I contratti a progetto cambiano registro

Il D.lgs. 81/2015, all’art. 52, ha disposto l’abrogazione del contratto a progetto. Per i contratti già in atto al 25 giugno (data di entrata in vigore della riforma) continueranno ad applicarsi le disposizioni abrogate fino alla data di scadenza originaria o rinnovata. Stante la vigenza dell'art. 409 c.p.c., il decreto porta alla riviviscenza delle collaborazioni coordinate e continuative.
L’art. 2 del D.lgs. 81/2015 aggiunge, però, che a far data dal 1° gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tutti i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Il Legislatore ha dunque deciso di mettere nero su bianco che non c’è autonomia nella prestazione lavorativa eseguita nei luoghi indicati dal committente (datore di lavoro) e secondo i tempi e gli orari dettati dallo stesso.
L’automatica applicazione della disciplina del lavoro subordinato non si avrà con riferimento:
a. alle collaborazioni per le quali i CCNL prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo;
b. alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione ad un albo professionale;
c. alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d. alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
Le parti dei rapporti di collaborazione che non dovessero rientrare nell’elenco delle eccezioni hanno la possibilità di richiedere un provvedimento di certificazione dell’assenza dei requisiti che, ex comma 1, determinano l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.