che si ereditano!) e sanzioni amministrative e tributarie (che non si ereditano) al fine di valutare consapevolmente se accettare o meno l’asset ereditario.

Tuttavia, a parere di chi scrive, una sanzione, per sua stessa natura (in re ipsa), ha carattere afflittivo e dunque è arduo acconsentire al differente regime di trasmissione agli eredi tra sanzioni civili e amministrative/tributarie attualmente previsto.

Alla luce di questo, dunque, tenendo in considerazione che gli oneri previdenziali sono assimilabili ai tributi per molteplici aspetti (quali l’interesse pubblico e lo scopo di introito di risorse), sarebbe opportuno che il legislatore intervenisse con una norma specifica per sancire anche l’intrasmissibilità agli eredi di tali pretese.

Dott.ssa Giulia Frisenda

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it






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