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Rivalutazione del montante contributivo

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Con la circolare n.167/2015 l'Inps comunica che il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del montante nel 2016 non subirà alcuna decurtazione. L'Istituto interviene analizzando gli effetti del decreto legislativo n.65, convertito in legge n. 109/2015, che si occupa dell’anomalia creatasi sui coefficienti negativi di capitalizzazione del montante contributivo, che servono per calcolare la pensione.

L'articolo 5, comma 1, del decreto ha inserito all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 il seguente periodo: "In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive".

Ma per la prima volta, da quando è stato introdotto il calcolo contributivo, la rivalutazione del Pil presenta un tasso negativo per i contributi accantonati nel 2013: -0,9 secondo l'Istat. Il coefficiente di rivalutazione avrebbe assunto, quindi, un valore negativo causando una svalutazione del montante contributivo. Ma l'Inps ha deciso di congelare in via amministrativa l'operazione.

La stessa norma prevede, però, che la maggiore capitalizzazione, riconosciuta nell’anno in cui la variazione media quinquennale del PIL è risultata minore a uno, deve essere recuperata nell’anno successivo, applicando al coefficiente successivo il rapporto tra il coefficiente di capitalizzazione effettivo e l’unità. Ma, sottolinea l'Inps nella circolare, "in sede di prima applicazione, tuttavia, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo". Di conseguenza, nonostante il Pil negativo, non ci sarà decurtazione del coefficiente di capitalizzazione.