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RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo

Reddito di cittadinanza, in anteprima e in esclusiva su Affaritaliani.it la bozza integrale della riforma

“È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la Garanzia per l’inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di…

RdC, 43 articoli. Ecco la riforma

“È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la Garanzia per l’inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. La Garanzia per l’inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”. E’ quanto c’è scritto nell’articolo 1 (Garanzia per l’inclusione) della bozza (che potrebbe subire alcune modifiche) della riforma del reddito di cittadinanza alla quale sta lavoranza il governo.

“Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa” è il titolo della riforma che è composta in totale da 43 articoli. Affaritaliani.it pubblica in anteprima e in esclusiva la versione integrale della bozza che supera e cambia radicalmente il reddito di cittadinanza

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1
 
SCHEMA DI DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI LAVORO
 
 
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 339 “Per la tutela del rapporto di lavoro domestico”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “Testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali”;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante “Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
 

 

 

2
 
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, e in particolare
l’articolo 1, commi 318 e 321;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di
lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l’azione di Governo in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di
infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele,
anche economiche, dei lavoratori;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di orientare l’azione di Governo in materia di
rafforzamento dell’attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell’applicazione
delle nuove misure di contrasto all’esclusione sociale, per implementare il sistema di
controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro
sommerso e al caporalato;
Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme di regolazione della
materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l’accesso al mondo del lavoro,
semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ___ ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica
amministrazione, della giustizia, dell’istruzione e del merito, dell’università e della ricerca,
della difesa;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
 
Capo I
 

 

 

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(Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa)
 
Articolo 1
(Garanzia per l’inclusione)
 
1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la Garanzia per l’inclusione, quale misura
nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli
attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica
attiva del lavoro.
2. La Garanzia per l’inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale
e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
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Articolo 2
(Beneficiari)
 
1. La Garanzia per l’inclusione è riconosciuta, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno
vi sia almeno un componente con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, o minorenne
o con almeno sessant’anni di età o un soggetto a cui è stata riconosciuta una patologia che
dà luogo ad assegno per l’invalidità civile anche temporaneo.
2. I nuclei familiari di cui al precedente comma devono risultare, al momento della
presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il componente
che richiede la misura deve essere cumulativamente:
1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di
 

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soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione
internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque
anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve
essere in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 7.200; nel caso di nuclei
familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata
per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Dal reddito
familiare, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi
nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da
parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova
dei mezzi. Nel reddito familiare sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in
corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva
al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE
corrente. Nel calcolo del reddito familiare, di cui al presente articolo, non si computa
quanto percepito a titolo di Garanzia per l’inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero
di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di euro 150.000, non superiore ad euro
30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una
soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000
per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente
 

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incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500
per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come
definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il
nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o
avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di
cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la
richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale
in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena
disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il “Codice della navigazione”;
d) per il richiedente della Garanzia per l’inclusione, la mancata sottoposizione a misura
cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive,
intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell’articolo 8.
3. Non ha diritto alla Garanzia per l’inclusione il componente del nucleo familiare
disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle
dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del
rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno
2012, n. 92.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), n. 2), è pari a 1 per
il nucleo familiare ed è incrementato:
a) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura;
b) di 0,4 per ciascun altro componente ultrasessantenne o con disabilità o soggetto a cui è
riconosciuta l’invalidità civile temporanea;
c) di 0,15 per ciascun minore di età fino a due;
d) 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo;
 

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fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di
componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Non sono conteggiati
nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a
totale carico pubblico.
5. Ai fini della Garanzia per l’inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ferme restando le
seguenti disposizioni:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio,
qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del
medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito
di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
c) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei
genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 30 anni, è nella condizione di essere a
loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato o in unione civile ai sensi della legge 20 maggio
2016, n. 76, e non ha figli.
6. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lett. b), punto 2, non rilevano:
a) le erogazioni relative all’assegno unico e universale;
b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario,
aggiuntive al beneficio economico della Garanzia per l’inclusione, individuate nell’ambito
del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;
d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti
espressamente definite aggiuntive al beneficio economico della Garanzia per l’inclusione;
e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e
agevolazioni per il pagamento di tributi;
f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in
forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
7. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati
all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.
 

7
 
8. La Garanzia per l’inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di
sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui
al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del
medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina
dell’ISEE.
9. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella
ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a sei mesi
continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco del biennio per
un periodo pari o superiore a dieci mesi anche non continuativi. Non interrompono la
continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi
nell’arco del biennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi
e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la
maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
 
Articolo 3
(Beneficio economico)
 
1. Il beneficio economico della Garanzia per l’inclusione, su base annua, è composto da
una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia
di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza
di cui all’articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una
integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione
con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo
previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di
euro 3.360 annui. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito
familiare, di cui all’articolo 2, comma 2, lett. b), n. 2).
2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto
mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici
mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione
di un mese.

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3. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell’IRPEF, ai sensi
dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese
nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile.
4. Il beneficio economico non può essere, altresì, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
5. A decorrere dall’anno 2026, gli importi del beneficio economico, le relative soglie
dell’ISEE, del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del
costo della vita.
6. In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il
nucleo familiare nel corso dell’erogazione della Garanzia per l’inclusione, il maggior
reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico,
entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Sono comunicati all’INPS
esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio
economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il
maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. L’avvio dell’attività di
lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante
dall’attività è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS entro trenta giorni dall’avvio
della medesima secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a
disposizione del sistema informativo di cui all’articolo 5. Qualora sia decorso il termine di
trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie,
senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio
è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi
dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.
7. L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale
che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso
dell’erogazione della Garanzia per l’inclusione, è comunicata all’INPS entro il giorno
antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità
definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione del sistema informativo di
 

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cui all’articolo 5. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra
i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è
comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre
dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni della Garanzia per
l’inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione
occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è
successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e
concorre per la parte eccedente il limite di 3.000 euro lordi annui.
8. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità
o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro
anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente
articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7, è fatto in ogni caso obbligo al
beneficiario della Garanzia per l’inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le
condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza
dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento modificativo.
10. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell’erogazione della Garanzia
per l’inclusione, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata
ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di
variazione reddituale di cui ai commi 6 e 7.
11. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio,
l’interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio,
una DSU aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la
concessione del beneficio e all’aggiornamento della misura da parte di INPS.
12. Ai beneficiari della Garanzia per l’inclusione si applicano gli obblighi previsti
dall’articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
 
Articolo 4
(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)
 
 

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1. La Garanzia per l’inclusione è richiesta con modalità telematiche all’INPS, che la
riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente
Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle
messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione
e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre
pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti,
attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dal successivo articolo 7.
L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all’articolo
3, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e
lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale, secondo quanto
previsto dall’articolo 5. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di
cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente
periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei
limiti del finanziamento previsto dalla legge n. 152 del 2001.
2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte
del richiedente, del patto di attivazione digitale.
3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all’articolo 5
attraverso l’invio automatico del nucleo familiare al servizio sociale del comune di
residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per
l’attivazione degli eventuali sostegni.
4. A seguito dell’invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono essere convocati
per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla
sottoscrizione del patto di attivazione digitale e, in mancanza, il beneficio economico è
sospeso.
5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo
familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 6, comma 4, nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo
familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono inviati ai centri per
l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 6. Il
patto di servizio personalizzato deve essere sottoscritto entro sessanta giorni da quando i
 

