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L'avvocato del cuore
Covid, mio figlio in quarantena ma io non posso fare smartworking: che fare?

“Ho un contratto a tempo indeterminato presso una società metalmeccanica. La mia attività non rientra tra quelle gestibili con lo smartworking e, quindi, devo andare al lavoro tutti i giorni. Purtroppo, la scorsa settimana mio figlio, che frequenta la scuola primaria, è stato messo in quarantena scolastica perché hanno trovato un compagno positivo. Cosa posso fare?”

Purtroppo, l’apertura delle scuole, passaggio indispensabile per assicurare una vita il più normale possibile ai giovani e per non negare loro il diritto allo studio ed a un futuro migliore, comporta una possibile diffusione del contagio.

Per questo motivo il Governo, con il Decreto Legge 111 dell’ 8 settembre 2020, ha previsto alcune misure a sostegno dei genitori che, trovandosi nella necessità di assistere il figlio/a che viene forzatamente posto in quarantena c.d. “scolastica”, debbono conciliare tale incombente con gli impegni lavorativi.

Tra le misure previste ci sono il ricorso – a questo punto necessario e non meramente facoltativo per il datore di lavoro – allo smartworking o la possibilità di fruire di un congedo speciale.

Poiché la prima misura non è utilizzabile nel caso concreto per espressa esclusione fatta dalla Lettrice, ci si concentra solo sulle caratteristiche della seconda.

Caratteristiche del Congedo per la cura dei figli in “quarantena scolastica

La Lettrice può richiedere il congedo per l’assistenza del figlio in quarantena, poiché ha un rapporto di lavoro dipendente. Nulla, invece, nel caso in cui fosse stata legata da un rapporto di lavoro autonomo e, quindi, anche se fosse stata una “Partita Iva” fittizia.

L’accesso è assicurato dal fatto che la Lettrice ha un figlio minore di 14 anni (frequenta, infatti, ancora la scuola primaria) con lei convivente.

Attenzione:

- all’atto del compimento del 14° anno non è più possibile fruire del congedo;

- la misura è utilizzabile solo in caso di convivenza attestata dalla residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. *

Quando si può chiedere?

La copertura assicurata alla Lettrice è di durata pari alla quarantena del figlio, imposta, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Condizioni di esclusione

La Lettrice ha precisato che lei sta attualmente lavorando. Ciò permette di ritenere sussistente la condizione essenziale per la fruizione del Congedo, che è data dallo svolgimento di attività lavorativa dipendente incompatibile con la possibilità di curare il figlio/a.

Cò poiché si tratta di misura residuale, che interviene solo a fronte di mancanza di alternative per la cura del figlio

Così, si deve escludere la possibilità di ottenere il Congedo nel caso di CIGO (o di CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL CIGD), poiché in questi casi non vi è alcuna prestazione lavorativa, che impedisca la cura del figlio/a.

Sempre per lo stesso motivo il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore sia disoccupato o non svolga alcuna attività lavorativa.

La durata del Congedo

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

In caso di proroghe del provvedimento il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti dal

Dipartimento di prevenzione.

Quanto spetta alla Lettrice?

Ecco ora la riposta che immagino interessi maggiormente (in questo periodo di difficoltà economica per tutti) alla Lettrice: qual è l’importo riconosciuto dall’INPS.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta alla Lettrice un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Da ricordare che durante il periodo di Congedo viene riconosciuta la contribuzione figurativa, che permette una crescita proporzionale dell’anzianità contributiva.

Come si presenta la domanda?

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso:

- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;

tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).

*Studio legale Bernardini De Pace

 

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