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L'avvocato del cuore
Testamento, un genitore può lasciare tutta l’eredità a uno solo dei figli?

Caro Avvocato, mi chiamo Margherita e purtroppo, pochi mesi fa, ho perso mio padre. Nel suo testamento non sono stata neppure nominata. Tutto il suo patrimonio, infatti, lo ha lasciato a mio fratello. Cosa posso fare?

 

Il diritto di fare testamento non implica che ciascuno può disporre liberamente dei propri beni.

La legge, infatti, stabilisce che, quando ci sono determinate categorie di successibili (vale a dire i figli, i coniugi e, in assenza di figli, gli ascendenti) una quota di patrimonio del de cuius (cioè il defunto), definita “legittima”, deve essere a loro attribuita.

Questo vuol dire che di tutto il patrimonio del defunto solo una piccola parte, definita “quota disponibile”, può essere da lui liberamente destinata.

I successibili che hanno diritto a una parte dei beni del de cuius sono chiamati “legittimari” o “necessari” e non devono essere confusi con gli eredi “legittimi”, ossia coloro ai quali l’eredità viene devoluta ex lege, mancando il testamento.

Comunque sia, primi tra tutti sono preferiti il coniuge e gli eventuali figli (legittimi, legittimati, naturali e adottivi).

La loro quota varia naturalmente a seconda del numero di figli e per la presenza o no del coniuge. In particolare:

SE CHI MUORE LASCIA

QUOTA DI RISERVA

QUOTA DISPONIBILE

Un solo figlio

La metà al figlio

La metà

Più figli

Due terzi diviso tra i figli

Un terzo

Il coniuge solo

La metà al coniuge

La metà

Il coniuge con un figlio

Un terzo al coniuge

Un terzo al figlio

Un terzo

Il coniuge con più figli

Un quarto al coniuge

Metà ai figli in parti uguali

Un quarto

Il coniuge con ascendenti

(senza figli)

Metà al coniuge

Un quarto agli ascendenti

Un quarto

Solo gli ascendenti

Un terzo in parti uguali

Due terzi

nessuno

nessuna

L’intero

In generale, si parla di lesione della legittima quando il de cuius ha compiuto atti di disposizione del suo patrimonio (e quindi sia donazioni in vita, sia disposizioni testamentarie) pregiudicando le quote di spettanza degli eredi necessari.

Nello specifico, come si fa a capire quando è stata lesa la legittima?

Per capire se c’è stata lesione della legittima, si deve fare la cosiddetta “riunione fittizia”, cioè un’operazione matematica attraverso la quale viene calcolato l’esatto ammontare della massa ereditaria, sulla quale andranno conteggiate le quote di legittima. Quindi, in sintesi, si stima il valore del patrimonio lasciato dal defunto al momento della morte; a questo si sottraggono i debiti esistenti; si aggiungono i beni donati in vita dal defunto; sulla somma ottenuta si procede al calcolo della quota di legittima spettante a ogni erede e della quota disponibile.

Qual è il passo successivo?

Se dopo questa operazione si capisce che la quota di legittima è stata lesa, è possibile reintegrarla attraverso l’ “azione di riduzione”. Azione che può essere promossa in Tribunale dal coniuge, dagli ascendenti e dai figli lesi, dagli eredi di questi e dai legittimari pretermessi (ovvero gli eredi necessari che non sono stati neanche indicati nel testamento).

Se la domanda viene accolta, si procede alla progressiva riduzione prima delle disposizioni testamentarie (in misura proporzionale) e poi delle donazioni (a partire dalla più recente).

Dopodiché, per l’effettivo recupero, è necessaria l’ulteriore azione chiamata “azione di restituzione”.

Sono sicuramente azioni lunghe, complesse e delicate. Tuttavia, cara Margherita, se Lei ha subito ingiustizie Le consiglio di intraprenderle il prima possibile.

 

*Studio Legale Bernardini de Pace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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