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Fisco e Dintorni
Frosinone: annullato accertamento INPS a una società sportiva dilettantistica

Il Tribunale di Frosinone cancella le pretese Inps nei confronti di una società sportiva poiché l’ente riteneva che i compensi degli istruttori dovessero essere tassati. Partite Iva Nazionali avvisa “Se non ci sarà chiarezza sulla riforma dello sport dal prossimo luglio le asd e ssd rischieranno un mare di contenziosi”.

Stretta dell’Inps sui rapporti di collaborazione tra gli istruttori e le società sportive dilettantistiche e/o associazioni sportive.

A dare l’allarme è il Presidente di PIN, il Dott. Antonio Sorrento, il quale segnala: “Da tempo sono una costante le contestazioni degli ispettori del lavoro relativamente ai compensi erogati dagli enti sportivi agli istruttori poiché vengono ritenuti redditi di lavoro percepiti da professionisti del settore (e non dilettanti) e dunque da assoggettare a tassazione. A tal riguardo segnalo la recentissima sentenza del Tribunale di Frosinone del 17 maggio 2023 che ha rigettato le pretese dell’Inps (si veda sentenza sul sito www.partiteivanazionali.it – sez. Documenti)”.

Continua il Presidente Sorrento: “Come sottolineato recentemente dagli Avv.ti Carlo Mormando e Matteo Sances – che da tempo stanno esaminando insieme a PIN la riforma dello sport sotto vari profili, non ultimo dal punto di vista contributivo e fiscale – ll Tribunale ha giustamente evidenziato l’esenzione d’imposta per tutti i compensi erogati da questi enti agli istruttori fino al 2022e fino al massimo di 10.000 euro annui (art. 67 comma 1 lett. m del TUIR) . Tale esenzione, ovviamente, viene riconosciuta nel caso si verifichino due condizioni fondamentali, ossia:

1) che le prestazioni fornite siano di tipo non professionale;

2) che i compensi siano erogati da enti aderenti al Coni, Federazioni sportive, Unire, ecc….

“Ebbene, in tutti questi casi, come evidenziato anche dagli avvocati Mormando e Sances, i compensi erogati si presumono non soggetti a tassazione a meno che l’Inps non dimostri la mancanza di questi due requisiti. È comunque interessante la predetta sentenza anche perché effettua una attenta ricostruzione delle modifiche normative intervenute con la riforma dello sport evidenziando come anche la tassazione cambierà da luglio 2023, ecco perché da mesi chiediamo maggiore chiarezza alle istituzioni proprio al fine di evitare una pioggia di contenziosi e mettere in ginocchio un intero settore”.

Interviene sul punto anche il Dott. Roberto Selci, il quale fa presente che: “La recente sentenza del Tribunale di Frosinone in materia di lavoro sportivo emessa il 17.05.2023, ponendo come premessa, l’obbligo di prova della pretesa contributiva sull’Istituto Previdenziale (INPS) ha chiarito che “la prova dei fatti costitutivi del credito preteso” incombe sull’Ente medesimo, precisando che il verbale (rispetto agli stessi) non riveste efficacia probatoria. Questo elemento fornisce un’importante linea guida in quanto l’INPS nei verbali di accertamento si dichiara titolare del credito contributivo ma alla luce di questa (e di altre precedenti sentenze pronunciate dalla Cassazione) è pacifico che la sussistenza e l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto restano a completo carico dell’Ente. Sul punto occorre prendere atto anche di altro importante principio che emerge dalla sentenza, ovvero che «i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbali di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante».

Da questo possiamo trarre alcune importanti conclusioni, ad oggi, ovvero:

1) Spesso vengono enunciati nei verbali, ma non provati, l’asserita professionalità, l’abitualità e la non marginalità dei compensi, tuttavia questi elementi su cui viene costruito l’impianto dell’accertamento andrebbero rilevati e puntualmente contestati alla luce delle risultanze della presente pronuncia del Tribunale di Frosinone;

2) Ancora più spesso in sede di accertamento (sia in ambito tributario che previdenziale) viene omesso di evidenziare che trattasi di “prestazioni di natura non professionale” e che le prestazioni vengono effettuate nei confronti di soggetti che perseguono finalità sportive esclusivamente “dilettantistiche”, a riprova che una qualificazione genuina del rapporto sottostante ovvero la prova che non trattasi di attività che dal 1° luglio p.v. sarà qualificata “nell’area del professionismo” consente di superare alcuni pregiudizi nell’identificazione del rapporto. Ma questo non induce a voler pensare che allora i rapporti di prestazioni sportive nel dilettantismo possono essere facilmente dimostrati e pertanto al di fuori di talune pretese contributive. Tutt’altro. Ad oggi ancorché l’art. 35, 8 quater, ha previsto una significativa sanatoria prevedendo che per i rapporti “genuini” non si dà luogo a recupero contributivo occorre soprattutto in questa situazione verificare (prima che questo sia fatto dai verbalizzanti di turno) che non sussistano elementi e criticità tali da inficiare sia i principi enunciati nella sentenza del Tribunale di Frosinone e sia dal citato articolo 35, 8 quater”.

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