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componenti vengono inviati al centro per l’impiego e, in mancanza, il beneficio economico
è sospeso.
6. L’invio del componente del nucleo familiare al centro per l’impiego può essere
modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione
lavorativa o formativa dell’interessato.
7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale,
del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di
segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di
definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di
cui all’articolo 5, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’ANPAL, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge
del presente decreto.
8. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico
ricaricabile, denominato “Carta di Inclusione”. In sede di prima applicazione e fino alla
scadenza del termine contrattuale, l’emissione della Carta di Inclusione avviene in
esecuzione del servizio affidato ai sensi dell’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il
numero delle carte elettroniche necessarie per l’erogazione del beneficio. In sede di nuovo
affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da
garantire l’erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne
del nucleo familiare. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta
acquisti, la Carta di Inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite
mensile non superiore ad euro cento per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di
equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel
contratto di locazione.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare
attraverso la Carta di Inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante,
 

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fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono
vincite in denaro o altre utilità.
10. La consegna della Carta di Inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato
avviene esclusivamente dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione
digitale.
Articolo 5
(Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL)
 
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1. Al fine di consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari della

Garanzia per l’inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e
per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da
parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo
della Garanzia per l’inclusione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa SIISL. Il Sistema
informativo consente l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti
accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all’articolo 1.
2. Nell’ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari
della Garanzia di Inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto
previsto dal comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a
informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di
orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva
del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo
stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La
piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l’individuazione di attività di formazione e
rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo
conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali
pregresse del beneficiario, dall’altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di
formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali, l’INPS, l’ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia,
 

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con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle
piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati,
nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di
conservazione dei dati.
4. Per la realizzazione delle finalità indicate ai commi che precedono, all’articolo 13,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) è aggiunta
la seguente: ‹‹d-ter): Piattaforma digitale per l’inclusione sociale e lavorativa per la presa in
carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa
con i sistemi informativi regionali del lavoro.».
 
Articolo 6
(Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)
 
1. I nuclei familiari beneficiari della Garanzia per l’inclusione, una volta sottoscritto il patto
di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione
sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati
a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
2. La valutazione multidimensionale di cui all’articolo 4, comma 5, primo periodo, è
effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell’Ambito
territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso
una equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti
alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la
formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione.
3. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto un patto di
servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150. Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi
 

14
 
previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di
cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.
4. Sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività
formative, di lavoro, di servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017,
n. 40, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto
di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, tutti i componenti il nucleo
familiare, maggiorenni ovvero anche minorenni, che abbiano assolto il diritto dovere
all’istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o che ne
siano prosciolti, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma
restando, per il componente con disabilità, la possibilità di richiedere l’adesione volontaria
a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e
all’inclusione sociale. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Garanzia di
Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni, nonché
i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni
iniziativa di collocamento mirato, e i componenti affetti da patologie oncologiche.
Possono, altresì, essere esonerati dagli obblighi previsti dal presente articolo, i componenti
con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di
età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza.
Per lo svolgimento del servizio civile universale, possono essere riservate quote
supplementari nei relativi bandi di selezione di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n.
40, anche in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo citato. Nell’ipotesi in cui il percettore della Garanzia per l’inclusione è ammesso
a svolgere il servizio civile universale, il beneficio economico di cui all’articolo 3 concorre
all’importo massimo dell’assegno mensile percepito ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
5. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla
legge 6 giugno 2016, n. 106. L’attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da
parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a
livello comunale o di Ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle

 

 

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equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno,
attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stabilire che la
sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del
beneficiario della Garanzia per l’Inclusione attivabile al lavoro, sia effettuata presso i
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all’articolo
5.
7. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
8. Una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo
1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali
delle Regioni, concorre al potenziamento degli interventi e dei servizi, di cui all’articolo 7
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di
istituzione della Garanzia di Inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine, è
destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l’anno 2023, a 614
milioni di euro per il 2024 e pari a 617 milioni a partire dal 2025, inclusivi delle risorse
riservate al contributo assistenti sociali già disciplinato dall’articolo 1, comma 797 e
seguenti, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020.
9. Per le finalità di cui al comma 8, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
definiscono i criteri di riparto del relativo Fondo e si approvano le linee guida per la
costruzione di Reti di servizi: applicazione alla Garanzia per l’Inclusione. Con il medesimo
decreto sono definite, altresì, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio delle risorse
trasferite. Al fine di subordinare l’erogazione delle risorse all’effettivo utilizzo di quelle
precedentemente trasferite, all’articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le
parole “n. 285,” sono aggiunte le seguenti: “nonché, a decorrere dall’anno 2024, su base
 

16
 
regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,”.
 
Articolo 7
(Controlli)
 
1. I controlli ispettivi sulla Garanzia per l’Inclusione sono svolti dal personale ispettivo
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INPS e dal Comando Carabinieri per la tutela
del lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro può altresì avvalersi, a tal fine e previa
stipula di apposite convenzioni, della Guardia di finanza.
2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di
circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di
violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma
analitica che aggregata, trattate dall’INPS, già a disposizione del personale ispettivo
dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati
contenenti informazioni collegate ai requisiti e alle condizioni per accedere e conservare il
beneficio.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti
l’INL, l’INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie
di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le
misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
4. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei
beneficiari della Garanzia per l’Inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione
delle disposizioni legislative vigenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora,
con proprio decreto, sentito l’INL, un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione
della Garanzia per l’Inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell’attività
ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire,
 

17
 
nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni
territoriali.
 
Articolo 8
(Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare)
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente
il beneficio economico di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi
o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione
da due a sei anni.
2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se
provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del
mantenimento del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per un delitto non
colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione,
anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, comma 1, numeri da 1)
a 3), del codice penale, nonché all’applicazione con provvedimento definitivo di una
misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l’immediata
decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche in caso di sentenza
adottata ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle
previsioni dell’articolo 445, comma 1-bis. La decadenza è comunicata al beneficiario
dall’INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci
anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o
cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.
4. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato
abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 16, le decisioni sono comunicate dalla
cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza. In tutti gli altri casi di cui al comma 3, quando risulta dagli atti che il destinatario
del provvedimento giudiziale gode del beneficio di cui all’articolo 1, le decisioni sono

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comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza o dall’applicazione della misura di prevenzione con
provvedimento definitivo.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l’amministrazione erogante
accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a
fondamento dell’istanza ovvero l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi
intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo
familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca dal beneficio.
A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito.
6. È disposta la decadenza, per tutto il nucleo familiare, dalla Garanzia per l’Inclusione
quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine
fissato, senza un giustificato motivo;
b) non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui
all’articolo 4, salvi i casi di esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o
di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque
denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto
di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali
nell’ambito del percorso personalizzato;
d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 9,
relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
 
e) non rispetta le previsioni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 10, 12, ovvero effettua
comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico maggiore;
f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento
a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui
all’articolo 3.
 

