Sicurezza pubblica, immigrazione, protezione internazionale e forze dell'ordine: ecco che cosa cambia con il nuovo disegno di legge - Affaritaliani.it

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Ultimo aggiornamento: 09:17

Sicurezza pubblica, immigrazione, protezione internazionale e forze dell'ordine: ecco che cosa cambia con il nuovo disegno di legge

Il testo si compone di tre capi (Sicurezza pubblica, Immigrazione e Protezione internazionale e Funzionalità Forze di polizia e del Ministero interno) e di 40 articoli. Ecco qui di seguito i temi sintetizzati. Esclusivo

di Matteo Posci

DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL’INTERNO

CAPO I - SICUREZZA PUBBLICA (ARTT. 1-14)

Reintroduzione della procedibilità d’ufficio per il reato di furto aggravato

Il furto commesso con destrezza (art. 625, comma 1, n. 4, del codice penale) torna ad essere procedibile d’ufficio per le ipotesi di furto aggravato di cui all’art. 625 dello stesso codice (ad es. furto commesso in ambito ferroviario o stradale e furto con destrezza), modificando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. i), della c.d. riforma Cartabia (articolo 1, comma 1, lett. a).

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Inasprimento delle pene per il furto in abitazione e per il furto con strappo e arresto in flagranza differita per il furto in abitazione

Aumento delle pene previste per il furto in abitazione e per il furto con strappo, dall’attuale reclusione da quattro a sette anni alla reclusione da sei a otto anni, per il reato base, e dall’attuale reclusione da cinque a dieci anni alla reclusione da sei a dieci anni, per l’ipotesi aggravata (articolo 1, comma 1, lett. b). Introduzione dell’arresto in flagranza differita per il furto in abitazione (articolo 1, comma 2).

Prevenzione della violenza giovanile

Ampliamento del catalogo dei reati per i quali si può applicare l’ammonimento del Questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni, inserendo anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo. Attualmente l’art. 5 del decreto-legge Caivano fa riferimento soltanto ai reati per i quali è comminata una pena non inferiore nel massimo a 5 anni (articolo 2, comma 1 lett. b). Al fine di rafforzare l’azione educativa e di controllo sui minori, nell’ipotesi di ammonimento questorile rivolto al minore di età superiore agli anni 14, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore che non ha dimostrato di non aver potuto impedire il fatto (articolo 2, comma 1, lett. a). Medesima sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dal Prefetto, è, altresì, introdotta per i casi di ammonimento del Questore nei confronti di minorenni che hanno commesso atti persecutori o di cyberbullismo (articolo 2, comma 2).

Porto di particolari strumenti atti ad offendere

Introduzione del divieto di porto di particolari strumenti atti ad offendere, superando l’attuale ipotesi contravvenzionale. In particolare, è previsto: 1) divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di 2 frequente utilizzo, punito con la reclusione da 1 a 3 anni, (articolo 3, comma 1, lett. c) – nuovo art. 4-ter, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110); 2) divieto di porto, se non per giustificato motivo, di altri coltelli e strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (articolo 3, comma 1, lett. c) – nuovo art. 4-ter commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110); È prevista un’aggravante specifica, con aumento di pena da un terzo alla metà, qualora il reato sia commesso da persone travisate o da più persone riunite o in particolari luoghi quali, ad esempio, le immediate vicinanze di istituti di credito, istituti di istruzione o formazione, parchi e giardini pubblici, stazioni ferroviarie, anche metropolitane (articolo 3, comma 1, lett. c) - nuovo art. 4-ter, comma 4, legge 18 aprile 1975, n. 110).

Si prevede, inoltre, la possibilità per il prefetto di applicare le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e del permesso di soggiorno ovvero il divieto di conseguirli, irrogate dal Prefetto che ne dà comunicazione all’autorità giudiziaria competente (articolo 3, comma 1, lett. c) - nuovo art. 4-ter, comma 7, legge 18 aprile 1975, n. 110). Se i fatti sono commessi dal minore di anni 18, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore che non ha dimostrato di non aver potuto impedire il fatto (articolo 3, comma 1, lett. c) - nuovo art. 4-quater, comma 8, legge 18 aprile 1975, n. 110).

Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere

Introduzione del divieto di vendita ai minorenni - anche su web o piattaforme elettroniche, con compiti di vigilanza e sanzionatori affidati all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - di talune armi cd. “improprie”, in particolare di strumenti da punta e taglio che, pur non nascendo con la precipua destinazione dell’offesa alla persona, possono occasionalmente servire a tale finalità (articolo 3, comma 1, lett. c) - nuovo art. 4-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110). La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro, aumentata fino a un massimo di 12.000 euro in caso di reiterazione della violazione del divieto, irrogata dal Prefetto, e con la revoca della licenza all’esercizio dell’attività disposta dall’Autorità competente (articolo 3, comma 1, lett. c) - nuovo art. 4-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8, legge 18 aprile 1975, n. 110). È, altresì, introdotto a carico dell’esercente l’attività di vendita dei predetti strumenti, l’obbligo di tenuta di un registro in formato elettronico ove inserire giornalmente le singole operazioni di vendita, che, in caso di inottemperanza, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a 10.000, irrogata dal Prefetto (articolo 3, comma 1, lett. c - nuovo art. 4-sexies, legge 18 aprile 1975, n. 110).

Misure a carico di imputati minorenni

Introduzione della facoltà di arresto facoltativo in flagranza, nonché adozione di una misura cautelare anche nei confronti dei minori, per il porto illecito di coltelli e di altri particolari strumenti atti ad offendere, oggi preclusi dalla natura contravvenzionale del reato (articolo 4).

Misure accessorie per spaccio di stupefacenti

È disposta la confisca dell’autoveicolo o di altri beni mobili registrati o non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione dei reati o che abbiano agevolato il reato di 3 produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti quale misura accessoria per i reati previsti dall’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990) (articolo 5).

Potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani (DACUR)

Estensione del divieto di accesso alle infrastrutture pubbliche urbane ed extraurbane, attualmente previsto per i soggetti condannati con sentenza definitiva o confermata in appello negli ultimi 5 anni per reati contro la persona o il patrimonio, anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva nel corso dei 5 anni precedenti, per reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, commessi in occasione di manifestazioni (articolo 7, comma 1, lett. a). Viene, altresì, introdotta l’ipotesi di arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche (articolo 6, comma 1, lett. b).

Perquisizioni in casi di eccezionale gravità, a tutela della sicurezza pubblica

Introduzione della possibilità di procedere alla perquisizione sul posto anche in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ed anche al fine di accertare l’eventuale possesso di strumenti o oggetti atti ad offendere in aggiunta alla perquisizione prevista dall’art. 4, comma 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. legge Reale) attualmente consentita solo in casi eccezionali di necessità e di urgenza e nel corso di operazioni di polizia, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione. È inoltre prevista la possibilità di espletare tale attività di perquisizione nell’ambito di circoscritte e programmate operazioni di polizia volte alla prevenzione di reati che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, in una specifica fascia oraria notturna – dalle ore 23.00 alle ore 04.00 - e in luoghi ben determinati (articolo 7, comma 1, lett. a).

Fermo di prevenzione

Possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifiche operazioni di prevenzione svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti per manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenerle per non oltre 12 ore, per gli accertamenti di polizia, persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, al possesso di armi, strumenti atti ad offendere, o all’uso di caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona (articolo 7, comma 2).

Illecito penale per chi non si ferma all’alt delle Forze di polizia e si dà alla fuga

Introduzione di un illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni per chi non si ferma all’alt degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità, accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita. In tal caso, resta applicabile, in via cautelativa e provvisoria, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (articolo 8).

Depenalizzazione delle sanzioni previste per il mancato preavviso di riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal Questore

In un’ottica di accelerazione del processo sanzionatorio e di inasprimento delle sanzioni pecuniarie irrogabili, si depenalizzano le sanzioni previste dall’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le fattispecie del mancato preavviso al Questore di 4 riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico e dell’inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal Questore. In caso di mancato preavviso al Questore, le attuali pene dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda fino a 413 euro, disposte nei confronti dei promotori di una riunione pubblica, sono sostituite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 3.500 a un massimo di euro 20.000, estese anche all’ipotesi di riunioni promosse tramite reti di comunicazione elettronica (articolo 9, comma 1, lett. a), numero 1).

