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L'avvocato del cuore
Unite civilmente in Spagna con un figlio: cosa succede se torniamo in Italia?

“Caro avvocato, io e Marta ci siamo unite civilmente cinque anni fa in Spagna; viviamo qui da anni ma siamo entrambe italiane. Abbiamo un figlio di 3 anni, Leonardo, nato mediante fecondazione eterologa. Dopo tutto questo tempo, vogliamo tornare in Italia, ma cosa accadrebbe a Leonardo? Riusciremo a far trascrivere l’atto di nascita spagnolo nel quale siamo indicate come “due mamme” anche se la gravidanza è stata portata avanti da Marta?”

L’omogenitorialità – ossia la genitorialità delle persone dello stesso sesso – è una realtà sempre più visibile, che ha creato e continua a creare scalpore e confusione. Sentiamo spesso parlare delle famiglie arcobaleno, anche se più che arcobaleno le definirei “famiglie invisibili”, perché nel nostro ordinamento non c’è una legge che le tuteli o che le regolamenti. Da quando è stata approvata la Legge Cirinnà ci sono stati grandi dibattiti proprio sull’estensione dei diritti della “famiglia eterosessuale” a quella omogenitoriale. I conservatori italiani, dei quali purtroppo vi è una nutrita rappresentanza in Parlamento, sostengono che riconoscere l’omogenitorialità, svuoterebbe il concetto di “famiglia come società naturale” e metterebbe in pericolo i bambini che si sentirebbero “diversi” in ragione della stigmatizzazione da parte della società per la loro condizione familiare.

Siamo proprio sicuri? La legislatura “eteronormativa” vacilla e la famiglia eterosessuale si sente minacciata come negli anni settanta, quando il dibattito verteva sul divorzio, tanto che nel 1974 fu fatto un referendum abrogativo per annullare la legge sul divorzio di quattro anni prima.  È proprio con uno sguardo al passato che vorrei partire per sottolineare il fatto che la famiglia è una rappresentazione della società e la famiglia, come la società, è in continuo cambiamento; se così non fosse, subiremo ancora i matrimoni combinati dai nostri genitori! A ogni buon conto, non si tratta di essere favorevoli o contrari perché di fatto esistono bambini con genitori dello stesso sesso e di fatto uno Stato democratico dovrebbe tutelare ogni formazione sociale. Comunque sia, a fronte del silenzio legislativo, o forse potrebbe dirsi proprio in ragione dell’assenza di un quadro giuridico di riferimento, è stato il potere giudiziario a dover offrire risposte alle questioni relative alla vita quotidiana delle famiglie omogenitoriali. Nel nostro Stato, tante famiglie arcobaleno si sono scontrate con il mancato riconoscimento giuridico di atti, formatisi all’estero, costitutivi di un vincolo giuridico di filiazione (come, per esempio, dell’atto di nascita di un minore nato all’estero grazie a tecniche di fecondazione assistita). In merito, i Tribunali italiani, hanno assunto posizioni discordanti: alcuni hanno negato il riconoscimento e di conseguenza la trascrizione in Italia dell’atto di nascita nel quale venivano indicati due papà o due mamme, altri invece, ne hanno consentito la trascrizione ponendo al centro del percorso argomentativo l’interesse del minore coinvolto.

Voglio rassicurarLa, attualmente, i Giudici, sono sempre più proiettati verso la necessità di tutelare il rapporto di filiazione dando rilievo a ogni modello di famiglia. In tal senso, si è espressa la Corte d’Appello di Trento che nel 2017, per la prima volta, ha riconosciuto a due uomini – un padre biologico e l’altro no – la possibilità di essere considerati entrambi genitori di due gemelli nati negli USA grazie alla maternità surrogata. Con questa pronuncia la Corte - riformando la sentenza del tribunale di primo grado - ha fatto sì che nell’atto di nascita italiano, fosse inserito anche il nominativo del padre non biologico dei minori, indicandolo come «secondo padre».

La Corte ha affermato un principio importantissimo nella sentenza che Le ho citato, ovvero, che il mancato riconoscimento dello “stato di figlio” nei confronti del padre non biologico determinerebbe un evidente pregiudizio per i minori, che non vedrebbero riconosciuti in Italia tutti i diritti che a tale status conseguono. Tornando a noi, gentile Signora, posso dirLe con certezza che nel caso vogliate far trascrivere in Italia l’atto di nascita di Leonardo, sicuramente  Marta sarà riconosciuta come madre biologica del piccolo, avendo portato avanti la gravidanza, ma Lei, cara Signora, non è detto che venga riconosciuta come «seconda madre» non essendoci, nel nostro paese, una legge che garantisca ai bambini nati mediante procreazione medicalmente assistita, da genitori omosessuali, di essere automaticamente figli del partner non biologico. Pertanto, il riconoscimento sarà rimesso alla sensibilità del Tribunale al quale si rivolgerà.  La saluto, con l’auspicio che al più presto venga sanato questo vuoto legislativo e che, una volta per tutte, sia riconosciuto giuridicamente questo nuovo modello di famiglia che per il nostro Stato è ancora invisibile.                                         

*Studio legale Bernardini de Pace

 

 

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