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L'avvocato del cuore
Corteggiamento ossessivo e insistente: ecco quando può sfociare in reato

Corteggiatori e corteggiatrici accaniti, la linea tra flirt e reato è sottile: le dritte dell'esperto 

Spesso e volentieri è capitato che i miei amici mi chiedessero: “commetto un reato se corteggio insistentemente una persona? Se fingessi di essere single con un ragazzo pur essendo sposata?”. Queste sono solo alcune delle domande che negli anni i parenti, gli amici e più in generale, le persone mi hanno rivolto. Per questo ho deciso di riassumere una serie di comportamenti di corteggiatori e corteggiatrici, che possono configurare fattispecie delittuose, punibili anche con la pena detentiva.

Ecco i reati che possono commettere corteggiatori e corteggiatrici accaniti:

1. “RUBARE UN BACIO”

Se il bacio non è gradito, si configura il reato di violenza sessuale ai sensi dell’articolo 609 bis del Codice penale. La Corte di Cassazione ha spesso e volentieri ribadito che anche il bacio sulla bocca, essendo di per sé un atto sessuale, è idoneo a integrare questo reato. Ma attenzione, gli Ermellini hanno chiarito che per configurarsi è necessario che la vittima sia in uno stato di “costrizione” e che, di conseguenza, non possa divincolarsi. Per esempio, se la vittima viene spinta contro il muro, se viene bloccata sui fianchi oppure se viene trattenuta per il collo e così via. Solo in questi casi si tratta di violenza sessuale.

2. MANDARE INSISTENTEMENTE MESSAGGI

In questo caso si potrebbero configurare ben due reati: 1- molestie o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), che scatta quando si telefona insistentemente a una persona o ci si limita a mandare messaggi; 2- atti persecutori (art. 612 bis c.p.) quando l’insistenza è tale da provocare agitazione o ansia tale da condizionare i comportamenti del destinatario.

In entrambi i casi non è necessario ripetere per giorni e giorni queste condotte. Infatti, anche chi nel corso di una sola giornata insiste senza ottenere risposta potrebbe essere querelato.

3. NON FARLO/A SCENDERE DALL’AUTOMOBILE O COSTRINGERE QUALCUNO A SALIRE IN AUTOMOBILE

Scatta il reato di violenza privata nei confronti di chi non permette al passeggero di scendere dall’automobile o costringe qualcuno a salire in automobile. Il reato di violenza privata, disciplinato dall’art. 610 c.p., punisce chiunque costringa un’altra persona, contro la propria volontà, a sopportare queste condotte. L’esempio classico è il fidanzato che vedendo la fidanzata flirtare con un altro uomo, la costringa a salire in automobile e a non le permetta di scendere finché la discussione non si sia conclusa.

4. FINGERSI SINGLE

Se una persona è sposata e si finge single commette il reato di sostituzione di persona. Recentemente, gli Ermellini sono tornati a bacchettare il maschio italico condannando un uomo per il reato di «sostituzione di persona» ai sensi dell’articolo 494 del Codice penale, per essersi finto libero di stato, ingenerando nell’amante la convinzione che l’avrebbe sposata. Infatti, integra l’illecito il comportamento di colui che negli anni si è attribuito il falso stato libero (separato, divorziato o non legato da matrimonio concordatario) per avviare o mantenere una relazione affettiva.

Questi sono solo alcuni degli illeciti che i corteggiatori sfrenati possono commettere e, come vedete, bisogna fare molta attenzione perché la linea tra corteggiamento e reato è molto sottile.

*Studio Legale Bernardini de Pace

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