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L'avvocato del cuore
Il diritto dei nonni di vedere i nipoti non è incondizionato
Nonni

Il diritto dei nonni di vedere i nipoti non è incondizionato. Il punto con la Dott.ssa Daniela Santagostino Bietti

“Gentile Avvocato, sono nonna di una splendida bambina di 5 anni, che adoro e con cui ho sempre trascorso molto tempo. Questo sino a qualche mese fa, quando mia figlia, madre della piccola, mi ha proibito di vederla a causa dei nostri continui litigi e dell’alta conflittualità che aleggia sul nostro rapporto. Posso fare qualcosa per porre fine a questa straziante assenza e ripristinare i nostri momenti nonna-nipote?”

I nonni sono senz’altro l’eredità più preziosa, saggezza in carne e ossa e amore incondizionato. Questo è fuori da ogni dubbio, anche dal punto di vista giuridico. Esiste, infatti, una vera e propria tutela per nonni, volta a salvaguardare il loro rapporto con i nipoti minori. È ben chiarito nell’articolo 317-bis del nostro Codice civile, il quale precisa: “Gli ascendenti [cioè i nonni] hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.

Diritto, questo, confermato anche nelle aule dei nostri Tribunali, dove i giudici hanno sempre riconosciuto l’importanza per i minori di coltivare il legame relazionale e affettivo con la generazione dei nonni. 

Attenzione però: il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni non ha carattere incondizionato, ma è legato a doppio filo all’interesse del minore, che deve essere protetto da situazioni di disagio e di grave pregiudizio. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, che si è pronunciata nuovamente su questo aspetto con l’ordinanza n. 2881, pubblicata il 31 gennaio 2023, e ha accolto il ricorso dei genitori che si opponevano fermamente alla costretta frequentazione tra figli e nonni e zii.

Gli Ermellini hanno sottolineato che il diritto sancito nell’articolo 317-bis non può in alcun modo prevalere sull’interesse dei nipoti, i quali non possono (ma soprattutto non devono) subire costrizioni.

Il diritto dei nonni di vedere i nipoti non è incondizionato: essenziale è l'interesse del minore

I giudici chiamati a dover valutare la situazione familiare, l’assetto relazionale e il rapporto nonni-nipoti non possono rimanere sordi davanti alle contestazioni o ai comportamenti ostativi di anche uno solo dei genitori e, soprattutto, non possono esimersi dal disporre l’ascolto dei minori che abbiano compiuto i 12 anni d’età o siano capaci di discernimento. La novità è proprio l’importanza del pensiero dei minori: la loro ribellione alle frequentazioni con i nonni deve necessariamente essere tenuta in prevalente considerazione dai giudici, i quali devono essere guidati sempre dall’esclusivo (e superiore) interesse del minore, declinato come “progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore”. Ed è proprio partendo da questo imprescindibile presupposto, che la Corte di Cassazione prosegue, fornendo ai giudici precise indicazioni su margini e modalità di verifica per questa valutazione.

La Corte ha, infatti, rilevato che l’indagine va condotta “in termini positivi”: non è il minore a doversi immolare per appagare i desideri dei nonni di frequentarlo, ma sono loro a dover partecipare fruttuosamente alla vita del nipote, cooperando in modo attivo nel suo progetto di vita e arricchendo il suo “patrimonio morale e spirituale”. Secondo la Corte di Cassazione, quindi, i giudici non devono commettere il grave errore di cercare di individuare quale dei parenti debba avere la meglio sull’altro, bensì devono mediare tra posizioni opposte e capire se e come comporre il quadro familiare nel modo più armonico possibile, sempre e solo nell’interesse del minore.

Dunque, carissima nonna lettrice, se Lei è sempre stata per Sua nipote una guida, un modello da seguire e un’insegnante di vita, di valori e di giusti principi, nulla ha da recriminarsi. Il Vostro rapporto nonna-nipote non può essere scalfito da ingiuste prevaricazioni come questa; Le suggerisco, pertanto, di rivolgersi a un Avvocato per la tutela del Suo diritto. Il che è anche nell’interesse di Sua nipote.

* della Dott. Daniela Santagostino Bietti - Studio Legale Bernardini de Pace

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