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Riconoscimento facciale, il volto come impronta biometrica: quali dati possono essere raccolti

Dal volto si possono ricavare dati biometrici utilizzabili per identificare una persona. Cosa viene registrato e quali limiti esistono

Riconoscimento facciale, il volto come impronta biometrica: quali dati possono essere raccolti
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Il volto diventa un dato biometrico quando viene trattato con strumenti tecnici per identificare in modo univoco una persona. Non viene conservata soltanto una fotografia, ma anche una rappresentazione matematica delle caratteristiche facciali.

Riconoscimento facciale e impronta biometrica: quali informazioni vengono estratte dal volto

I programmi di riconoscimento facciale individuano punti di riferimento presenti nell’immagine. Possono misurare la distanza tra gli occhi, la larghezza del naso, l’altezza degli zigomi, la forma delle labbra, il profilo del mento e i rapporti geometrici tra le diverse parti.

Questi elementi vengono tradotti in una sequenza numerica, chiamata modello o template biometrico. Il programma non ha necessariamente bisogno di conservare una fotografia completa. Il codice ottenuto può essere sufficiente per confrontare il volto con altri modelli presenti in una banca dati.

Il processo si distingue dalla semplice videosorveglianza. Una telecamera tradizionale registra una scena. Il riconoscimento biometrico tenta invece di associare il volto ripreso a una specifica identità.

Riconoscimento facciale: quando una foto diventa un dato biometrico

Il GDPR considera biometrici i dati personali ottenuti attraverso un trattamento tecnico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona e utilizzati per identificarla in modo univoco.

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Una foto pubblicata su un documento, su un sito o su un social network non diventa automaticamente un dato biometrico. Lo diventa quando viene sottoposta a un’elaborazione finalizzata al riconoscimento.

Il volto rientra tra i dati più sensibili perché non può essere cambiato con la stessa facilità di una password. La diffusione non autorizzata di un modello biometrico può produrre conseguenze durature. La normativa europea impone quindi condizioni più rigorose rispetto al trattamento di informazioni ordinarie.

Riconoscimento facciale: quali dati possono raccogliere le forze dell’ordine

Le autorità possono utilizzare fotografie segnaletiche, immagini provenienti da telecamere pubbliche o private, fotogrammi di video e altro materiale raccolto durante un’indagine. L’acquisizione deve essere collegata a una finalità prevista dalla legge.

Il nuovo quadro italiano sull’intelligenza artificiale disciplina anche l’impiego di sistemi capaci di confrontare queste immagini con quelle presenti nelle banche dati. Il decreto distingue tra riconoscimento effettuato sui filmati già disponibili e identificazione in tempo reale negli spazi pubblici.

Secondo il Garante della Privacy, non è ammessa la trasformazione automatica dei volti di tutti i partecipanti a un evento in profili biometrici conservati per eventuali necessità future. Il trattamento dovrebbe riguardare registrazioni già acquisite e partire soltanto in presenza di una ricerca mirata.

Riconoscimento facciale e impronta biometrica: conservazione, errori e diritto alla verifica

Il sistema può restituire falsi positivi, associando una persona al volto sbagliato. Per questo la corrispondenza algoritmica non dovrebbe costituire l’unico elemento sul quale basare un provvedimento.

Devono essere definiti anche i tempi di conservazione. Le immagini non utili all’indagine andrebbero cancellate o rese anonime. Accessi, consultazioni e trasferimenti devono essere tracciati per impedire utilizzi non autorizzati.

Il Garante raccoglie in una sezione dedicata i provvedimenti italiani e le linee guida europee sull’utilizzo del riconoscimento facciale da parte delle autorità pubbliche.

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