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Economia
Decreto Aiuti-Quater, una buona notizia: rimborsi esentasse fino a 3.000 euro

Decreto Aiuti-quater: rimborsi esentasse fino a 3.000 euro

Il decreto legge Aiuti-quater, esaminato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 Novembre, ha portato da € 600 ad € 3.000 la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit, ovvero i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, compresi i rimborsi degli importi spesi per pagare le bollette di acqua, gas ed energia elettricità. In caso di sforamento del tetto, infatti, in base alla disciplina ordinaria dei fringe benefit, confermata dalla recente Circolare 35/E dell’Agenzia delle Entrate, tutto il valore del benefit viene assoggettato a contributi e imposte (e non solo la differenza fra l’importo esente e la somma erogata). 

Innalzando la soglia ad € 3.000, il Governo ha voluto far rientrare nell’esenzione anche importi erogati finora che hanno sforato la soglia di € 600. Il decreto Aiuti-bis, di cui al DL 115/2022, infatti, aveva ampliato le tipologie dei fringe benefit, facendo rientrare, fra le somme detassate fino ad € 600, per il solo 2022 e rimborsate sino al 12 Gennaio del prossimo anno, anche i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Il decreto Aiuti-quater, modificando proprio il Decreto bis, allarga la soglia di esenzione, ma sempre in riferimento all’anno d’imposta in corso.

Gli importi rimborsabili

Le somme potranno riguardare solo consumi effettuati nel 2022, relativi a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, in base a un idoneo titolo, dal dipendente o dai suoi familiari (indicati nell’art. 12 del TUIR), a condizione che gli stessi familiari ne sostengano effettivamente le spese. Vi rientrano anche le spese per utenze intestate al condominio o al locatore, a patto che vi sia prova espressa del riaddebito analitico delle stesse spese a carico del locatario, sia esso il lavoratore o i suoi familiari.

Verosimilmente, i chiarimenti forniti delle Entrate di cui alla Circolare 35/E del 04 Novembre valgono anche per la norma così come modificata. Quindi, l’aumento della soglia di esenzione può intendersi come un’agevolazione aggiuntiva rispetto al bonus previsto dall’art. 2 del DL 21/2022, ovvero l’erogazione di buoni carburante fino ad un massimo di € 200. La possibilità di versare benefit detassati fino ad € 3.000 si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprese le collaborazioni di cui all’art. 409 comma 3 c.p.c. e  di all’art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/2015, senza alcun tetto di reddito.

Inoltre, i benefit possono essere riconosciuti anche individualmente, ad un singolo lavoratore, quindi in deroga al regime ordinario previsto per i piani di welfare aziendale che prevede, per beneficiare dell’esenzione fiscale, di assegnare i benefit a categorie omogenee di lavoratori.

La prova delle spese

Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro documentazione legalmente valida che attesti la spesa sostenuta (fattura, bolletta, ricevuta di pagamento). In alternativa si consiglia di far produrre al lavoratore un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale lo stesso attesti il possesso della documentazione che prova il pagamento delle utenze nonchè gli elementi necessari per identificarle. Sarebbe opportuno predisporre un modello di autocertificazione con la quale il lavoratore attesta che le spese oggetto di rimborso non siano state già richieste ad altro eventuale datore di lavoro.


 

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