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7. Gli indebiti recuperati con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2022, n. 122, al
netto delle spese di recupero, sono riversati dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al «Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva»
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. In tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l’INPS dispone l’immediata
disattivazione della Carta di Inclusione.
9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, la Garanzia per l’Inclusione può essere
richiesta da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del
provvedimento di revoca o decadenza.
10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all’articolo 5, mettono a
disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne
sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui
fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L’INPS, per il tramite
del sistema informativo SIISL, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni
gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di
dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento della Garanzia per
l’Inclusione, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all’autorità
giudiziaria, entro dieci giorni dall’accertamento, la documentazione completa relativa alla
verifica.
11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio
delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici
e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni
nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.
12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente
capo, nonché la mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo
alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-
contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e,
comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge
 

20
 
14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini
dell’accertamento della responsabilità disciplinare dell’autore.
13. All’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “ovvero di lavoratori beneficiari della Garanzia per l’Inclusione”.
14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare
personale oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3, l’erogazione
del beneficio di cui all’articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei
confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296
del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della
pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2,
comma 4.
15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non
retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice
che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la
latitanza, dal giudice dell’esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso
l’ordine di esecuzione di cui all’articolo 656 del codice di procedura penale al quale il
condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di
prevenzione con provvedimento non definitivo.
16. Nel primo atto cui è presente l’indagato o l’imputato l’autorità giudiziaria lo invita a
dichiarare se gode del beneficio di cui all’articolo 1.
17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi
14 e 15 sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici
giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nelle piattaforme di cui all’articolo 5
che hanno in carico la posizione dell’indagato o imputato o condannato.
18. La sospensione del beneficio di cui all’articolo 1 può essere revocata dall’autorità
giudiziaria che l’ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le
condizioni che l’hanno determinata. Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi
dovuti, l’interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando
la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il
 

21
 
diritto al ripristino dell’erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e
della prescritta documentazione all’ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli
importi maturati durante il periodo di sospensione.
19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate
annualmente dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli
di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli
orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
 
Articolo 9
(Offerte di lavoro e compatibilità con la Garanzia per l’Inclusione)
 
1. Il beneficiario della Garanzia per l’Inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai
servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le
seguenti caratteristiche:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato,
anche in somministrazione, di durata non inferiore a un mese;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al
sessanta per cento dell’orario a tempo pieno;
c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, relativamente alla
compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l’offerta di
lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, la Garanzia
per l’Inclusione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del
rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di
fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 3, e quanto percepito non si
computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.
 

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3. Per le offerte di lavoro, di durata compresa tra uno e tre mesi, non si applica la
condizione di cui al comma 1, lett. b).
 
Articolo 10
(Incentivi)
 
1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari della Garanzia per l’Inclusione con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche
mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato
su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel
caso di licenziamento del beneficiario della Garanzia per l’Inclusione effettuato nei
ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione
dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera
a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta
causa o per giustificato motivo. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di
ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.
2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari della Garanzia per l’Inclusione
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale,
è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del
rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del cinquanta per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e
applicato su base mensile.
 

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3. L’incentivo di cui ai precedenti commi è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro
che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.
4. Al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari della Garanzia di Inclusione, alle
agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto,
per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante
l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo
pari al trenta per cento dell’incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai beneficiari della Garanzia per l’Inclusione che avviano un’attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di
fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari
a sei mensilità della Garanzia di Inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di
richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e il Ministro dell’impresa e del made in Italy.
6. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto
delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli
obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva
l’ipotesi di assunzione di beneficiario della Garanzia di Inclusione iscritto alle liste di cui
alla medesima legge.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
 

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8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle
stabilite dall’articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
 
Articolo 11
(Coordinamento, monitoraggio e valutazione)
 
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1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio

sull’attuazione della Garanzia per l’Inclusione e predispone, annualmente, sentita
l’ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, da pubblicare
sul proprio sito istituzionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione della
Garanzia di Inclusione e del coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali.
3. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, avvalendosi ove necessario di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di agevolare l’attuazione della Garanzia per l’Inclusione, la cabina di regia istituita
nell’ambito della Rete della protezione e dell’inclusione sociale ai sensi dell’articolo 21,
comma 10-bis del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, si intende riferita anche
alla Garanzia per l’Inclusione.
5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio della
Garanzia per l’Inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai
componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali,
degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento
dell’Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 

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La partecipazione all’Osservatorio è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun
compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.
 
Articolo 12
(Prestazione di accompagnamento al lavoro)
 
1. I beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 313, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, che, al momento della scadenza nel corso del 2023 del periodo
massimo di sette mesi di fruizione del beneficio, abbiano sottoscritto il patto per il lavoro
e siano inseriti in misure di politica attiva del lavoro, ivi incluse quelle svolte da parte delle
agenzie per il lavoro e degli enti autorizzate all’attività di intermediazione ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o di formazione o in progetti
utili alla collettività, possono chiedere dal settembre 2023 l’erogazione di una
Prestazione di Accompagnamento al Lavoro, denominata “PAL”. Nelle misure di politica
attiva del lavoro di cui al precedente periodo sono inclusi anche i percorsi di servizio civile
universale e i lavori socialmente utili. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente
periodo, possono essere riservate quote supplementari nei bandi di selezione per il servizio
civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, anche in deroga ai requisiti
di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo citato.
2. Con la domanda, da presentare, in via telematica, all’INPS almeno trenta giorni prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, il richiedente produce idonea certificazione,
rilasciata dai centri per l’impiego, attestante l’avvenuta sottoscrizione del patto per il
lavoro. L’INPS, ricevuta la domanda e verificatane la regolarità formale, riconosce nel
termine di trenta giorni il beneficio economico, a valere sulla Carta di cui all’articolo 5,
comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, salvo le verifiche successive della
veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione allegata,
effettuate anche mediante l’accesso al Sistema informativo di cui all’articolo 6 del decreto-
legge n. 4 del 2019. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente
 

26
 
periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei
limiti del finanziamento previsto dalla legge n. 152 del 2001.
3. Il beneficio economico della PAL è composto da una indennità mensile di 350 euro per
ciascun richiedente, nel limite massimo della precedente misura per nucleo familiare di
appartenenza. Sono fatti salvi i requisiti di riconoscimento e i limiti reddituali e
patrimoniali previsti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2019.
4. Nell’ipotesi in cui il percettore della PAL è ammesso a svolgere il servizio civile
universale, il beneficio economico di cui al comma 3 concorre all’importo massimo
dell’assegno mensile percepito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 6 marzo 2017,
n. 40.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente
il beneficio economico di cui al presente articolo, rende o utilizza dichiarazioni o
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito
con la reclusione da due a sei anni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all’articolo 8, comma 3.
6. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto non oltre il 31 dicembre 2023.
7. La PAL è compatibile con la percezione di redditi da lavoro fino ad un limite di reddito
annuo pari ad euro 3.000.
8. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui…..
 
