Licenziato per fatti commessi con il cedente - Affaritaliani.it

Lavoro

Licenziato per fatti commessi con il cedente

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E’ ammesso un licenziamento per giusta causa anche in ipotesi di fatti compiuti dal lavoratore quando era occupato presso il cedente, sfociati in condanna penale definitiva dopo la cessione di ramo d’azienda. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20319/15 ha ritenuto ammissibile il licenziamento di un lavoratore effettuato dall’azienda cessionaria in quanto i mutamenti della titolarità di un ramo d’azienda non interferiscono con il rapporto di lavoro già intercorso con un soggetto cedente, perché il medesimo rapporto prosegue con il cessionario.

Nel caso specifico le azioni addebitate al lavoratore erano state commesse durante lo svolgimento del lavoro di geometra del Comune, addetto alla certificazione dell'idoneità degli immobili all'uso abitativo. Esse non avevano perciò alcun legame con il lavoro svolto successivamente alle dipendenze della nuova ditta, consistente nello svolgere relazioni tecniche sullo stato dei luoghi pubblici dello stesso Comune e nel corso del quale egli non aveva subito nemmeno richiami disciplinari.

In tema di trasferimento d'azienda, afferma la Corte, deriva dall'art. 2112 codice civile che i mutamenti nella titolarità non interferiscono con i rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente, che continuano a tutti gli effetti con il cessionario, con la conseguenza che questi subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al cedente. Ne consegue che il cessionario può esercitare i poteri disciplinari inerenti al rapporto di lavoro per fatti precedenti la cessione dell'azienda.

La Corte aggiunge anche che, affinché l'affidamento riposto dal datore di lavoro nelle qualità morali e nelle capacità professionali del lavoratore possa venire meno e possa così giustificare il licenziamento, non è necessario che il comportamento lesivo sia stato tenuto durante lo svolgimento del rapporto, ma può essere sufficiente un fatto che, non ancora conosciuto o non sufficientemente accertato quando il rapporto iniziò, sia divenuto palese successivamente, durante lo svolgimento del rapporto. Per questa ragione si giustifica ad esempio la prassi di condizionare l’instaurazione del rapporto alla raccolta di informazioni circa la personalità dell’aspirante prestatore di lavoro.

Nell’ipotesi si tratti di un illecito commesso durante un precedente rapporto di lavoro (con altro datore), non è sufficiente che il comportamento sia connesso alle mansioni assegnate dal datore precedente, diverse da quelle attuali, ossia di un comportamento che non lede l’attuale capacità professionale richiesta. Nel caso concreto, il fatto illecito, di natura penale, ha inciso sulla figura morale del lavoratore ed era previsto dal contratto di lavoro quale causa di licenziamento.