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L'avvocato del cuore
Assegno di mantenimento figli pagato in ritardo: è reato? Che cosa rischio?

Caro Avvocato, mi chiamo Carlo, sono divorziato da alcuni anni e ho due figli minori (Andrea e Giulia). Tutti i mesi, come previsto nella sentenza di divorzio, verso alla mia ex moglie per il mantenimento di Giulia e Andrea 1.000 euro complessivi. Da circa sei mesi, tuttavia, a causa di seri problemi lavorativi, non riesco a essere puntuale con i bonifici mensili. L’assegno di dicembre l’ho versato a fine gennaio; quello di gennaio a febbraio e così via… Oltre ai precetti che la mia ex moglie continua a notificarmi, rischio di essere denunciato anche penalmente?

Generalmente, in caso di separazione dei genitori (non sposati, separati o divorziati), l’assegno di mantenimento stabilito per i figli a carico di un genitore deve essere sempre versato e può essere sospeso/revocato/modificato nell’importo, solo con il provvedimento del giudice.

Pertanto, se il soggetto onerato non paga la somma dovuta, non solo subirà la procedura esecutiva finalizzata al recupero coattivo, ma rischierà anche una denuncia penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’articolo 570 del Codice penale, infatti, prevede la multa da 103 a 1.032 euro e la reclusione fino a un anno per chi “…fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore…”.

Pene che, in base al successivo articolo (il 570 bis), vengono applicate anche a chi si sottrae all’obbligo di corrispondere “qualunque tipologia di assegno dovuto in caso di divorzio, di nullità del matrimonio” oppure “viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

Quindi, se l’ex coniuge/genitore non paga il mantenimento per i figli o per l’altro coniuge (se previsti) incorre in conseguenze non solo civili, ma anche penali. Il reato in questione scatta automaticamente? Assolutamente no. La Cassazione precisa che si deve trattare di inadempimento serio e protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere, in modo rilevante, sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire.

Quindi il reato non scatta automaticamente con l’inadempimento, ma il giudice penale dovrà valutarne la “gravità” e, pertanto, l’attitudine a porre in seria difficoltà economica l’ “ex famiglia”. In poche parole, non c’è reato in caso di oggettiva e incolpevole impossibilità (al licenziamento è seguito un atteggiamento attivo nel trovare un nuovo lavoro).

E se il versamento dell’assegno stabilito viene fatto, ma in ritardo? Anche in questo caso, il reato non viene commesso automaticamente. Secondo la Suprema Corte, la quale si è pronunciata più volte sul punto, l’illecito penale non scatta se l’ex coniuge/genitore versa quanto dovuto, seppure con brevi ritardi. A conti fatti, la condanna penale per il mancato pagamento del mantenimento, si giustifica solo quando il soggetto obbligato omette il versamento dell’assegno senza valido motivo, lasciando priva dei mezzi di sussistenza l’ex famiglia. Quando, invece, ritarda nei versamenti per serie ragioni (per esempio ragioni lavorative), ma da questo non ne deriva alcun concreto danno per i beneficiari (considerato che ricevono, anche se in ritardo, quanto gli spetta), non c’è più spazio per la sanzione penale.

 

*Studio Legale Bernardini de Pace

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