Articolo 13
(Garanzia per l’attivazione lavorativa)
1. Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione
sociale e lavorativa, che fanno parte di nuclei familiari che non hanno i requisiti per
accedere alla Garanzia per l’Inclusione, è istituita, dal 1° gennaio 2024, la Garanzia per
l’attivazione lavorativa (GAL), quale misura di sostegno economico per l’attivazione
lavorativa.
2. La GAL è riconosciuta alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta,
con un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui. La GAL
può essere riconosciuta, per ciascun nucleo familiare come definito dall’articolo 2, comma
 

27
 
5, ad un massimo di due persone, fermo restando il valore dell’ISEE di cui sopra. La GAL
è incompatibile con la Garanzia per l’Inclusione e con ogni altro strumento pubblico di
integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
3. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, ad eccezione di quanto previsto alla lettera b),
n. 2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3, 6, 7 e 9.
4. Il beneficio economico è pari ad un importo mensile di 350 euro, erogato per dodici
mensilità, senza possibilità di rinnovo. Il beneficio economico, per il secondo richiedente,
nell’ambito nel medesimo nucleo familiare, è pari a euro 175 euro.
Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente,
del patto di attivazione digitale di cui all’articolo 4, comma 1. Il beneficiario deve essere
convocato presso il servizio per il lavoro competente entro centoventi giorni dalla
sottoscrizione del patto di attivazione digitale e, in mancanza, il beneficio economico è
sospeso. L’erogazione del beneficio è comunque condizionata al rilascio della
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, fermo restando l’obbligo di
assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento.
5. Il percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all’articolo 5
attraverso l’invio automatico ai centri per l’impiego.
6. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte di INPS, secondo
quanto previsto dall’articolo 4, comma 7.
7. Il beneficiario della GAL, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, è tenuto
ad aderire ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, mediante la
sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato, di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può essere
coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia
Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano
nazionale per la ripresa e resilienza.
8. Ai beneficiari della GAL si applicano gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 316,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
 

28
 
9. Alla GAL si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11,
all’articolo 4, commi 1 e 7. Ove compatibili, si applicano, altresì, alla GAL le disposizioni
di cui all’articolo 6, commi 4, 6 e 7, e agli articoli 5, 7, 8, 9, 10 e 11.
 
Articolo 14
(Disposizioni transitorie, finali e finanziarie)
 
1. I percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza di cui al decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre
il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto-legge indicato. È, altresì,
fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.
2. All’articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è
sostituito dal seguente: “Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere
dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono
essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle
competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali,
o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento
lavorativo e all’inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell’articolo 4
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26.”.
3. Al beneficio di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il
beneficio è stato concesso.
4. All’articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi
 

29
 
da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi
da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter”.
5. L’articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è così modificato: “Nelle
more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva,
nell’anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31
dicembre 2023. Il limite temporale di cui sopra non si applica per i percettori del reddito
di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi
sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i servizi
sociali comunicano all’INPS, entro il 30 giugno 2023, l’avvenuta presa in carico, ai fini del
prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023”.
6. L’articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è così modificato: “In
caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, non si applica il limite
massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione
del beneficio entro il 31 dicembre 2023”.
7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalità di attivazione per l’accesso ai percorsi di inclusione sociale e
lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza,
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. A decorrere dall’entrata in vigore del predetto
decreto ministeriale, l’inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario
del reddito di cittadinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4. L’attuazione del presente comma non comporta oneri ulteriori
a carico della finanza pubblica.
8. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente capo, quantificati in
euro__ , si provvede mediante le risorse del «Fondo per il sostegno alla povertà e per
 

30
 
l’inclusione attiva», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
 
Capo II
(Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza
sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del
sistema di controlli ispettivi)
 
Articolo 15
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
 
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo “e qualora
richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”;
b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo IIIè aggiunto il seguente
periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo
IV”;
c) all’articolo 25, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) in occasione
delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente
datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di
idoneità”; dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) in caso di impedimento per
gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un
sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi
di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;
d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio
dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività
formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano
la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;

*BRPAGE*

 

31
 
e) all’articolo 71, il comma 12 è così sostituito: “12. I soggetti privati abilitati acquistano la
qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica
titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente”;
f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Deve altresì
acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione
dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o
in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e
addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo,
dei soggetti individuati all’utilizzo”;
g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Il datore di lavoro che
fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71,
comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine
di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”;
h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.
 
Articolo 16
(Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività
ispettiva)
 
1. Al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori
di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero
di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti
gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici
e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le
informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al
comma 1, sono individuati attraverso gli atti amministrativi generali di cui all’articolo 2-ter,
comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 

32
 
3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo gravano sulle risorse di cui
all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79.
 
Articolo 17
(Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano)
 
1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che,
avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall’INPS e dall’INAIL, è impiegato sul
territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Articolo 18
(Misure per il rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro)
 
1. Al fine di consentire una tempestiva implementazione, da parte del personale ispettivo
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso il ricorso al personale, di cui all’articolo
348, comma 4, del codice di procedura penale, in possesso di specifiche competenze in
campo tecnico, il valore medio dell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di beni e
servizi dello stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro, come individuato ai sensi
dell’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato,
per l’esercizio 2023, nel limite annuo massimo di 10 milioni di euro.
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo gravano sulle risorse disponibili a legislazione
vigente sul bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Articolo 19
 

33
 
(Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle
attività formative)
 
1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o
istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative
per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito
di infortuni occorsi, successivamente al 1 gennaio 2018, durante le attività formative, è
istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione
finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere
dal 2024.
2. I requisiti e le modalità per l’accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la
quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto
dall’Inail per gli assicurati, ai sensi dell’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e del
Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede
 
Articolo 20
(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema
nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria
professionalizzante e della formazione superiore)
 
1. All’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, il n. 28 è sostituito dal seguente: “28) per lo svolgimento delle attività di
insegnamento-apprendimento nei casi di cui al n. 5) dell’articolo 4”.
2. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, il n. 5 è sostituito dal seguente: “5) il personale scolastico delle scuole del sistema
nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di
 

34
 
istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS
Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA); gli esperti esterni
comunque impiegati nelle attività di docenza; gli assistenti addetti alle esercitazioni
tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali; i docenti e il personale tecnico e ausiliario
delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di
ricerca; gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o
gestiti, nonché i preparatori; gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di
istruzione e delle scuole non paritarie, nonché del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e
dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi
verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e
loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale
dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già
indicate; gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o
gestiti;”.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 44.610.000 euro per
l’anno 2023, a 49.160.000 euro per l’anno 2024, a 52.390.000 euro per l’anno 2025, a
55.410.000 euro per l’anno 2026, a 58.570.000 euro per l’anno 2027, a 61.850.000 euro per
l’anno 2028, a 65.210.000 euro per l’anno 2029, a 68.730.000 euro per l’anno 2030, a
72.360.000 euro per l’anno 2031 e a 76.130.000 euro, a decorrere dall’anno 2032, si
provvede
 
Articolo 21
(Aggiornamento delle tabelle Inail di indennizzo del danno biologico in capitale
e in rendita)

 

 

 