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni dell’Autorità, le attuali pene fino ad un anno di reclusione e dell’ammenda fino a 413 euro sono sostituite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 a un massimo di 20.000 euro (articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2). In caso di mancato rispetto delle limitazioni poste alla circolazione o dell’itinerario previsto, da cui possa derivare un pericolo alla sicurezza o all’incolumità pubblica ovvero in caso di ostacolo o intralcio al regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 20.000 euro. Nelle ipotesi di turbamento del pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico o del regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal Prefetto (articolo 9, comma 1, lett. a), numero 3). Viene altresì modificato il terzo comma dell’articolo 24, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, depenalizzando anche l’ipotesi di disobbedienza all’ordine di scioglimento della riunione o dell’assembramento, attualmente punita con l’arresto e l’ammenda fino a 413 euro, con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro (articolo 9, comma 1, lett. b). Viene infine modificato l’articolo 654 c.p (Grida e manifestazioni sediziose), primo comma, già depenalizzato, con l’aumento della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 2400 euro in luogo di quella attualmente prevista da 103 a 619 euro (articolo 9, comma 2).

Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico

Introduzione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni o di prendere parte a pubblici assembramenti, disposto dal giudice, con immediata esecutività, con la sentenza, anche non definitiva, di condanna per taluni delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di riunioni o assembramenti pubblici. Tale misura potrà essere graduata dall’Autorità giudiziaria in base alla gravità del fatto e alla pericolosità del suo autore (articolo 10).

Non iscrizione nel registro delle notizie di reato in presenza di cause di giustificazione

Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero non provvede all’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato quando appare che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), disciplinando l’attività di indagine in presenza delle suddette scriminanti. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all’iscrizione nel predetto registro (articolo 11).

Tutela legale per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Estensione dell’applicabilità degli istituti volti alla tutela legale del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, di cui agli articoli 22 e 5 23 del decreto-legge 11 aprile 2025, n.48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n.80 anche alla fase giudiziaria prevista dalla disciplina introdotta dall’articolo 13 del presente disegno di legge (articolo 12).

Aggravante comune per delitti non colposi commessi contro giornalisti o direttori di testate giornalistiche

Viene introdotta una nuova circostanza aggravante comune, applicabile ai delitti non colposi contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà morale, per il caso in cui il fatto sia commesso contro gli iscritti all’albo e nei registri dei giornalisti ovvero contro i direttori di testate giornalistiche non iscritti all’albo, durante lo svolgimento delle proprie funzioni o a causa di esse (articolo 13).

Disposizioni in materia di introduzione e porto sul territorio nazionale di armi in dotazione al personale di Forze di polizia straniere

Riconoscimento, nell’ottica di una crescente esigenza di cooperazione tra Forze di polizia di diversi Paesi, al Ministro dell’interno - o, su sua delega, al Prefetto - della possibilità di autorizzare personale appartenente alle Forze di polizia di un altro Stato all’attraversamento del territorio nazionale con le armi in dotazione e il munizionamento di servizio, qualora la destinazione finale degli agenti di polizia stranieri sia il territorio di un altro Paese (articolo 14).

CAPO II – IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE (artt. 15-24)

Interdizione temporanea del limite delle acque territoriali per minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale

Introduzione della possibilità di interdizione di durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi, dell’attraversamento del limite delle acque territoriali, nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale intesa come rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale, pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini, emergenze sanitarie di rilevanza internazionale ed eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza.

L’interdizione è disposta con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, recante i motivi dell’interdizione, le tipologie di imbarcazioni nei cui confronti l’interdizione opera e la durata della stessa, I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, ove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza. Sono previste le sanzioni in caso di violazione (articolo 15).

