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Entra in vigore la Riforma Cartabia del processo civile. Ecco che cosa cambia

Novità e criticità a seguito della riforma voluta dal governo “dei migliori” e che quello attuale non avrebbe dovuto anticipare

Entra in vigore la Riforma Cartabia del processo civile. Ecco che cosa cambia
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Riforma Cartabia: non viene tutelato il principio del contraddittorio!

Doveva entrare in vigore a partire dal 30 giugno 2023 per dare tempo ad avvocati, giudici ed uffici giudiziari di adeguarsi, ma l’attuale governo ha deciso di anticipare la data al 28 febbraio. Stiamo parlando della riforma Cartabia in materia di processo civile, dopo che il 30 dicembre scorso è entrata in vigore quella del processo penale. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che modifica l’intero assetto del processo civile.

Vediamone i punti principali e alcuni aspetti di criticità:

Il processo civile diventa, in continuità con la legislazione emergenziale, completamente telematico nel deposito degli atti, da quello introduttivo fino all’ultimo (è così già dal 6 marzo 2020 quale misura per contrastare la pandemia evitando contatti tra utenza e cancellerie). Novità rilevante è l’obbligatorietà delle notifiche via Pec alla controparte, venendo così meno il doppio binario cartaceo-elettronico in vigore già da diversi anni.

Il punto controverso è l’obbligo della notifica via Pec anche ai privati se dotati di indirizzo di posta elettronica certificata, mancando infatti ad oggi una anagrafica nazionale digitale di tutti i cittadini residenti. Si andrà a tentativi, col rischio di qualche ingiusta pronuncia di inammissibilità. Sul punto confidiamo in un rinvio di tale norma quantomeno per consentire al ministero competente la predisposizione dell’anagrafica digitale ovvero di mantenere il doppio binario che finora ha funzionato benissimo. Per i destinatari che invece non hanno la PEC le notifiche potranno continuare ad avvenire in forma cartacea. Ad aprile dovrebbe arrivare la cosiddetta identità digitale, ma al momento non si sa ancora nulla.

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Cambia in parte il contenuto dell’atto di citazione disciplinato dall’art. 163 c.p.c., che dovrà rispondere ai criteri di chiarezza e sinteticità. Una giusta previsione che eviterà atti-romanzo che servivano solo a far perdere tempo. Una delle novità più rilevanti sul punto è quella dell’obbligo per gli avvocati di indicare nell’atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto in modo chiaro e specifico. Se sulla esposizione dei fatti non v’è dubbio che questi debbano essere esposti in modo specifico, ci lascia perplessi che la specificità attenga anche alle ragioni in diritto. Una novità rispetto al passato, quando per secoli si è sempre applicato il principio Iura Novit Curia, cioè «il tribunale è a conoscenza delle leggi», con i difensori delle parti che erano tenuti ad esporre le ragioni in diritto solo in modo sintetico.

La previsione secondo cui gli elementi di diritto dovranno essere enunciati in modo specifico presenta qualche problema di natura pratica: quali ragioni in diritto dovrà scrivere in modo specifico un avvocato che presenta una opposizione a decreto ingiuntivo ad esempio per mancato pagamento di somme di denaro o contestazione di lavori edili? Sarà sufficiente citare gli articoli del codice o dovrà svolgere anche ricerche giurisprudenziali complesse? Ma poi alla fine non è forse pur sempre il giudice che deve decidere la norma da applicare? La novella legislativa, in questo specifico punto, andrebbe modificata tornando alla vecchia formulazione.

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Riforma Cartabia: come cambia il processo civile

– Per il pagamento del contributo unificato e della marca per diritti la riforma conferma la legislazione emergenziale, cioè l’obbligo di pagamento esclusivamente attraverso strumenti telematici e mai con la marca della Lottomatica come avveniva prima del 2020. Un evidente regalo alle banche che, per ogni transazione, prelevano una commissione. La riforma parla anche di una”semplificazione” nel pagamento, ma non si è ancora capito in che modo. L’obbligo del pagamento per via esclusivamente telematica risale al 6 marzo 2020 perché Conte e Bonafede ritenevano che l’infezione potesse trasmettersi con il passaggio di mano delle marche da bollo. Una presa in giro per nascondere un evidente regalo agli Istituti di credito.

Costituzione delle parti e termini a comparire. Dopo la notifica dell’atto di citazione dell’attore al convenuto, il primo ha il termine perentorio di 10 giorni per iscrivere la causa a ruolo. Su questo non cambia nulla, se non la previsione dell’obbligo di indicare il domicilio telematico del difensore (cosa che avveniva già prima). Cambia invece il resto. Fino a ieri l’attore doveva citare il convenuto ad udienza fissa lasciando, dalla data di notifica alla data di udienza indicata, un termine a difesa non inferiore a 90 giorni.

