Cronache
Rapporti bancari: anatocistici e valute fittizie

Il vademecum dell'Avvocato Nicola Ferraro, founder partner di de Tilla Studio Legale
Rapporti bancari, il vademecum
Gli interessi anatocistici sono solo uno degli addebiti in relazione ai quali i correntisti agiscono giudizialmente contro le banche per farne accertare, ove sussistente, l’illegittima applicazione, al pari di commissioni, spese e valute non pattuite, interessi usurari.
Ne abbiamo parlato con l’Avvocato Nicola Ferraro, founder partner di de Tilla Studio Legale, che ci ha fornito un sintetico vademecum utile per orientarsi in questa delicata materia.
INDICE
Regolamentazione degli interessi debitori
Autorizzare o meno l’addebito in conto degli interessi debitori divenuti esigibili?
L’indebito bancario
Le valute fittizie
REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERESSI DEBITORI
L’interesse costituisce una forma naturale di remunerazione del denaro. L’art. 1282 c.c. dispone: “I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto” (salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente).
Per anatocismo si intende quel fenomeno per cui gli interessi vengono “capitalizzati” e costituiscono, a propria volta, la base per produrre altri interessi.
L’anatocismo è vietato, salvo (eccezioni) in presenza di:
- usi contrari,
- domanda giudiziale,
- accordo esplicito, successivo alla scadenza degli intessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno 6 mesi.
L’art. 120 Testo Unico Bancario
In ambito bancario (i.e., nei rapporti in essere tra banca e cliente) l’anatocismo è regolamentato dall’art. 120 Testo Unico Bancario. In sintesi, ai fini della validità della clausola che lo prevede, dispone che:
deve essere assicurata alla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
gli interessi debitori (compresi quelli maturati su carte di credito) non possono produrre interessi ulteriori, tranne quelli di mora e si calcolano solamente sulla sorta capitale;
per quanto riguarda le aperture di credito regolate in conto corrente, in conto di pagamento e gli sconfinamenti (anche in assenza di affidamento ovvero oltre i limiti del fido):
1. gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e diventano esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo;
2. nel caso di chiusura del conto, gli interessi debitori sono immediatamente esigibili;
3. il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi debitori sul conto (l’autorizzazione è revocabile in ogni momento) e la somma addebitata è considerata sorta capitale.
L’addebito automatico degli interessi
Nei rapporti bancari è in uso la richiesta delle banche di essere preventivamente autorizzate all’addebito automatico, sul conto corrente, degli interessi passivi. L’autorizzazione preventiva dà, però spesso, luogo a pratiche poco trasparenti di addebiti di somme non dovute che sfociano in azioni giudiziarie tese alla rideterminazione del saldo del conto corrente e alla restituzione delle maggiori somme pagate alla banca nel corso del rapporto.