Consegna allo Stato di appartenenza di persona pericolosa per la sicurezza nazionale o per la compromissione delle relazioni internazionali

Introduzione della possibilità di disporre la consegna allo Stato di appartenenza della persona la cui permanenza sul territorio nazionale possa compromettere la sicurezza della Repubblica o l'integrità delle relazioni internazionali e diplomatiche dello Stato, ovvero quando la consegna sia necessaria in adempimento di obblighi derivanti da accordi internazionali di sicurezza (articolo 16). 6

Disposizioni in materia di espulsione o allontanamento dello straniero ordinati dal giudice

Previsione, all’interno del codice penale, di disposizioni volte a consentire l’espulsione dello straniero o l’allontanamento del cittadino appartenente ad uno Stato membro UE, da parte del giudice, anche nei casi di condanna per gravi fattispecie delittuose (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; resistenza a pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti; delitti contro l’ordine pubblico; delitti contro la famiglia; delitti contro la persona; delitti contro il patrimonio; partecipazione, durante il trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio o presso i punti di crisi, ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza agli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o più persone riunite; delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento o della permanenza in uno dei centri per migranti) (articolo 17).

Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell’accertamento dell’identità

Previsione, in capo allo straniero detenuto o internato, di un obbligo di cooperazione ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire/produrre elementi in proprio possesso relativi all’età, all’identità e alla cittadinanza e ai Paesi di soggiorno o transito, con valutazione dell’omessa cooperazione ai fini della valutazione di pericolosità prevista per l’espulsione di cui all’articolo 15 TUI (Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione) (articolo 18).

Convalida dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera e di trattenimento

Delimitazione dei confini del sindacato del giudice della convalida, tenendo conto delle acquisizioni della consolidata giurisprudenza italiana e internazionale, al fine di evitare distorsioni interpretativo-applicative (articolo 19).

Permesso per lungo soggiornanti UE

Al fine di recepire quanto previsto dalla Direttiva 2003/109/CE (relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), il periodo di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale è computato per metà ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 20).

Ricongiungimenti familiari

Per un verso, si ampliano le categorie di cittadini stranieri legittimati a richiedere il ricongiungimento dei familiari in deroga al periodo biennale minimo di permanenza in Italia, per incentivare l’ingresso nel Paese di lavoratori qualificati particolarmente richiesti dal Mercato. Per altro verso – in linea con la Direttiva 2003/86/CE – si restringono le categorie di familiari per i quali si può chiedere il ricongiungimento, così come da ordini del giorno presentati dalla Lega e accolti dal Governo durante l’approvazione del DL Flussi 2025 alla Camera dei deputati (ad esempio: obbligo di trascrizione in Italia del matrimonio contratto all’estero; esclusione dei figli maggiorenni a carico in condizioni di invalidità totale e dei genitori a carico, senza figli nel Paese di origine o ultrasessantacinquenni con figli, nel Paese di origine, impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute; sostituzione del parametro reddituale, oggi legato all’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare, con quello previsto per accedere al gratuito patrocinio; restringimento dei requisiti relativi al reddito dimostrabile (oggi legato alla locuzione “derivante da fonti lecite”), 7 facendo riferimento alla sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero, per il lavoratore autonomo, a dichiarazione dei redditi redatte da commercialista o revisore dei conti, con assoggettamento a verifica dell’impresa da parte dell’Agenzia delle entrate, riguardante anche l’assolvimento degli oneri contributivi e fiscali (articolo 21).

Minori stranieri non accompagnati

Intervenendo sulla cosiddetta Legge Zampa, si abbassa a 19 anni l’età fino alla quale il neomaggiorenne straniero può fruire del percorso di accoglienza e integrazione (“prosieguo amministrativo”). Ulteriori disposizioni riguardano i rimpatri volontari assistiti e la nomina del tutore nonché l’ingresso e soggiorno per motivi di studio per minori stranieri consentito a minori di età non inferiore a 14 anni (articolo 22).

Protezione complementare

Precisazione dei parametri di applicazione, nell’ordinamento nazionale, del principio del rispetto della vita privata e familiare di cui all’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’umanità e delle libertà fondamentali (CEDU). Tale intervento si rende necessario in quanto la prassi applicativa, sia amministrativa sia giurisdizionale, ha evidenziato differenze, anche notevoli, nella definizione e identificazione dei requisiti di eleggibilità per l’applicazione del principio in parola, anche ai fini dell’adozione di un provvedimento espulsivo. La finalità è di chiarire i suddetti requisiti, limitandone il campo di applicazione, sulla scorta delle esperienze maturate in altri ordinamenti, nonché di elementi oggettivi valutati in altri ambiti del diritto interno (articolo 23).