Da oggi tale termine dovrà essere non inferiore a 120 giorni. Il convenuto che intenda svolgere, nello specifico, le difese e le eccezioni di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. (in sostanza eccezione di incompetenza, chiamata in causa del terzo e proposizione di domanda riconvenzionale), se fino a ieri poteva farlo – a pena di decadenza – nel termine perentorio di almeno 20 giorni prima dell’udienza, a partire da oggi dovrà farlo – sempre a pena di decadenza – nel termine perentorio di almeno 70 giorni prima dell’udienza.

Una cosa pazzesca se si pensa che il convenuto, leggendo sull’atto di citazione la data di udienza a non meno di 120 giorni dal ricevimento della notifica, si recherà dal proprio avvocato un paio di mesi prima dell’udienza indicata. Tanto c’è tempo, penserà ingenuamente. E invece si troverà nelle decadenze di legge sopra citate. La riforma esclude peraltro la possibilità di costituzione tardiva (che fino a ieri sanava le decadenze), consentendo la sola costituzione fuori termine ma tenendo pur sempre conto delle preclusioni processuali nelle attività difensive svolte sino a quel momento. Ne vedremo delle belle.

Svolgimento del processo. I giudici dovranno privilegiare la soluzione delle udienze da remoto oppure la trattazione cartolare con scambio di note scritte tra le parti entro il termine ordinatorio che di solito è di tre o cinque giorni prima dell’udienza. Una cosa utilissima che negli ultimi tre anni ha prodotto ottimi risultati in termini di praticità. Resta in presenza l’udienza di audizione dei testimoni, soluzione che condividiamo perché è bene – a tutela della verità processuale – che il teste si trovi fisicamente al cospetto del magistrato. Il punto controverso è quello per cui il giudice potrebbe definire la causa senza aver visto nemmeno una volta di persona le parti e i loro avvocati, ma di fatto il processo civile è diventato – soprattutto negli ultimi anni – un processo meramente cartolare.

Tuttavia la nuova formulazione dell’art. 183 c.p.c. prevede che alla prima udienza le parti debbano comparire personalmente, ma ciò non vieta che la comparizione avvenga attraverso la modalità dell’udienza da remoto o, su richiesta delle parti stesse, con la modalità della trattazione scritta (soluzioni, entrambe, che il giudice è tenuto a privilegiare).

Attività endoprocessuali e contraddittorio. Cambia tutto. A seguito della riforma del processo civile del 2005 (governi Berlusconi II e III), dall’aprile 2006 fino a ieri era possibile su richiesta di anche una sola delle parti il deposito – dopo la prima udienza – delle tre memorie disciplinate dal sesto comma dell’art. 183 c.p.c. La prima, entro 30 giorni, per modificare e/o precisare le eccezioni, domande e conclusioni e controbattere alle difese avversarie; la seconda, entro i successivi 30 giorni, per le istanze istruttorie e il deposito di ulteriore documentazione; la terza, entro altri 20 giorni, per la prova contraria.

Il giudice decideva sulle istanze istruttorie delle parti solo a seguito dei predetti termini a difesa che garantivano pienamente il contraddittorio. Una esperienza che ha funzionato benissimo. A partire da oggi non sarà più così. I termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. mutano radicalmente e vengono sostituiti da quelli di cui all’art. 171 ter c.p.c., infatti le parti dovranno fare tutto prima della prima udienza: 40 giorni prima per il deposito della prima memoria, 20 per il deposito della seconda, 10 della terza. In tal modo il giudice, prima della prima udienza, avrà a sua disposizione tutto quanto occorra in merito al thema decidendum e al thema probandum.

Non può funzionare. Spieghiamo il perché.

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Cosa accade se il convenuto si costituisce a ridosso della prima udienza? Certamente ricade nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. (poco male) e in quelle dell’art. 171 ter c.p.c (le memorie), ma può ugualmente costituirsi depositando comparsa di costituzione e risposta (contenente le proprie argomentazioni e conclusioni) e documenti. Come fa a quel punto l’attore a contestare la comparsa, le conclusioni e la produzione documentale del convenuto se ha già depositato (i termini sono perentori) tutte e tre le memorie di cui all’art. 171 ter cpc? Lo potrà fare alla prima udienza? E se questa si tenesse con modalità cartolare, cioè con scambio di note di trattazione scritta da depositare telematicamente entro 5 giorni prima dell’udienza, ma il convenuto si è costituito appena 1 o 2 giorni prima dell’udienza stessa? La riforma su tutto questo non dice assolutamente nulla.

Facciamo un esempio. L’avvocato dell’attore notifica al convenuto l’atto di citazione chiedendogli il pagamento di una somma di denaro pari a ventimila euro. Il giudice fissa l’udienza e l’attore, come per legge, deposita le tre memorie previste dall’art. 171 ter c.p.c. Dal canto suo il convenuto non fa nulla, salvo recarsi dal suo avvocato una settimana prima dell’udienza.

