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L'avvocato del cuore
Cos’è questa alienazione parentale di cui tutti parlano? L'avvocato risponde

“Caro Avvocato, ma che cos’è questa alienazione parentale di cui tutti parlano?”

Nei procedimenti che riguardano i minori e, più in generale, in ogni vicenda che li veda protagonisti, è sempre attuale il riferimento alla alienazione parentale o ''Sindrome da alienazione genitoriale''. Sono trascorsi 35 anni da quando il Dottor R. A. Gardner teorizzò per la prima volta la “Parental Alienation Syndrome”, meglio nota come PAS. Tuttavia, fin dalla sua origine la teoria proposta dal medico nordamericano è stata oggetto di molteplici e cangianti opinioni, sia nel mondo scientifico sia in quello giuridico: né la letteratura di medicina psichiatrica, né le soluzioni adottate dai giudici, infatti, sono riuscite a offrire un quadro certo e univoco entro il quale “contenere” e analizzare il fenomeno.

Dobbiamo riferirci al Manuale Diagnostico DSM 5, che è la bibbia degli addetti ai lavori nella medicina psicologica e psichiatrica, per capire che il concetto di alienazione parentale è ritenuto un “problema relazionale”, non certo una “sindrome” e neppure un “disordine”. Quindi, un fenomeno patologico delle dinamiche familiari, come l’abuso, la trascuratezza e anche il maltrattamento. Questa linea è seguita anche dalla giurisprudenza italiana: per esempio, la Sezione IX Civile del Tribunale di Milano, nel marzo 2017, ha ribadito che l’alienazione parentale non è una patologia da indagare clinicamente, ma il risultato di una serie di condotte di un genitore per emarginare e neutralizzare l’altro.

Ecco perché oggi si dice più semplicemente “Alienazione Parentale”, come scrive Lei, Signora, cioè quel “problema relazionale” che emerge quando il conflitto genitoriale condiziona i figli tanto da provocare loro il rifiuto verso un genitore. Genitore cosiddetto “alienato”. Perché alienato? Perché oggetto di avversione, disprezzo, animosità e anche rifiuto assoluto, senza alcuna motivazione valida. Si dice, allora, che sia frutto di induzione e suggestione da parte del genitore alienante. L’aver escluso l’alienazione parentale dalle patologie elencate dal DSM 5 non deve, tuttavia, indurre alla sottovalutazione del problema, che esiste e può assumere contorni anche gravi. La casistica giudiziaria è variegata; particolarmente difficile risulta, quindi, tracciare i differenti approcci, da parte dei giudici, di questo problema relazionale.

Proviamo a far chiarezza. La Cassazione, con la sentenza n. 13274/2019, osserva che “qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia”. Dunque, il giudice non può limitarsi solamente a recepire le conclusioni dei consulenti tecnici psicologi che abbiano accertato tale sindrome, ma deve valorizzarla o escluderla, per esempio, con l’interrogatorio, le testimonianze, ecc. Cosa vuol dire questo? Che il giudice deve fare il suo lavoro di indagine processuale senza subire passivamente le eventuali indicazioni di PAS, che non sono condivise scientificamente.

Occasione in più, in casi di questo genere, per procedere all’audizione del minore che, oltretutto, dovrebbe essere obbligatoria nei procedimenti che lo riguardano. Già nel 2016 la Cassazione aveva detto che il giudice, “a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia”, deve tener conto “che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”. È bene sapere, comunque sia definita, chiamata o considerata, che la condotta ostativa del genitore alienante può essere causa di risarcimento del danno sia a favore del figlio, perché privato del diritto alla bigenitorialità, sia a favore del genitore alienato, leso nel suo ruolo genitoriale. In conclusione, superata la convinzione, in parte appartenuta anche alla Cassazione, dell’alienazione parentale come patologia, oggi sempre più tribunali la inquadrano giuridicamente nella condotta illecita; come tale, causa di risarcimento del danno e, soprattutto, come argomento di inidoneità genitoriale. Quindi, per esempio, motivazione per l’affido esclusivo al genitore alienato oppure ai servizi sociali. Purtroppo, quando un genitore usa il figlio come arma impropria per colpire l’altro genitore, alla fine ferisce il figlio e pregiudica inesorabilmente il proprio ruolo genitoriale.  

* STUDIO LEGALE BERNARDINI DE PACE

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