Dl, spostamenti, messe e negozi: breve sintesi su cosa si deve sapere - Affaritaliani.it

Cronache

Dl, spostamenti, messe e negozi: breve sintesi su cosa si deve sapere

di Fabiano Santo

Già in vigore il decreto legge 33 della nuova fase

Prima ancora della pubblicazione dell’atteso decreto legge “rilancio”, il Governo ha emanato un provvedimento finalizzato a definire le nuove modalità di applicazione delle misure di prevenzione, già pubblicato in Gazzetta ufficiale con il numero 33.

Il provvedimento è snello e si compone solo 4 articoli, ma contiene alcune novità importanti che avrebbero potuto essere definite come una vera e propria “fase 3”. Innanzitutto è da segnalare la scelta dello strumento normativo, che non è più il DPCM, ma il decreto legge. La differenza non è di poco conto: il primo, infatti è emanato nella forma “monocratica” e per produrre i suoi effetti non richiede alcun passaggio alle Camere. Il decreto legge, invece, pur se efficace una volta pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Il giorno stesso della pubblicazione deve essere presentato alle Camere, che sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni per esaminarlo e procedere alla conversione che deve avvenire entro 60 giorni.

Un’altra importante novità è la cessazione, dal 18 maggio, di tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale, pur mantenendo il vincolo, fino al 2 giugno, di rispettare i limiti regionali. Dal 3 giungo, inoltre, gli spostamenti tra le regioni sono liberi e possono essere limitati solo con provvedimenti specifici ad opera dei presidenti delle regioni.

Rimangono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre le manifestazioni e gli spettacoli dovranno rispettare le indicazioni che derivano dall’andamento dei dati epidemiologici.

Il provvedimento attribuisce ai sondaci il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Sino consentite le cerimonie religiose, nel rispetto delle convenzioni stipulate tra il Governo e le rispettive confessioni, a condizioni che garantiscano le prescritte misure di sicurezza.

Le attività economiche, produttive e sociali possono finalmente riprendere, ma devono svolgersi nel rispetto di protocolli o linee guida che saranno adottati dalle regioni e il mancato rispetto delle misure di prevenzione comporterà la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il decreto dedica uno dei quattro articoli alle sanzioni e ai controlli, prevedendo una costante attività di verifica e ribadendo l’applicazione delle sanzioni amministrative già previste nel precedente decreto legge 19 che possono comportare la chiusura dell’esercizio commerciale da 5 a 30 giorni.