35
 
 
1. Ai fini dell’adeguamento all’ammontare annuo dell’assegno sociale, dal 1° gennaio 2023
la tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con il decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019 è sostituita dalla tabella di cui
all’allegato 1 e la tabella di indennizzo del danno biologico in rendita approvata con il
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000 è sostituita dalla
tabella di cui all’allegato 2.
2. I successivi adeguamenti delle tabelle di cui al comma 1 sono approvati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali su delibera del consiglio di amministrazione
dell’Inail, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 10.100.000 euro per
l’anno 2023, a 26.500.000 euro per l’anno 2024, a 34.900.000 euro per l’anno 2025, a
41.000.000 euro per l’anno 2026, a 47.200.000 euro per l’anno 2027, a 53.400.000 euro
per l’anno 2028, a 59.800.000 euro per l’anno 2029, a 66.300.000 euro per l’anno 2030, a
73.000.000 euro per l’anno 2031 e a 79.900.000 euro per l’anno 2032, si provvede
 
Articolo 22
(Sorveglianza sanitaria dei lavoratori domestici)
 
1. I lavoratori domestici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, possono richiedere di essere
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, alle strutture territoriali dell’INAIL che vi provvedono con proprie risorse,
senza oneri a carico dei datori di lavoro.
2. Con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalità di espletamento della sorveglianza
sanitaria di cui al comma 1. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 non si
applicano gli articoli 25, 39 e 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 
 

36
 
Articolo 23
(Adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’Inail)
 
1. All’articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il n. 2 è sostituito dal
seguente: “2) età non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione
obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente all’età pensionabile;”.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 797.300 euro per l’anno
2023, a 804.100 euro per l’anno 2024, a 826.400 euro per l’anno 2025, a 851.100 euro per
l’anno 2026, a 895.100 euro per l’anno 2027, 924.100 euro per l’anno 2028, a 937.700 euro
per l’anno 2029, a 923.900 euro per l’anno 2030, a 897.100 euro per l’anno 2031 e a
831.500 euro per l’anno 2032, si provvede mediante …

*BRPAGE*

 
Articolo 24
(Disposizioni per il funzionamento dell’INAIL)
 
1. Per lo svolgimento delle funzioni connesse all’incremento delle prestazioni erogate,
all’estensione della tutela assicurativa degli insegnanti e degli alunni delle scuole o istituti
di istruzione di ogni ordine e grado, all’ampliamento della sorveglianza sanitaria ai
lavoratori domestici, al potenziamento degli interventi di prevenzione e sicurezza
connessi agli interventi PNRR di cui all’articolo 20 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36,
convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, l’INAIL è autorizzato ad assumere con
contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° ottobre 2023, in aggiunta alle vigenti
facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un
contingente di 280 unità di personale, con qualifica di dirigente medico di primo livello
nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro, di 40 unità di personale da
inquadrare nell’area dei professionisti di primo livello, di 35 infermieri e di 190 unità di
personale da inquadrare nell’Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione
professionale del personale di cui al Contratto Collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 –
Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto personale si provvede
mediante concorsi pubblici o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi
 

37
 
pubblici. Alla copertura dei relativi oneri, pari ad euro 11.815.154,09 per l’anno 2023 e ad
euro 46.888.544,10 a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sul bilancio
dell’Istituto.
2. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le
omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l’attività di prevenzione
e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio
2022-2024 estende ai dirigenti medici dell’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli
istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti
qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali
di lavoro. Per le finalità di cui al presente comma, nel bilancio dell’INAIL, a decorrere
dall’anno 2023, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell’articolo 48,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri
derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista
un’apposita finalizzazione di euro 12.082.831,91 da destinare alla predetta contrattazione
collettiva nazionale.
 
Capo III
(Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e lavoro)
 
Articolo 25
(Fondo nuove competenze)
 
1. Il Fondo nuove competenze, di cui all’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel
periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, delle risorse
rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale
europeo +, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono
concorrere, altresì, le risorse del Programma Operativo Complementare POC SPAO, nei
limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e
controllo.
 

38
 
2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate
le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del
decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l’aggiornamento della
professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse
del Fondo è finanziata parte della retribuzione oraria, nonché i contributi previdenziali e
assistenziali dell’orario di lavoro destinato ai percorsi formativi, secondo quanto previsto
dal decreto interministeriale di cui all’articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
 
Articolo 26
(Ricostituzione del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie)
 
1. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, è integrato, per l’anno 2023, di un importo pari a euro 2.427.740.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante
 
Articolo 27
(Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)
 
1. Le risorse del fondo previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio
2023, n. 5, nei limiti dell’importo di euro 2.730.660,28, sono utilizzate per il
riconoscimento della spesa per i servizi di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge
17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9,
relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.
 
Articolo 28
(Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)
 
 

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1. All’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 sono aggiunti, al sesto periodo, i
seguenti: “Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con risorse dei
programmi di cui all’articolo 9, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, le risorse di cui al periodo precedente possono essere destinate anche alla copertura
delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non
rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché
sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali
responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi
europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto periodo possono essere, altresì, utilizzate
anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e
formazione”.
 
Articolo 29
(Maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale)
 
1. All’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto il
seguente: “8-bis. La maggiorazione di cui all’articolo 4, comma 8, è riconosciuta, altresì,
nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove
l’altro risulti deceduto”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante …
 
Articolo 30
(Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape
sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto)
 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le domande di riconoscimento delle condizioni per
l’accesso all’Ape sociale, di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, e le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al
pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all’articolo 1, commi
 

40
 
da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono presentate entro il 31 marzo, il
15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
2. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se,
all’esito del monitoraggio di cui all’articolo 11, rispettivamente, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.
 
Articolo 31
(Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all’art. 13 della legge 12
agosto 1962 n. 1338 e all’articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)
 
1. All’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio delle facoltà di
cui ai commi 1 e 5, fermo restando l’onere della prova previsto da quest’ultimo comma,
può chiedere all’Istituto nazionale di previdenza sociale la costituzione della rendita
vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del comma 6.”.
2. All’articolo 31, comma 2, della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: “le norme relative
previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680” sono sostituite dalle parole:
“l’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.”
 
Articolo 32
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 e alla legge 5 marzo 1990, n. 45, in
materia di ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i
lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti)
 
1. Alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, le parole “maggiorati dell’interesse composto annuo del 4,50
per centosono sostituite dalle seguenti: “capitalizzati al tasso annuo di cui all’articolo 1,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’articolo 5, comma 1,
 

