Le dimissioni si potranno dare solo online
di Piero Righetti
Dal prossimo 12 marzo le dimissioni e le cessazioni consensuali da un rapporto di lavoro, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica, direttamente dal lavoratore o tramite un patronato, un sindacato o uno degli altri enti espressamente abilitati ad effettuare questo tipo di comunicazioni (come enti bilaterali e commissioni di certificazione).
Addio quindi alle raccomandate inviate per posta o presentate a mano. La via telematica da sola non sarà però sufficiente: dimissioni e recessi consensuali dovranno infatti avvenire obbligatoriamente utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Ministero del Lavoro ed allegata al decreto del 15 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. dell'11 gennaio u.s.. Le disposizioni contenute in questo decreto, attuativo di quanto stabilito in proposito dall'art. 26 del decreto legislativo n. 151/2015, entreranno pienamente in vigore trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. Ecco perché il cambiamento opererà concretamente soltanto da sabato 12 marzo.
Si tratta di una modifica molto importante, che ha lo scopo di rendere più snelle le disposizioni a suo tempo disposte dalla legge n. 92/2012 e cioè dalla riforma del mercato del lavoro targata Fornero.
Una riforma che, anche se molto meno drammatica di quella delle pensioni, aveva a suo tempo introdotto da un giorno all'altro una serie di modifiche radicali al nostro sistema di tutele lavoristiche e previdenziali dei rapporti di lavoro, molte delle quali poco chiare, ingiustificate e di difficile realizzazione.
Anche in questa materia dunque le riforme derivanti dall'entrata in vigore dei decreti legislativi che compongono il Jobs act caratterizzano in una chiave più moderna l'intera legislazione sociale italiana mutuando esperienze da tempo sperimentate in altre nazioni come la Francia e la Germania.
Sottolineo che queste nuove disposizioni non si applicano né ai rapporti di lavoro domestico né alle dimissioni e ai recessi di donne in gravidanza e ai padri e alle madri nei primi 3 anni di vita del proprio figlio o nei primi 3 anni dall'adozione o dall'affido di un bambino.
Queste esclusioni sono espressamente stabilite dal citato art. 26 del D.lvo 151/2015. Il lavoro domestico comunque è interamente disciplinato da un'apposita legislazione speciale, mentre per gli altri casi di esclusione (gravidanza e primi 3 anni di vita o di inserimento in famiglia di un bambino) continueranno ad applicarsi le disposizioni a suo tempo contenute nel decreto legislativo 151/2001.
Tutta la normativa in materia di dimissioni è il risultato di una lunga lotta contro le "dimissioni in bianco" che per decenni hanno caratterizzato negativamente il nostro diritto del lavoro e cioè le dimissioni firmate ma non datate che tante persone - in particolare le donne - erano costrette a firmare all'atto dell'assunzione da parte di un datore di lavoro privato, dal piccolo imprenditore alla grossa azienda, che in tal modo si tutelavano soprattutto contro eventuali gravidanze o possibili situazioni di crisi aziendali. Una prassi totalmente iniqua ed illegittima contro cui per decenni hanno combattuto prima di tutto i sindacati e la stessa Magistratura, in molti casi inutilmente a causa in particolare della totale inefficienza di quasi tutti i nostri uffici del lavoro.
Dunque disposizioni più moderne e più giuste che non si possono non condividere.
L'unico aspetto per così dire negativo, comunque, è il fatto della obbligatorietà di usare "modalità esclusivamente telematiche" e una modulistica non certo semplice e di immediata comprensione, che comprende tra l'altro una serie di dati e di informazioni in parte superflue che finiranno con l'intasare ancora di più le varie banche dati dell'Inps e del Ministero del Lavoro.