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L'avvocato del cuore
"Il mio ex fa uso di stupefacenti. Come posso tutelare i miei figli?"

Caro Avvocato,
io e il mio ex compagno ci siamo lasciati e la gestione dei nostri due bambini, di 9 e 11 anni, è stata tranquilla. Da qualche tempo, però, noto degli atteggiamenti “strani” nel padre: è paranoico e ha palesemente allucinazioni. Vede mostri dietro le tende, dice che deve proteggere i bambini da gente che li vuole uccidere. Penso che faccia uso di stupefacenti, anche perché mio figlio piccolo dice di aver trovato il papà in bagno stravolto e con il naso sanguinante. Come posso tutelare i miei figli senza rovinare il loro rapporto con il papà? 

Anche quando i genitori si lasciano, i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi. Questo è il principio di bigenitorialità. Una regola “sacrosanta”, dal momento che, anche quando si smette di essere coppia, non si smette mai di essere genitori. Ed essere genitori porta con sé una serie di diritti e obblighi verso i figli, finalizzati a garantire le loro imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica. Ecco perché è privilegiata quella modalità di gestione dei figli che permetta a entrambi i genitori di essere attivi nel loro ruolo, anche dopo la loro separazione: l’affidamento condiviso. Possono esserci, però, situazioni particolari, nelle quali l’affidamento condiviso si riveli di fatto dannoso per i bambini e/o i ragazzi. Non dimentichiamo, infatti, che il faro guida di ogni scelta giuridica che li riguardi, anche, quindi, quella sul regime di affidamento, è l’esclusivo e superiore interesse dei minori. La legge, all’art. 337quater del Codice civile, ha disciplinato, quindi, l’ipotesi dell’affidamento esclusivo, cioè a un solo genitore. Si tratta di una forma di affidamento residuale, che il giudice può disporre solo laddove ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento a entrambi possa essere contrario agli interessi del minore. La norma, però, si è limitata a questo presupposto, fin troppo generico. Sono stati i giudici, quindi, partendo da circostanze concrete e dimostrabili, di volta in volta, a inquadrare le figure genitoriali sintomatiche di manifesta carenza o inidoneità a prendersi cura dei figli. Genitori che rischiano di nuocere al benessere psicofisico, attuale e futuro della loro prole. Una serie di circostanze specifiche, dunque, può fondare la scelta dei giudici di affidare a un solo genitore: per esempio, la mancanza dell’altro di interesse per i figli, perfino rendendosi irreperibile; non parliamone se contestualmente c’è inadempimento economico. Dunque, in sostanza la trascuratezza materiale e affettiva è un argomento molto significativo e negativo. Anche il genitore in precarie condizioni di salute mentale, o troppo dedito agli stupefacenti, all’alcool e a qualsiasi genere di dipendenza, può indurre il giudice a escludere l’affido condiviso; sono, infatti, pronosticabili conseguenze dannose per i figli, anche quando c’è il rischio che restino affidati a un genitore violento o incapace di intendere e di volere. E che cosa succede quando il giudice decide l’affidamento esclusivo? L’affidatario esercita in modo praticamente autonomo la responsabilità genitoriale, potendo decidere senza consultarsi con l’altro su qualsiasi questione di ordinaria amministrazione. In sostanza, tutte le decisioni nel normale evolversi della quotidianità dei figli. Dalla scelta dell’abbigliamento, alla frequentazione degli amichetti, all’organizzazione in genere della vita sociale, ma anche all’autorizzazione per partecipare alla gita scolastica o alla scelta di un corso di musica o sportivo. 

Che livello di responsabilità genitoriale, allora, residua per il non affidatario? Il genitore “escluso” conserva sempre il diritto-dovere di vigilare sull’educazione e istruzione del figlio. Ci possono essere situazioni ancora più rigorose, aggravate al punto che il giudice può persino disporre il regime di affidamento detto super esclusivo o “blindato”. Per esempio, se c’è latitanza totale di un genitore dalla vita del figlio, ma anche quando un genitore è pessimo, colpevole di reati gravi, giocatore incallito, alcolizzato irrecuperabile. . In questi casi, il genitore affidatario decide qualsiasi cosa. Come vede, dunque, gentile signora, la legge le riconosce la possibilità di tutelare i suoi figli, potendo chiedere in qualsiasi momento il regime di affidamento più idoneo. Naturalmente, il Giudice dovrà valutare, anche con le prove significative che Lei saprà fornire, cosa e quanto rende il padre dei suoi figli di pregiudizio per loro. Il giudice disporrà, quasi certamente, una perizia psicologica su tutta la famiglia, per capire le esigenze dei figli e le inadeguatezze del padre. A volte, la situazione si rivela talmente grave, che viene perfino limitata la frequentazione dei figli. Cara signora, deve sapere che forse l’amore per i figli può essere scontato, ma non lo è certamente la responsabilità.

* Studio legale Bernardini de Pace

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