"Rottamazione": qualcosa non torna con la prescrizione dei contributi Inps
Intervista al Dott. Marcello Guadalupi, commercialista in Milano.
In occasione della presentazione degli eventi dell’associazione ASAC (Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione) abbiamo avuto modo di parlare con il suo presidente, il Dott. Marcello Guadalupi, di diritti dei contribuenti e in particolar modo del recente provvedimento di “Pace Fiscale”.
Egregio Dott. Guadalupi, come giudica la recente normativa soprannominata “Pace Fiscale”?
Sicuramente la normativa sulla cosiddetta Pace Fiscale può rappresentare un’opportunità per tutti quei contribuenti che hanno cartelle in sospeso con il concessionario della riscossione (ex Equitalia per intenderci) oppure liti con il Fisco, dando la possibilità di cancellare in maniera agevolata il proprio debito con l’Amministrazione ed evitando, così, il pagamento di sanzioni e interessi di mora che il più delle volte rappresentano quasi la metà delle pretese dell’Amministrazione finanziaria.
Nonostante ciò, invito tutti i contribuenti a fare molta attenzione in merito alla reale spettanza delle somme che vengono loro richieste per chiudere i conti col Fisco. Mi spiego meglio.
Ho avuto modo di analizzare, insieme ad alcuni professionisti specializzati in contenzioso tributario, come la Dott.ssa Donatella Dragone e l’Avv. Matteo Sances, l’articolo 3 del Decreto legge n.119/2018 (ossia quello sulla “Pace Fiscale”, convertito in legge il 13/12/2018), intitolato “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione” – in pratica la cosiddetta ROTTAMAZIONE delle cartelle esattoriali – laddove prevede la possibilità per i contribuenti di estinguere sia i debiti tributari che contributivi affidati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
In particolare, analizzando i debiti contributivi la norma prevede la possibilità di estinguere il proprio debito senza pagare le sanzioni e le somme aggiuntive. Il comma 4 dell’articolo 3, poi, prevede che sia lo stesso concessionario a fornire i dati necessari a individuare i “carichi definibili” presso i propri sportelli e presso il proprio sito internet.
Ebbene, riteniamo che la predetta normativa debba necessariamente essere letta alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione, la quale in tema di contributi previdenziali prevede non solo la prescrizione quinquennale ma anche l’obbligo di rimborso da parte dell’Inps in caso di pagamento di contributi prescritti (sentenza Cassazione a Sezioni Unite n.23367/2016).
Alla luce di ciò, riteniamo che il compito del concessionario della riscossione sia quello di segnalare ai contribuenti non tutti i debiti contributivi non pagati ma, bensì, solo quelli realmente “definibili” ossia solo quelli che ad oggi non risultano ancora prescritti.
Purtroppo, abbiamo parecchie segnalazioni di contribuenti che alla richiesta di resoconto dei debiti contributivi da rottamare si ritrovano pretese Inps e Inail anche molto vecchie e ben oltre il termine di prescrizione di 5 anni.
Consigliamo dunque a tutti i contribuenti di verificare se le pretese siano ancora realmente dovute e quindi di controllare se l’Inps o il concessionario hanno provveduto a interrompere la prescrizione per quei debiti che risalgono a più di cinque anni. Ma non solo.
La mia associazione come anche altre di Milano insiste affinchè il concessionario fornisca da subito la prova dell’interruzione dei termini di prescrizione per le pretese contributive più vecchie di 5 anni e per questo motivo sto cercando di organizzare, insieme alla Dott.ssa Dragone e all’Avv. Sances, qualche evento informativo su questo tema.
Sicuramente si tratta di un’iniziativa meritevole e da parte nostra cercheremo di informare i contribuenti il più possibile.
Ringraziamo il Dott. Marcello Guadalupi per il suo intervento.
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