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L'avvocato del cuore
Automobili e difetti di fabbrica a due anni dall’acquisto: diritti e garanzia

“Buongiorno, circa 2 anni fa ho acquistato un’automobile nuova. Nel primo anno non ho rilevato alcun problema. Dal secondo in poi, l’auto ha cominciato a darmi preoccupazioni. Problemi importanti al motore, tanto che io (mediamente esperto in automobili) e il mio meccanico di fiducia riteniamo che sia da sostituire. Cosa posso fare? Quali sono i miei diritti, dal momento che l’auto è ancora coperta da garanzia legale?”

Sfortunatamente, non è raro il caso di chi, dopo aver acquistato un’automobile, vi noti dei difetti di produzione. Che siano più o meno gravi, che si tratti di problemi all’impianto elettrico o elettronico, oppure ai freni, o di perdita di olio o carburante, per finire al motore, com’è nel Suo caso, la legge non è indifferente: il codice del consumo, infatti, ha introdotto un regime di tutela molto più favorevole per il consumatore di quanto non preveda il codice civile per i cosiddetti “vizi della cosa venduta”. Tuttavia, una distinzione è subito necessaria: la tutela sancita dal codice del consumo non è estendibile ai soggetti titolari di partita Iva esposta in fattura, almeno quando l’auto è stata acquistata per fini d’impresa; per questo tipo di acquisti, infatti, continuano ad applicarsi le norme in tema di garanzia previste dal codice civile.

Innanzitutto, è bene sapere che, all’atto della vendita, il concessionario ha l’obbligo di consegnare all’acquirente il certificato di conformità dell’automobile: in questo modo il venditore assicura che l’auto è conforme a quanto descritto nel contratto di vendita. Il certificato di conformità farà fede nel caso vengano in rilievo difetti non citati nel suddetto documento.

Che l’auto venga acquistata nuova oppure usata, la garanzia legale prevista dal codice del consumo ha una durata di due anni, che decorrono dalla consegna del bene. L’acquirente, dal canto suo, potrà farla valere entro 60 giorni dalla scoperta del “vizio”, rivolgendosi direttamente al venditore. Il codice del consumo e la giurisprudenza, infatti, sono molto chiari sul punto: la responsabilità per l’acquisto di un prodotto difettoso ricade sul venditore, e non sul produttore del bene: rischia, quindi, di rivelarsi una perdita di tempo rivolgersi alla casa madre o alle officine autorizzate per l’attivazione della garanzia legale.

Pertanto, il consiglio è quello di attivarsi quanto prima, con l’invio al venditore di una raccomandata con ricevuta di ritorno o di un messaggio di posta elettronica certificata (pec), per mezzo dei quali comunicare il guasto. È molto importante, infatti, lasciare traccia scritta e data certa della segnalazione del difetto, se non si vuole correre il rischio che si verifichi la decadenza e si perda ogni diritto connesso alla garanzia legale. A proposito di questi, la garanzia legale prevista dal codice del consumo prevede una vera e propria gerarchia dei rimedi ai quali l’acquirente può attingere:

  1. il primo è l’eliminazione del difetto; quindi, la riparazione o la sostituzione delle componenti difettose, ovviamente senza spese per l’acquirente;

< >se, invece, non è possibile la riparazione o la sostituzione dei pezzi difettosi, oppure quando tali pratiche risultino eccessivamente onerose, si potrà richiedere una proporzionata riduzione del prezzo: questa è la soluzione ideale per tutti quei difetti che non impediscono l’utilizzo “normale” del veicolo;se nessuna delle precedenti soluzioni è fattibile, allora sarà necessario chiedere la sostituzione del veicolo con altro identico, sempre senza spese per il consumatore. se sostituire il veicolo è impossibile (si pensi ad un’auto non più in produzione), si potrà ottenere la risoluzione del contratto; il che significa restituire il veicolo e ottenere il rimborso, non solo di quanto pagato per l’acquisto, ma anche delle spese di immatricolazione e IPT (imposta provinciale di trascrizione), e persino di quelle, eventuali, di istruzione per la pratica di finanziamento. Ma vi è di più, se il finanziamento è stato gestito dal venditore, col contratto d’acquisto si risolve automaticamente anche quello di finanziamento e le rate già pagate dovranno essere restituite.

Inoltre, il venditore è responsabile non solo della conformità della vettura, ma anche dei danni che l’automobile difettosa può provocare: il danno risarcibile è quello che si verifica non soltanto in caso di incidente, ma anche quando, per esempio, si è costretti per un lungo periodo di tempo a restare privi del proprio mezzo, oggetto di riparazioni meccaniche continue. Peraltro, se il difetto è denunciato entro i primi 6 mesi dalla consegna del bene, si presume - fino a prova contraria - che fosse già esistente: grava quindi sul venditore provare che il difetto non era presente all’atto della consegna del veicolo.

*Studio Legale Bernardini de Pace

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