Congedo parentale, regole del contratto dopo il Jobs Act

Il Ministero del lavoro con l’interpello n.13/16 ha risposto positivamente ad un primo quesito sul fatto che, nonostante la riforma (Dlgs n. 80/15) abbia previsto, per la richiesta di congedo, il termine di preavviso ad un periodo non inferiore a 5 giorni, può proseguire l’operatività delle clausole della contrattazione collettiva formatasi in vigenza della precedente disciplina normativa (che nel caso specifico prevedeva un preavviso minimo di 15 giorni).
Con il secondo quesito, invece, è stato chiesto di sapere se è possibile per il datore di lavoro, anche in presenza di una richiesta del lavoratore nel rispetto del termine minimo di preavviso, di disporre una diversa collocazione temporale di fruizione del congedo in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa. La giurisprudenza di legittimità, risponde il Ministero, qualifica il diritto alla fruizione del congedo in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso. Resta comunque ferma la possibilità (interpello n. 31/10 e n. 1/12 in relazione ai permessi ex L. n. 104/1992) di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.