Sgravi per contratti di solidarietà - Affaritaliani.it

Lavoro

Sgravi per contratti di solidarietà

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Al via le istanze per le riduzioni contributive in favore dei datori di lavoro che hanno in essere, o stipuleranno, contratti di solidarietà con finalità e strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività, almeno di entità simile allo sgravio contributivo spettante, ovvero un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. A prevederlo la circolare del Ministero del Lavoro, n. 25 del 12 ottobre scorso, che sblocca le previsioni del decreto interministeriale n. 17981 dello scorso 15 settembre. Con tale decreto, infatti, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 863 del 19 dicembre 1984 in materia di contratti di solidarietà sono state individuate le indicazioni per la concessione delle riduzioni contributive nella misura del 35% dei contributi pagati per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% nell’ambito del contratto di solidarietà (difensivo), per tutta la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

La presentazione della domanda , in bollo, attraverso la procedura cigs on-line sul sito del Ministero del Lavoro compilando le apposite modulistiche e le modalità operative indicate on line. La domanda, cosi come compilata, andrà inoltrata contestualmente all’Inps ed Inpgi, a seconda della gestione di appartenenza, ed alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo in cui è ubicata la sede legale dell’azienda. I termini, cosi come inizialmente previsti dal Decreto Interministeriale, per presentare l’istanza sono di 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà mentre, per quelli già in essere , la scadenza è fissata per l’11 novembre del corrente anno.

A pratica presentata, e nei successivi 120 giorni, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali emetterà il provvedimento di concessione, sempre nel limite come accennato dei dodici mesi consecutivi, ovvero emetterà provvedimento di diniego per irregolarità dandone contestuale comunicazione agli Enti previdenziali di competenza.

 L’efficacia di tale disposizione resta condizionata alle disponibilità di bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno 2016 con la conseguenza che le istanze presentate nel biennio 2014-2015, con riscontro negativo per l’esaurimento dei fondi previsti per tale biennio, perderanno definitivamente validità.