Definizione di Paese terzo sicuro

Introduzione nel diritto interno del concetto di “Paese terzo sicuro”, già previsto dall’articolo 38 della direttiva 2013/32/UE (direttiva procedure) e destinato a essere disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/1348, che entrerà in vigore nel 2026. La norma nazionale anticipa, inoltre, alcune disposizioni correttive dell’istituto, attualmente in corso di perfezionamento nell’iter legislativo europeo avviato su iniziativa della Commissione europea. L’obiettivo è garantire maggiore efficienza nelle procedure di protezione internazionale, assicurando al contempo il rispetto degli obblighi internazionali e dell’ordinamento dell’Unione europea. Oltre alla definizione di Paese terzo sicuro, si prevedono le condizioni di applicabilità del predetto concetto in linea con la disciplina europea in itinere, l’inammissibilità della domanda di protezione internazionale conseguente all’applicazione dell’istituto e la non sospensione dell’esecutività della stessa decisione in caso di ricorso giurisdizionale (articolo 24).

CAPO III – FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL’INTERNO, NONCHÉ MISURE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DEL TERRORISMO (artt. 25-40)

Ampliamento dei titoli di studio per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato

Si amplia il novero delle classi di laurea utili ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e interni della Polizia di Stato per l’accesso alla carriera dei funzionari, superando l’attuale limitazione dell’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia ai candidati in possesso di una formazione prettamente giuridica. Si prevede, altresì, che al termine dei corsi di formazione per l’accesso alle diverse carriere dei funzionari della Polizia di Stato, l’assegnazione degli stessi funzionari presso le sedi di servizio venga effettuata dall’Amministrazione in relazione alle proprie esigenze. 8 Viene, infine, disposto che sul conto degli aspiranti all’arruolamento nella Polizia di Stato vengano svolti controlli informativi più incisivi, funzionali a garantirne la piena affidabilità, assicurando altresì che il personale assunto abbia i requisiti per il successivo rilascio del nulla osta di sicurezza (NOS) (articolo 25).

Accesso alla carriera dei medici della Polizia di Stato

Si prevede l’ingresso diretto, con inquadramento dirigenziale, degli appartenenti alla carriera dei Medici della Polizia di Stato, con la qualifica di Medico capo (equiparata a quella di Vice questore aggiunto) della Polizia di Stato, al fine di incentivare l’ingresso e la permanenza in Amministrazione del personale Medico (articolo 26). ➢ Accesso ai ruoli delle Bande musicali della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria Equiparazione del personale della banda musicale della Polizia di Stato a quello dei ruoli tecnici per i quali è richiesto il medesimo titolo di studio, al fine di valorizzare adeguatamente l’elevata professionalità del citato personale che accede al ruolo dopo aver conseguito il Diploma di conservatorio (articolo 27) .

Ulteriori interventi per l’Arma dei carabinieri

Si inserisce l’ulteriore requisito dell’affidabilità, in parallelo con quanto disposto per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato. Inoltre, viene abbassato il limite massimo per la partecipazione ai concorsi per l’ammissione all’Accademia militare dell’Arma dei carabinieri, per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, portandolo a 25 anni in luogo degli attuali 28. Tale modifica è volta ad adeguare l’età massima, prevista per l’Arma dei carabinieri, a quella delle altre Forze Armate. La norma prevede, altresì, la possibilità del prolungamento della ferma per la durata di un anno per il militare che, alla scadenza della ferma volontaria, non sia pienamente nelle condizioni, per qualità di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente.

Tale esigenza trae origine dalla constatazione di una crescente casistica di giovani Carabinieri e Marescialli in ferma che, all’approcciarsi del servizio attivo, esprimono un rendimento non adeguato al profilo previsto. Infine, si rende definitiva la riduzione da tre a due anni del periodo necessario per l’inserimento in aliquota di valutazione dei Generali di Divisione dell’Arma dei Carabinieri. Tale riduzione di permanenza minima nel grado, consentirebbe di ampliare il numero dei militari da valutare e le possibilità di scelta nell’ambito di aliquote più numerose in modo da avere Ufficiali Generali anagraficamente più giovani e di assicurare una maggiore permanenza nel grado apicale di Generale di Corpo d’Armata (articolo 28).