41
 
del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2015, n. 109”;
b) all’articolo 2, commi 2 e 4, laddove ricorrono le parole “maggiorati dell’interesse
composto annuo del 4,50 per cento sono sostituite dalle seguenti: “maggiorati
dell’interesse composto annuo di cui all’articolo 1, comma 2”;
c) all’articolo 5, comma 4, numeri 1 e 2, laddove ricorrono le parole “tasso del 4,50 per
centosono sostituite dalle seguenti: “tasso di cui all’articolo 1, comma 2”;
d) all’articolo 5, comma 6, le parole “tasso del 6 per centosono sostituite dalle seguenti:
“tasso di cui all’articolo 1, comma 2, maggiorato di 1,5 punti”;
e) all’articolo 6, comma 2, le parole “tasso del 4,5 per centosono sostituite dalle seguenti:
“tasso di cui all’articolo 1, comma 2”.
2. Alla legge 5 marzo 1990, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Ai fini di cui all’articolo 1, la gestione
o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l’ammontare
dei contributi di loro pertinenza capitalizzati al tasso annuo di cui all’articolo 1, comma 9,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 , come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto-
legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2015, n. 109, ovvero, nel solo caso in cui i contributi della gestione trasferente siano
interamente soggetti al sistema contributivo di calcolo della pensione, il montante
contributivo accumulato”;
b) l’articolo 2, comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Laddove la gestione presso la quale
si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative non preveda esclusivamente
l’adozione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, l’ammontare trasferito ai
sensi del comma 1 costituisce la riserva matematica, determinata in base all’articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per la relativa valorizzazione ai fini previdenziali in
base a specifiche modalità definite dall’ente cui fa capo la gestione, con apposito
provvedimento da sottoporre alla vigilanza ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
lett. b) del decreto legislativo n. 509 del 1994”;
c) i commi 3 e 4 dell’articolo 2 sono soppressi;
 

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d) all’articolo 4, comma 1, le parole “dell’onere di riscattosono sostituite da “e dei relativi
valori”;
e) l’articolo 4, comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Entro centottanta giorni dalla data
della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica
all’interessato l’ammontare delle somme che verranno trasferite e, salvo rinuncia
dell’interessato da comunicare entro i successivi sessanta giorni, luogo alla
ricongiunzione.”;
f) l’articolo 4, comma 3, è soppresso;
g) all’articolo 4, comma 4, le parole “avvenuto il versamento di cui al comma 2” sono
soppresse;
h) all’articolo 4, comma 4, lettera a), le parole “maggiorati degli interessi annui composti
al tasso del 4,50 per centosono sostituite dalle seguenti: “capitalizzati al tasso annuo di
cui all’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’articolo
5, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2015, n. 109”;
i) all’articolo 4, comma 4, lettera b), le parole “maggiorate degli interessi annui composti
al tasso del 4,50 per centosono sostituite dalle seguenti: “capitalizzate al tasso annuo di
cui alla lettera a)”;
l) all’articolo 4, comma 6, le parole “di un interesse annuo al tasso del 6%” sono sostituite
dalle seguenti: “di un interesse annuo al tasso annuo di cui al comma 4, lettera a),
maggiorato di 1,5 punti”.
k) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: “6. (Coincidenza di periodi di contribuzione). 1.
Ai fini dell’applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verifichi coincidenza
di più periodi coperti da contribuzione, tali periodi sono contati solo una volta ai fini del
diritto, mentre le relative contribuzioni sono cumulate ai fini della misura della
prestazione.”.
3. La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui alla legge 7 febbraio
1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45, come modificata dalla presente norma, opera
anche nei confronti dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sia quale gestione presso cui si intende accentrare la

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posizione assicurativa sia quale gestione interessata al trasferimento. Possono essere
ricongiunti presso detta gestione anche periodi contributivi antecedenti il 1997 e periodi
assoggettati al regime retributivo. Le somme trasferite alimentano il montante
contributivo e il corrispondente trattamento è interamente calcolato secondo il regime
contributivo.
 
Articolo 33
(Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso
versamento delle ritenute previdenziali)
 
1. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: “da euro 10.000 a euro
50.000” sono sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l’importo
omesso”.
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della
violazione devono essere notificati, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto
di violazione.
 
Articolo 34
(Deducibilità fiscale dei contributi versati per gli addetti ai servizi domestici)
 
1. All’articolo 10, comma 2, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “lire
3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 3.000”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante …
 
Articolo 35
(Disciplina del contratto di lavoro a termine)
 

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1. All’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comma 1, le lettere a), b),
b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
“a) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero
dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
b) specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti
in assenza della previsione della contrattazione collettiva, previa certificazione delle stesse
presso una delle commissioni di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
c) esigenze di sostituzione di altri lavoratori”.
 
Articolo 36
(Proroga del contratto di espansione)
 
1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-
ter,» sono sostituite dalle parole: «e per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, salvo quanto
previsto al comma 1-ter,»;
b) dopo il comma 1-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. Per gli anni dal
2022 al 2025 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può
essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di
aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.»;
c) al comma 5-bis, il periodo compreso fra «Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022»
e «per l’anno 2026» è sostituito dal seguente: «Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022
i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di euro …»;
d) al comma 7, il periodo compreso fra «I benefici di cui al comma 3» e « per l’anno 2024»
è sostituito dal seguente: «I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono
riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019,
 

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di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 101 milioni di euro per l’anno 2021, di 256,6
milioni di euro per l’anno 2022, di 472,2 milioni di euro per l’anno 2023, di 499,6 milioni
di euro per l’anno 2024, di 541,4 milioni di euro per l’anno 2025 e di 374,5 milioni di euro
per l’anno 2026»;
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante …
 
Articolo 37
(Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015)
 
1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, è
inserito il seguente:
“1quater: Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio
dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione
di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con
accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro
con accesso allo scivolo pensionistico di cui al comma 5-bis entro un arco temporale di
12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni
caso l’impegno di spesa complessivo ed il numero massimo di lavoratori ammessi allo
scivolo pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.”.
 
Articolo 38
(Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in
merito al rapporto di lavoro)
 
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. Le informazioni di cui al primo comma,
lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), possono essere comunicate al lavoratore, ed il relativo
onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione
collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.”.
 

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b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Ai fini della semplificazione degli
adempimenti di cui al primo comma del presente articolo e della uniformità delle
comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del
personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali,
territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di
lavoro”.
 
Articolo 39
(Modifiche in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, di lavoro
sportivo e di premio di formazione)
 
1. All’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente “3. Le comunicazioni obbligatorie relative ai
rapporti di lavoro di cui al presente decreto sono rese ai sensi dell’articolo 9-bis, commi 2
e 2-bis, del decreto-legge ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e contengono i dati necessari all’individuazione del
rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
39. Le medesime comunicazioni sono effettuate dalle associazioni o società destinatarie
delle prestazioni sportive e sono trasmesse automaticamente al Registro delle attività
sportive dilettantistiche, secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per le collaborazioni coordinate e continuative
relative alle attività previste dal presente decreto, il libro unico del lavoro, previsto dagli
articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è depositato entro la fine del mese successivo a quello
della prestazione lavorativa all’interno del Registro delle attività sportive dilettantistiche,
secondo le modalità telematiche specificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui al successivo comma 5.”.
 

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c) il comma 5 è sostituito dal seguente “5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno 2023, sono individuate
le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti
previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del predetto decreto”.
2. Il comma 8-quinquies dell’articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 è
soppresso.
3. All’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dall’articolo 16 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, al terzo periodo le parole da “vi
provvedesino a “con proprio decretosono sostituite con le seguenti: “il CONI, previa
diffida, nomina un commissario ad acta, che vi provvede entro trenta giorni dalla data della
nomina”.
 