L’avvocato del convenuto, a ritmi serrati, scrive e deposita la comparsa di costituzione e risposta un paio di giorni prima dell’udienza (oramai gli sono precluse tutte le attività di cui agli artt. 38, 167 e 171 ter c.p.c.), ma deposita – lo può fare – ricevuta di avvenuto bonifico di euro ventimila. L’attore, leggendo la comparsa e i documenti del convenuto, si accorge che quel bonifico da parte del convenuto non è mai stato realmente effettuato, trattandosi di un mero ordine di bonifico revocato entro le ventiquattro ore (pratica consentita dalle banche).

A quel punto, essendo già decorsi i termini di cui all’art. 171 ter c.p.c., l’attore non ha a disposizione nessuna memoria per contestare la costituzione e i documenti del convenuto. Peraltro, se la prima udienza si tiene con la modalità della trattazione scritta, l’attore l’avrà già depositata cinque giorni prima dell’udienza senza aver potuto conoscere le difese avversarie.

Come si fa? E’ probabile che i primi tempi dovranno essere i giudici, con iniziative autonome, a correggere tali storture e consentire la piena realizzazione del contraddittorio. Ma non è un obbligo, potendo il giudice fregarsene (il codice glielo consente) e mandare la causa a precisazione delle conclusioni ritenendola già matura per la decisione. Senza che si fatta giustizia. Un bel pastrocchio che non solo lede palesemente il principio del contraddittorio, ma crea non pochi grattacapi. Un aspetto di cui non parla nessuno perché probabilmente nessuno se ne è accorto.

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Riforma Cartabia: come cambia il processo civile

Processo semplificato. La riforma introduce il cosiddetto “procedimento semplificato di cognizione” (artt. 281 decies e ss. c.p.c.). In tutte le cause in cui il Tribunale decide in composizione monocratica, se i fatti di causa non sono controversi oppure se la domanda è fondata su prova documentale oppure è di pronta soluzione e non richiede una istruttoria complessa, il processo può instaurarsi con ricorso e non con atto di citazione. Procedimento sicuramente più breve (semplificato, appunto) ma totalmente inutile, visto che già esisteva in quanto introdotto dal Governo Berlusconi IV (art. 702 bis e ss. c.p.c.).

Per quanto riguarda separazione e divorzi, con l’atto della separazione si potrà anticipare anche la richiesta del divorzio. Una cosa inutile visto che i termini dall’uno all’altro erano già stati notevolmente ridotti dal governo Renzi. Per i ricorsi giudiziali, occorrerà scrivere tutto nell’atto introduttivo e depositare l’intera documentazione già con la costituzione in giudizio, compresi documenti che non servono a nulla come ad esempio gli estratti conti dei coniugi. Il rito di famiglia diventa così simile al rito del lavoro, dove le attività si svolgono quasi completamente con il deposito degli atti introduttivi. Una cosa folle che lede il
principio del contraddittorio a sfavore del ricorrente.

Il Giudice di Pace sarà competente per cause relative a beni mobili fino a 10.000 euro (fino a ieri lo era fino a 5.000 euro). Ci può stare. Dal 30 giugno anche il processo civile davanti al Giudice di Pace diverrà interamente telematico, ma le cancellerie al momento sono indietro nella formazione.

Questi, in linea di massima, i punti principali della riforma Cartabia nell’ambito del processo civile, alcuni sicuramente positivi. Ma nel suo complesso è un calderone che rischia di complicare le cose invece che renderle più semplici, scaricando enormi responsabilità soprattutto sugli avvocati, quindi di riflesso sui cittadini. Ma anche i giudici non se la passeranno bene dovendo, ai sensi dell’art. 171 bis c.p.c., leggersi tutti gli atti e i documenti di causa prima della prima udienza, cosa che fino a ieri non accadeva quasi mai. Così non può funzionare. L’attuale governo non ha potuto mettere le mani su una riforma già approvata nella scorsa legislatura e attuata dal precedente esecutivo, ma a nostro avviso ha sbagliato ad anticiparne l’entrata in vigore dal 30 giugno ad oggi.

In quattro mesi Nordio avrebbe avuto tutto il tempo per correggere quantomeno due o tre punti di criticità che abbiamo visto. E invece niente, abbiamo bisogno dei soldi del Pnrr e allora scarichiamo tutto sugli operatori del processo.

Un’ultima osservazione. La riforma, come si è detto, è stata scritta dall’ex Ministro della Giustizia Marta Cartabia, che faceva parte del governo Draghi, quello dei “migliori”. Ci sia consentito dire che se quello era il governo dei migliori, stiamo proprio messi male? Neanche il sacrosanto principio del contraddittorio è stato pienamente tutelato.