Requisiti di ammissione per la promozione a finanziere GdF

Si recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 40/2024, espungendo la guida in stato di ebbrezza dalle cause di esclusione previste per le procedure per l’ammissione al corso per la promozione a finanziere nella Guardia di finanza (articolo 29).

Medici veterinari e funzionari tecnici psicologi della Polizia penitenziaria

Si istituiscono le carriere dei medici veterinari e dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria, individuandone attribuzioni e dotazione organica, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia (articolo 30).

Ulteriori interventi per la Polizia penitenziaria 9

Si prevede che il personale del Corpo di polizia penitenziaria destinatario di sentenza di condanna in primo grado, di applicazione della pena su richiesta o di decreto penale di condanna esecutivo per delitti non colposi non possa essere ammesso allo scrutinio per l’avanzamento in carriera (articolo 31).

Personale dell’Arma dei carabinieri e utilizzo dei relativi stemmi o segni distintivi

Si rende maggiormente flessibile la disciplina inerente all’individuazione degli incarichi per i quali è prevista l’attribuzione degli alloggi di servizio per quanto concerne l’Arma dei Carabinieri, demandando tale competenza al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Si razionalizzano le procedure di valutazione interna del personale dell’Arma (articolo 32). A salvaguardia della fede pubblica, si introduce una disciplina sanzionatoria specifica per tutti quei soggetti che, privi di autorizzazione utilizzino in pubbliche denominazioni, emblemi e marchi istituzionali dell’Arma dei Carabinieri ovvero traggano da essi qualsiasi vantaggio (articolo 33).

Personale del Corpo di polizia penitenziaria

Si estende anche agli agenti di PG del Corpo di polizia penitenziaria la possibilità di svolgere le funzioni di controllo dell’identità delle persone collegate a distanza all’udienza e di redazione del verbale delle operazioni svolte, al fine di assicurare che il collegamento si svolga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti all’atto o all’udienza (articolo 34).

Ricompense per il personale della Polizia di Stato

Si modifica il quadro normativo concernente i procedimenti per il conferimento delle ricompense per il personale della Polizia di Stato, riducendo i termini di formulazione delle proposte premiali (da sei mesi a tre mesi) e aumentando il novero dei soggetti deputati alla proposizione delle stesse (articolo 35). ➢ Rideterminazione con incremento della dotazione organica degli atleti paralimpici inseriti nella Sezione paralimpica dei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» al fine di conformare la predetta dotazione organica al crescente sviluppo dello sport paralimpico nell’ambito di numerose discipline sportive e in relazioni a diversificate condizioni di disabilità. (articolo 36)

Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato

Si prevede la facoltà, per il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, di costituire una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Tale organismo, assistito da una idonea e flessibile disciplina normativa di natura civilistica, assicurerebbe alla Polizia di Stato una maggiore duttilità per il perseguimento di attività solidaristiche e assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato (articolo 37).

Ente di assistenza per il personale della Polizia penitenziaria

Analogamente a quanto previsto per la Polizia di Stato, si prevede la possibilità per l’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria di costituire una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro (articolo 38).

Funzionalità del Ministero dell’interno e valorizzazione dei beni confiscati 10

Per l’attuazione del Patto UE Migrazione e asilo, si prevedono a procedure accelerate e derogatorie per l’assunzione di personale non dirigente dell’Amministrazione civile, tramite lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Ulteriori previsioni sono volte ad assicurare la funzionalità del Commissario per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (articolo 39).

Misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata

Si riconosce il diritto all’assunzione mirata, presso enti pubblici, delle vittime del dovere, del terrorismo e delle stragi di tale matrice, della criminalità organizzata, nonché dei medici e operatori sanitari e dei loro familiari, pure superstiti, aventi diritto al collocamento obbligatorio con precedenza. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, viene riconosciuto altresì il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di 50 ore annue per partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, dando seguito all’impegno assunto dal Governo con apposito ordine del giorno approvato in sede di esame dell’AS 1053 (Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), ora Legge 4 aprile 2025, n. 42 (articolo 40).