La riforma Brunetta lanciata dal ministro (online la nuova home page del sito) allo scopo di snellire i concorsi pubblici e liberare la pubblica amministrazione dalle “pastoie burocratiche”, dotandola di una più consistente percentuale giovane, ha sollevato parecchie perplessità. Il Comitato No Riforma Concorsi Pa ha fatto presente il rischio che il dl, sostituendo la prova preselettiva con una selezione per soli titoli, “porterà all’inevitabile esclusione automatica di candidati neolaureati (anche con il massimo dei voti) o persone che non hanno la disponibilità economica per ottenere costosi master pubblici o privati e che, pur avendo il titolo per partecipare, non avranno nessuna chance di mettersi alla prova”. E’ stato posto l’accento anche su “possibili discriminazioni” insite nell’articolo 10 del decreto (44/2021) ravvisate nella discrezionalità che la riforma concede alle singole amministrazioni. Affaritaliani.it ne ha parlato con Felice Testa, professore associato di Diritto del lavoro dell’Università Europea di Roma.
Secondo lei, la riforma apporterà i benefici annunciati?
Il provvedimento in questione, in vigore dal 1° aprile 2021, introduce novità in tema di reclutamento del personale della pubblica amministrazione sotto il cappello generale delle ulteriori misure restrittive per il contenimento della pandemia. Dunque la nuova norma, non parlerei di “riforma”, si pone nel sistema giuridico con la finalità di contribuire alla tutela della salute in questo tremendo periodo e così invoca per sé, contro i dubbi di costituzionalità, la protezione dell’articolo 32 della Costituzione. In ciò direi si possa escludere una portata di innovazione sistematica. La sua sopravvivenza all’emergenza sarebbe da valutare in un secondo momento.
Nel dettaglio, l’art. 10 del dl 44 citato, prevede modalità semplificate di svolgimento delle prove di concorso (per i ruoli non dirigenziali) con una sola prova scritta ed una orale (art. 10 lett. a), l’utilizzo degli strumenti informatici, facoltativamente anche per la prova orale (lett. b), una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti posseduti dal candidato, nonché, per la formazione del giudizio finale, di quelli di servizio e dell’esperienza professionale acquisita (lett. c).
Per poter capire se queste novità utilmente semplificheranno le procedure di concorso si dovrà anzitutto capire se la fase di valutazione dei titoli fungerà da preselezione (come molti presumono in ragione dell’uso del plurale “ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali”), o troverà collocazione fra le altre prove o prima della valutazione finale, o se sarà, per così dire, spacchettata e distribuita fra una prova e l’altra. Di ciò la norma non dà una indicazione univoca e quindi lascia alle singole amministrazioni che bandiscono il concorso la modulazione delle fasi dello stesso. Su questo è auspicabile che intervenga maggiore chiarezza in Parlamento in sede di conversione in legge del decreto
Si parla di “potenziale pregiudizio per gli under 30”. Un rischio previsto? Preoccupa anche la discrezionalità lasciata alle singole amministrazioni…
In effetti la scarsa chiarezza in merito alla valutazione dei titoli ha la potenzialità di accrescere l’incertezza della valutazione finale non solo al momento della domanda ma anche in itinere, durante lo svolgimento delle prove. Si pensi a un candidato che non sia laureato e che partecipi ad un concorso in cui il titolo di laurea non è richiesto ma al quale partecipano tanti altri candidati laureati. In ogni caso il titolo non necessario diventerebbe, invece, dirimente. Inoltre, la valutazione di titoli di “esperienza” senz’altro potrebbe disegnare un percorso in salita a chi esperienza non ne ha, pur potendo presentare domanda per le prove di concorso. Molto dipende dal “peso” che le commissioni di concorso daranno alle diverse prove o fasi dello stesso nel definire i criteri di valutazione. Su questo la norma in questione pare lasciare ampia discrezionalità alla amministrazione come pure alle commissioni. Ma già in passato sono state diverse le procedure che hanno introdotto questo tipo di valutazione aggiuntiva, soprattutto attraverso normativa regionale. E’ la prima volta che viene introdotta a portata generale nazionale e, tendenzialmente, sistematica.
Il limite alla citata discrezionalità può essere quello di garantire il buon andamento della Pa, all’interno della definizione di un panorama di “ragionevolezza” che, rispetto alla corrente vicenda pandemica, potrebbe giustificare selezioni più ampie già dall’avvio della procedura ponendo la fase di valutazione dei titoli quale prima prova di concorso.
Il rischio di esclusione di chi non ha esperienza esiste e direi che, se si resta in una straordinarietà della soluzione, appunto legata all’emergenza, può dirsi rischio almeno “ragionato”, per usare le parole del nostro premier. Se la prospettiva è, invece, quella dell’annuncio scenico utilizzato dal promotore politico della norma (una “liberazione” definitiva dalle cosiddette pastoie burocratiche) la soluzione potrebbe trovare difficoltà a permanere in vita davanti alla Corte Costituzionale*BRPAGE*
Quale potrebbe essere un antidoto?
L’antidoto o, meglio, il vaccino – perché la discrezionalità incontrollata si atteggia più come un virus che si diffonde che come un veleno che agisce episodicamente – è quello di continuare a considerare il concorso pubblico non come un privilegio ma come una garanzia di imparzialità, di meritocrazia, di pari opportunità nella Pa, un seme di efficienza della stessa piuttosto che un bacillo di opaca inefficacia del suo operato.
Che cosa pensa della situazione, in particolare, al Sud?
E’ paradossale che, se da un lato il legislatore introduce agevolazioni, incentivazioni, deroghe per il sostegno delle economie del Sud, siano poi spesso molte pubbliche amministrazioni locali a declinare in maniera inefficiente le politiche di sostegno. Mancano stabilità e continuità nell’impegno verso la programmazione sociale ed economica. La Pa viene spesso considerata una sorta di salvagente a cui aggrapparsi. Dall’altra parte è diffusa una politica dell’azione pubblica che preferisce una cura del consenso di breve periodo al costruirne uno che superi la stagione elettorale e stringa un patto fra generazioni di eletti per dare costanza alla programmazione di obiettivi ambiziosi e di vera riforma efficiente. Ciò si riverbera inevitabilmente sulla capacità produttiva delle aziende che, nonostante tutto, insistono su territori martoriati dall’assenza di infrastrutture almeno paragonabili a quelle nel resto del paese. Ciò ha come diretta conseguenza la ridotta capacità di creare posti di lavoro che, quindi, restano immutati nel numero, se non si riducono, e restano occupati dai lavoratori che prima degli attuali giovani vi avevano avuto accesso*BRPAGE*
Le leggi di diritto del lavoro potrebbero contribuire sullo sviluppo della occupabilità. Penso alle norme che indicano percorsi formativi e di adeguamento professionale certi, spendibili nel mercato del lavoro anche fuori dell’azienda presso la quale si è acquisita la professionalità. Penso alla necessità di servizi per l’impiego che creino liste di lavoratori con professionalità trasversali ai settori produttivi e connettano le imprese con questi. Penso a una universalità di ammortizzatori sociali non generalisti ma che sappiano distinguere i bisogni per liberare effettivamente i cittadini dagli stessi. E’ paradossale osservare un mercato del lavoro dove i giovani, che sono quelli che più facilmente potrebbero trovare occupazione, ristagnano nella battaglia generazionale perché manca la fiducia istituzionale in un ‘patto’ che la fermi.