Articolo 40
 
(Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in
carico ai servizi sociali territoriali)
 
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è aggiunto il seguente
comma 11: “11. Nell’ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento
del sistema degli interventi e dei servizi sociali, è altresì istituito un apposito Tavolo di
lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno
dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali. Il
Tavolo di lavoro è, inoltre, competente per il rafforzamento del sistema informativo
nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali,
anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del
sistema informativo SINBA. Il Tavolo di lavoro, costituito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero della
giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del
 

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Ministero dell’interno, da un rappresentante dell’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza (AGIA), da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della
famiglia, da un rappresentante designato dalla Conferenza Stato Regioni, da un
rappresentante designato dall’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante designato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), da un rappresentante
del Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse, da tre esperti di
comprovata esperienza professionale nella tutela e promozione dell’infanzia, adolescenza
e famiglia e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati nella tutela e
promozione dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché della famiglia. Per ogni membro può
essere nominato un supplente. La partecipazione al Tavolo di lavoro è gratuita e non dà
diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento
comunque denominato.
2. All’articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sono abrogate le parole “Ministro per la solidarietà socialee, dopo le
parole “il Ministro della giustizia e il”, è aggiunto “Ministro del lavoro e delle politiche
sociali”;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “2. La relazione di cui al comma precedente
deve, altresì, essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al
Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori,
che tenga conto dello stato di implementazione del sistema di rilevazione e della raccolta
dei dati, con un approfondimento sul dimensionamento complessivo della presa in carico
dei servizi sociali territoriali, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei
minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell’efficacia degli interventi, nonché
delle azioni di monitoraggio, di valutazione ed analisi svolte dal Tavolo di lavoro di cui
all’articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147”.

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Articolo 41
(Incentivi all’occupazione giovanile)
 
 
 

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1. Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’articolo 32 del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro
privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura
del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le
nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, di giovani
nelle seguenti condizioni:
a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani”;
2. L’incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 1, comma
297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dal comma 114,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di
applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo di cui al comma 1
è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai
fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEETassunto.
3. Il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione
regionale, di cui al comma 5 per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche
a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di
mestiere. L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
4. L’incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio
nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa
attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a
fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva
disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione di cui al
precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari
all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine
perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo
all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l’onere
 

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di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta
stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini
perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme
operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori
potenziali beneficiari. L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS in
base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito
l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle
risorse, l’INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata
comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per l’anno 2023 per complessivi
80 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani, secondo la ripartizione regionale, che costituisce limite di spesa, individuata
dall’ANPAL con apposito decreto da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto-legge. Con il medesimo decreto, ANPAL procede al disimpegno delle
risorse assegnate agli Organismi Intermedi del suddetto Programma che, d’intesa con i
medesimi, sono individuate quali impegni di spesa la cui esigibilità entro il termine del
2023 non è certa. Gli importi disimpegnati sono destinati alle finalità di cui al comma 1 e
il limite di spesa di cui al primo periodo è corrispondentemente incrementato. Per l’anno
2024 la copertura degli oneri di cui al comma 1 è a valere sul Programma Nazionale
Giovani, donne e lavoro per un ammontare di 51,8 milioni di euro, corrispondentemente
innalzato con il decreto di cui al secondo periodo nel caso dell’incremento del limite di
spesa ivi previsto.
6. Per l’anno 2023, alla copertura degli oneri derivanti dai commi 10 e 16 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dai commi 297 e 298 dell’articolo 1, della
legge n. 197, del 29 dicembre 2022, concorrono, per 500 milioni di euro, le risorse del
Programma Next Generation EU affluite al Programma Operativo Nazionale Sistemi di
politiche attive per l’occupazione. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, per le assunzioni di cui al primo periodo di giovani non occupati
che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, alla
copertura degli oneri concorrono per 175 milioni di euro le risorse del Programma
 

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Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani – Asse 1 bis, cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo.
7. Per gli effetti delle previsioni di cui al comma 6, le risorse destinate alla copertura degli
oneri derivanti dagli interventi ivi previsti, già a valere sulle risorse del bilancio dello Stato,
pari a 675 milioni di euro, sono ridestinate al finanziamento della Prestazione di
accompagnamento al lavoro di cui all’articolo 12.
8. Con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-
legge, ANPAL procede al disimpegno delle risorse assegnate agli Organismi Intermedi del
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani Asse 1 bis che,
d’intesa con i medesimi, sono individuate quali impegni di spesa la cui esigibilità entro il
termine del 2023 non è certa. Gli importi disimpegnati sono destinati alle finalità di cui al
comma 6 e il concorso alla copertura degli oneri di cui al medesimo comma 6 è
corrispondentemente incrementato.
 
Articolo 42
(Modifica all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
 
1. All’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «Negli anni
2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022 e fino al 30 giugno 2023».
 
Articolo 43
(Estensione della clausola di salvezza)
 
1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole: «da
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve
comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello
svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g)
o h);».
 
Capo IV
 

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(Disposizioni finali e transitorie)
 
Da verificare
 
 
 

53
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
 
 
L’articolo 1 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è istituita la Garanzia per
l’inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione
sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione,
di lavoro e di politica attiva del lavoro.
La Garanzia per l’inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale
e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
L’articolo 2 rubricato “beneficiari prevede, al comma 1, che la Garanzia per
l’inclusione è riconosciuta, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un
componente con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, o minorenne o con almeno
sessant’anni di età, o un soggetto a cui è stata riconosciuta una patologia che dà luogo ad
assegno per l’invalidità civile anche temporaneo.
Il comma 2 prevede che i predetti nuclei familiari devono risultare, al momento della
presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il componente
che richiede la misura deve essere cumulativamente:
1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione
internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque
anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve
essere in possesso congiuntamente di:
 

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1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 7.200; nel caso di nuclei
familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata
per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Dal reddito
familiare, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi
nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da
parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova
dei mezzi. Nel reddito familiare sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in
corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva
al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE
corrente. Nel calcolo del reddito familiare, di cui al presente articolo, non si computa
quanto percepito a titolo di Garanzia per l’inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero
di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di euro 150.000, non superiore ad euro
30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una
soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000
per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente
incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500
per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come
definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il
nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o
avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di

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cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la
richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale
in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena
disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il “Codice della navigazione”;
d) per il richiedente della Garanzia per l’inclusione, la mancata sottoposizione a misura
cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive,
intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell’articolo 8.
Il comma 3 prevede che non ha diritto alla Garanzia per l’inclusione il componente del
nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi
alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni
consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di cui
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il comma 4 chiarisce il parametro della scala di equivalenza nel seguente modo: il
parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), n. 2), è pari a 1 per il
nucleo familiare ed è incrementato: di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di
cura; di 0,4 per ciascun altro componente ultrasessantenne o con disabilità o soggetto a
cui è riconosciuta l’invalidità civile temporanea; di 0,15 per ciascun minore di età fino a
due; di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo; fino a un massimo
complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di
disabilità grave o non autosufficienza. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i
componenti per tutto il periodo in cui si risiedono in strutture a totale carico pubblico.
Il comma 5 stabilisce che, ai fini della Garanzia per l’inclusione, il nucleo familiare è
definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013, fermo restando che: i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito
di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione; i
componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del
 

