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L'avvocato del cuore
Assegno di mantenimento, si può sospendere in vacanza? "No, solo con ricorso"

Caro Avvocato, mi chiamo Paolo e sono separato da mia moglie Cinzia. In base all’accordo di separazione che ho sottoscritto, tutti i mesi verso a Cinzia € 400 per il mantenimento ordinario di nostro figlio Andrea. Ad agosto, tuttavia, io e Andrea, andremo in vacanza insieme per circa tre settimane. Posso non versare l’assegno alla madre considerato che il bambino starà con me praticamente tutto il mese?

Durante le vacanze, sia estive sia invernali, quando i figli trascorrono molti giorni consecutivi con il genitore cosiddetto “non collocatario” (cioè il genitore che nella maggior parte dei casi versa all’altro genitore l’assegno di mantenimento per i figli), la domanda sorge spontanea: l’assegno di mantenimento stabilito negli accordi o nelle sentenze di separazione e di divorzio (ma anche in quelle che disciplinano i figli nati fuori dal matrimonio) può essere automaticamente sospeso o ridotto? Assolutamente NO. L’assegno di mantenimento non va mai in vacanza! Vediamo il perché.

Innanzitutto, qual è la funzione di questo contributo? A cosa serve? Quali spese relative ai figli va a “coprire”? L'assegno di mantenimento che il genitore non collocatario versa mensilmente per i figli copre, non solo le spese alimentari di quel mese, ma include tutti i costi riferiti alle ordinarie esigenze di vita; quindi, la mensa della scuola, le spese dell'abitazione nella quale vivono (mutuo/affitto, utenze domestiche, consumi ecc.), l'abbigliamento ordinario, le spese  di cancelleria scolastica,  i medicinali da banco…

Nello specifico, quindi, si tratta di una rata mensile di un assegno che, in realtà, si determina su base annua, in base alle esigenze che i bambini/ragazzi maturano nell’arco dei 365 giorni. L’importo annuale viene suddiviso mensilmente solo per praticità. E infatti: chi paga, non si trova, a fine anno, a dover sborsare un ingente importo in un’unica soluzione; al contrario invece, chi riceve i soldi, non deve anticipare spese anche molto costose. Di conseguenza, anche se i minori passano le vacanze con il padre non collocatario, questi deve comunque sia continuare a versare l’assegno di mantenimento all’altro genitore.

A precisarlo sono anche le sentenze dei Tribunali italiani, le quali hanno più volte chiarito che: "nessuna sospensione o riduzione per il mese di agosto è ipotizzabile perché quell'importo (ossia il contributo al mantenimento dovuto per il minore) non costituisce se non la rata della somma globale che va somministrata per quella periodicità".

E se il genitore onerato non lo versa? Quali sono le conseguenze? Il genitore che non adempie a tale obbligo durante i periodi di vacanza, così come in qualsiasi altro momento dell’anno, può subire conseguenze sia civili (esecuzione forzata) sia penali (denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare, art. 570 codice penale). In conclusione, l’unico modo per eliminare o modificare gli importi dovuti a titolo di mantenimento dei figli (perché, per esempio, sono cambiate le esigenze dei figli, oppure, perché il genitore che versa l’assegno si trova in un momento di difficoltà economica) è rivolgersi al Tribunale, presentando un ricorso per la revisione dell’assegno di mantenimento. A meno che, l’altro genitore, non sia anche lui d’accordo nel rivedere e/o eliminare l’assegno (perché, per esempio, il figlio è diventato economicamente indipendente).

*Avvocato Rebecca Sinatra - Studio Legale Bernardini de Pace

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