Lavoro
IL JOBS ACT RIDISEGNA LA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Il decreto legislativo n. 151, in vigore dal 24 settembre 2015, disciplina la semplificazione degli adempimenti e la revisione del regime delle sanzioni in materia di lavoro.
Lo stesso decreto prevede rilevanti modifiche alla disciplina della legge n.68/90 in materia di collocamento obbligatorio.
Viene soppressa, con decorrenza dal 1°gennaio 2017, la finestra di tolleranza che consentiva ai datori di lavoro che raggiungevano il limite di 15 lavoratori computabili, di non procedere all’assunzione del soggetto riservatario fino a che non fosse assunto un sedicesimo lavoratore.
Tutti i datori di lavoro con un tasso di rischio INAIL superiore al 60 per mille, possono optare per l’esonero, a fronte del pagamento dell’importo di 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore non assunto. L’impresa ha la possibilità di procedere sempre e comunque con l’assunzione nominativa del lavoratore riservatario.
Sono previsti specifici incentivi, a partire dal 1°gennaio 2016, in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti riservatari:
· per le assunzioni dei lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 67 per cento l'incentivo, della durata di 36 mesi, è pari al 35% della retribuzione lorda mensile;
· per le assunzioni dei lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento l'incentivo, della durata di 36 mesi, è pari al 70% (a decorrere dal 1°gennaio 2017).
· per le assunzioni dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica l'incentivo, della durata di 60 mesi, è pari al 70% della retribuzione lorda mensile. Per questi lavoratori sono incentivate anche le assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi (a decorrere dal 1°gennaio 2017). Gli incentivi saranno posti mensilmente a conguaglio da parte delle aziende con le denunce UNIEMENS trasmesse mensilmente dai Consulenti del lavoro.
Il decreto prevede, inoltre, l'emanazione di linee guida finalizzate a promuovere, tra l’altro, una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le cooperative sociali, le associazioni delle persone con disabilità, nonché con le altre organizzazioni del terzo settore.