Economia
Tempi, modalità e numeri del Superbonus "selettivo": ecco il testo integrale

Su Affari il decreto integrale del provvedimento. Ance: "Sforzo encomiabile, ma ci sono criticità nel testo"
Superbonus, su Affari il testo integrale del decreto
Ha vinto Tajani o ha vinto Giorgetti? È una proroga generale o un aiuto ai meno abbienti? Dopo il decreto ad hoc varato ieri dal Consiglio dei ministri finisce la telenovela sul Superbonus. Affaritaliani.it, dopo aver letto il documento approvato dal governo, è in grado di pubblicare i punti salienti.
Secondo il vicepremier di Forza Italia "ha vinto il buonsenso e la ragionevolezza”, ma “nessuno ha perso". Per la presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Federica Brancaccio, si tratta di un pareggio. “Lo sforzo fatto per agevolare le fasce più deboli è encomiabile", afferma Brancaccio prima di evidenziare i le parti critiche come quelle che riguardano la soglia di reddito familiare “molto bassa”. Il timore è che “non sia facile all'interno di un condominio, deliberare che qualcuno dovrà pagare e qualcuno no”.
Il provvedimento è composto da quattro articoli e dalle relative illustrazioni tecniche. Nel primo articolo intitolato “disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia” si legge che la detrazioni per gli interventi per le quali è stata esercitata l’opzione sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, nonostante tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.
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Il decreto spiega che è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.
Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che sarà adottato nei sessanta giorni successivi all’entrata in vigore del decreto. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Nella relazione illustrativa si spiega che con questa norma è previsto, a legislazione vigente, che “l’opzione in oggetto può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) e che, in relazione alle spese agevolate con il c.d. superbonus gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”. Inoltre, va considerato che “per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la misura del superbonus diminuirà al 70 per cento”.
L’intervento in esame non modifica le percentuali e le modalità di fruizione vigenti e costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione.
In linea teorica l’intervento potrebbe comportare un mancato recupero di gettito nei casi in cui i lavori non fossero completati entro i termini previsti e, di conseguenza, non viene raggiunto il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio oggetto di intervento.
In realtà, attualmente nelle previsioni del Bilancio dello Stato non sono ancora ascritti effetti di recupero in merito alle suddette fattispecie e, inoltre, in un’ottica prudenziale, gli oneri derivanti dall’agevolazione in esame considerano sempre la fruizione della misura per intero, ossia ipotizzando che i lavori vengano ultimati.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’intervento in esame non determinerebbe effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. In merito, si rappresenta che dello stanziamento iniziale del fondo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, sono stati utilizzati soltanto euro 3.559.000. Il fondo presenta pertanto una disponibilità di euro 16.441.000.
Nel secondo articolo intitolato “opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici” si legge che il blocco delle opzioni non operi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore dello decreto-legge n. 11 del 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali.
La circostanza che per tali interventi la norma faccia riferimento non alla data dell'istanza inoltrata per l'acquisizione del titolo abilitativo bensì alla data di approvazione, da parte dei comuni, dei piani di recupero o di riqualificazione urbana, ha implicato che per gli immobili compresi in detti piani il blocco delle opzioni, a legislazione vigente, non trovi applicazione.
Con tale norma si limita l'ambito della deroga in questione riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all'utilizzo della deroga stessa. Tali interventi sono individuati come quelli per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo.
Nel comma 2 si prevede che i contribuenti che usufruiscono dei benefici relativi agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, siano tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione di tali lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Nel terzo articolo, intitolato “revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche” si legge che al fine di evitare ogni possibilità di comportamenti opportunistici, procede ad una rivisitazione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
In particolare, con il comma 1 si procede a una contrazione dell'ambito oggettivo dell’agevolazione in questione, che viene limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Viene inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese.
Nell’ottica di ridimensionare l’ambito oggettivo dell’agevolazione, viene abrogato il comma 3 dell'articolo 119-ter che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).
A partire dal 1° gennaio 2024, quindi, non sarà più ammesso esercitare dette opzioni, salvo che per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Con il comma 3 si salvaguardano i contribuenti in capo ai quali si può ritenere che sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all’applicazione delle norme previgenti nelle materie modificate dal presente articolo. I relativi interventi sono individuati come quelli per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto-legge, si verificano le seguenti circostanze:
a) risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non sono ancora iniziati, è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Infine, con il comma 4 si prevede che le disposizioni del comma 1 – che restringono l’ambito oggettivo dell’agevolazione – si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.