Responsabilità fiscale del Presidente dell’associazione: novità - Affaritaliani.it

Fisco e Dintorni

Ultimo aggiornamento: 15:26

Responsabilità fiscale del Presidente dell’associazione: novità

Per la Cassazione la responsabilità fiscale di un'associazione non può essere automaticamente imputata al suo presidente.

Importante pronuncia della Suprema Corte in tema di responsabilità fiscale del rappresentante di un’associazione (ordinanza Cass. n.17611 del 30.06.2025). Secondo i giudici di legittimità, dunque, In materia tributaria, la responsabilità per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi di un'associazione non riconosciuta non può essere automaticamente imputata al legale rappresentante, qualora si dimostri che, alla scadenza dei termini per la dichiarazione, egli non rivestiva più tale incarico.

A tal riguardo, abbiamo chiesto chiarimenti all’Avv. Matteo Sances, il quale fa presente che “Dinanzi alla Corte di Cassazione il contribuente sosteneva che il giudice del precedente grado non avesse considerato, ai fini della responsabilità tributaria, sia le sue dimissioni in qualità di Presidente e anche del subentro di un nuovo soggetto alla presidenza”.

Ebbene, continua l’Avv. Sances Al riguardo la Suprema Corte ha dichiarato che << la responsabilità solidale incombente su colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta deve essere ricondotta non alla mera titolarità della carica, ma all'effettuazione della relativa attività, sebbene in materia tributaria la responsabilità per omessa presentazione della prescritta dichiarazione non può essere evitata adducendo il solo fatto di non aver avuto alcuna ingerenza nella gestione … Nella specie, però, la contribuente ha allegato più di quanto inteso dalla CTR, e cioè il fatto di essersi non solo dimessa, ma di essere stata sostituita da un altro soggetto (il commissario straordinario nominato dal comune) cui peraltro si sarebbe rivolta la stessa Agenzia per ottenere la documentazione relativa all'associazione…>>”.

D’altronde, chiarisce ulteriormente la Cassazione, proprio la non automaticità della responsabilità del legale rappresentante, e gli obblighi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10, L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) impongono all'amministrazione quantomeno di utilizzare i dati in proprio possesso per verificare chi concretamente fosse il soggetto responsabile ed evitare errori. A tal riguardo, ricordiamo come solo negli ultimi 6 anni associazioni come Movimento Consumatori hanno contribuito a far annullare oltre 20 milioni di euro di tributi illegittimi (si veda articolo)