Autovelox “non omologati”, la circolare del Ministero che colma il vuoto normativo
Giunge dal Ministero dell’Interno una indicazione rivolta alle prefetture italiane per andare a colmare quello che si è rivelato essere un vuoto normativo in materia di autovelox. Un “bug” in grado di paralizzare l’installazione di nuovi dispositivi sul territorio e che inoltre presta il fianco a ricorsi contro i verbali di infrazione. Proprio quanto avvenuto con una sentenza del Giudice di pace nel maggio 2024, che ha annullato la multa di una automobilista. SCARICA IL DOCUMENTO
Quale è il vulnus? La questione è (naturalmente) piuttosto tecnica: i dispositivi secondo il Codice della Strada devono essere “omologati” e non semplicemente “approvati”. “Secondo la Suprema Corte di Cassazione – ha scritto il giudice di pace – in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzando che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento”.
Autovelox “non omologati”: la “toppa” del Ministero
Ora dunque, arriva la “toppa” dal ministero. Che commenta: “Il termine ‘omologazione’ ha suscitato molte incertezze circa la sua interpretazione ed estensione all’interno del summenzionato articolo, ponendosi la questione se tale comma sia da ritenersi o meno quale mero sinonimo del termine ‘approvazione’, ai fini dell’efficacia probatoria dello strumento atto alle rilevazioni delle violazioni”. Come ravvisato dalla Corte di Cassazione, i due termini non sono equiparabili. E solo l’omologazione rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox. Il ministero dell’Interno ha dunque avviato interlocuzioni con il Ministero delle Infastrutture e con l’Avvocatura di Stato. Ed è stata trovata la quadra. Quale? L’Avvocatura prospetta oggi la “sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell’omologazione che dell’approvazione”. Diviene dunque decisivo in sede di giudizio provvedere a rappresentare tale omogeneità tra le due procedure con tutti gli elementi documentali a disposizione. Documentazione che deve essere depositata in modo “tempestivo (…) sin dal giudizio di primo grado”, al fine di “non incorrere in eventuali pronunce di inammissibilità”.
In questo modo Avvocatura e Ministero dell’Interno ritengono di risolvere il doppio problema che si era reso manifesto a partire dalla sentenza di maggio 2024. Ponendo un argine ai ricorsi e dando via libera all’installazione di nuovi dispositivi.