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medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito
di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; il figlio
maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori
esclusivamente quando è di età inferiore a 30 anni, è nella condizione di essere a loro carico
a fini IRPEF, non è coniugato o in unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76,
e non ha figli.
Il comma 6 stabilisce che nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lett.
b), punto 2, non rilevano: le erogazioni relative all’assegno unico e universale; le erogazioni
riferite al pagamento di arretrati; le specifiche e motivate misure di sostegno economico
di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico della Garanzia per
l’inclusione, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del
comune o dell’ambito territoriale; le maggiorazioni compensative definite a livello
regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico
della Garanzia per l’inclusione; le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi,
nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi; le erogazioni a fronte
di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o
altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Il successivo comma 7 prevede che i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non
compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.
Il comma 8 precisa che la Garanzia per l’inclusione è compatibile con il godimento di ogni
strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le
condizioni di cui al presente articolo e che, ai fini del diritto al beneficio e della definizione
dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto
dalla disciplina dell’ISEE.
Da ultimo, il comma 9 chiarisce che, ai soli fini del presente decreto, la continuità della
residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo
pari o superiore a sei mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano
nell’arco del biennio per un periodo pari o superiore a dieci mesi anche non continuativi.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o
a dieci mesi complessivi nell’arco del biennio, le assenze per necessità di adempiere agli
 

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obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti,
quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro
all’estero.
L’articolo 3 disciplina il beneficio economico della Garanzia per l’inclusione che, su base
annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente
decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro
della scala di equivalenza. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione
del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto
ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel
contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360
annui. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare,
prevista dall’articolo 2, comma 2, lett. b), n. 2).
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto
mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici
mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione
di un mese.
Il beneficio economico della Garanzia per l’inclusione è esente dal pagamento dell’IRPEF,
ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese
nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e non può
essere inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
L’articolo prevede, altresì, che, a decorrere dall’anno 2026, gli importi del beneficio
economico, le relative soglie dell’ISEE e del reddito familiare, sono adeguati annualmente
alle variazioni dell’indice del costo della vita.
I successivi commi 6 e 7 disciplinano la compatibilità della Garanzia per l’inclusione con
lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonoma. In
particolare, in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più
componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione della Garanzia per l’inclusione, il
maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio
economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Sono comunicati all’INPS
 

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esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio
economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il
maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. L’avvio dell’attività di
lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante
dall’attività è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS entro trenta giorni dall’avvio
della medesima secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a
disposizione del sistema informativo di cui all’articolo 5. Qualora sia decorso il termine di
trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie,
senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio
è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi
dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade. L’avvio di un’attività d’impresa
o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di
uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione della Garanzia per
l’inclusione, è comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena
di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall’Istituto, che mette
l’informazione a disposizione del sistema informativo di cui all’articolo 5. Il reddito è
individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti
e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno
successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario
fruisce senza variazioni della Garanzia per l’inclusione per le due mensilità successive a
quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva
del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a
riferimento il trimestre precedente, e concorre per la parte eccedente il limite di 3.000 euro
lordi annui.
L’articolo chiarisce, inoltre, che in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del
lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di
accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il
beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di
3.000 euro lordi.
 

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È fatto, in ogni caso, obbligo al beneficiario della Garanzia per l’inclusione di comunicare
ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo
mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento
modificativo.
L’articolo specifica, altresì, che in caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso
dell’erogazione della Garanzia per l’inclusione, la situazione reddituale degli interessati è
corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare.
Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale disciplinati dai commi 6 e 7,
dunque nelle ipotesi di lavoro dipendente o autonomo, come sopra descritti.
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l’interessato
presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una DSU
aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del
beneficio e all’aggiornamento della misura da parte di INPS.
L’articolo precisa, infine, che ai beneficiari della Garanzia per l’inclusione si applicano gli
obblighi previsti dall’articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in tema
di iscrizione e frequenza ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello per i
beneficiari della Garanzia per l’inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra
diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 1,
comma 622, della legge n. 296/2006.
L’articolo 4 disciplina le modalità di richiesta ed erogazione del beneficio.
Il comma 1 stabilisce che la Garanzia per l’inclusione è richiesta con modalità telematiche
all’INPS, che la riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni
previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche
dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal
Ministero dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro
automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la
verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dal
successivo articolo 7. L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio
economico, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione
sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale, secondo
 

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quanto previsto dall’articolo 5. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di
patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dalla legge n. 152 del 2001.
Il comma 2 disciplina la decorrenza del beneficio economico, dal mese successivo a quello
di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.
Il comma 3 prevede che il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della
piattaforma di cui all’articolo 5 attraverso l’invio automatico del nucleo familiare al servizio
sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni
complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni.
Il comma 4 dispone che i beneficiari devono essere convocati per il primo appuntamento
presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione
digitale e, in mancanza, il beneficio economico è sospeso.
Il comma 5 riguarda il coinvolgimento dei servizi sociali che effettuano una valutazione
multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un
patto per l’inclusione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 4,
nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18
e 59 anni attivabili al lavoro, vengono inviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione
del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 6. Il patto di servizio personalizzato
deve essere sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono inviati al
centro per l’impiego e, in mancanza, il beneficio economico è sospeso. Secondo il
successivo comma 6, l’invio del componente del nucleo familiare al centro per l’impiego
può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di
attivazione lavorativa o formativa dell’interessato.
Il comma 7 prevede che le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di
attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché
le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione
multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il
sistema informativo di cui all’articolo 5, sono definite con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’ANPAL,
 

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previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data
di conversione in legge del presente decreto.
I commi 8, 9 e 10 disciplinano la Carta Garanzia per l’inclusione, quale strumento di
pagamento elettronico ricaricabile, attraverso cui è erogato il beneficio economico. In sede
di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l’emissione della Carta
Garanzia per l’inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell’articolo
81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle
medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per
l’erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero
delle carte deve comunque essere tale da garantire l’erogazione del beneficio suddivisa per
ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. Oltre che al soddisfacimento
delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Garanzia per l’inclusione permette di
effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro cento per un
singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico
mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione. Ulteriori esigenze da
soddisfare attraverso la Carta Garanzia per l’inclusione, nonché diversi limiti di importo
per i prelievi di contante, possono essere individuate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermo
restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in
denaro o altre utilità. La consegna della Carta Garanzia per l’inclusione presso gli uffici del
gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo sette giorni dalla sottoscrizione
del patto di attivazione digitale.
L’articolo 5 disciplina il sistema informativo (SIISL), volto a consentire l’attivazione dei
percorsi personalizzati per i beneficiari della Garanzia per l’inclusione, assicurando il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, a favorire percorsi autonomi di ricerca di
lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di
analisi, monitoraggio, valutazione e controllo della Garanzia per l’inclusione. Tale sistema
informativo è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e consente

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l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e
del lavoro che concorrono alle finalità sopra riportate.
Nell’ambito del predetto Sistema informativo opera la piattaforma digitale per la presa in
carico e la ricerca attiva dedicata ai beneficiari della Garanzia per l’inclusione. I beneficiari
attivabili al lavoro, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni
e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e
formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro
adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di
erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La
piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l’individuazione di attività di formazione e
rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo
conto, da una parte, delle esperienze educative e formative e delle competenze
professionali pregresse del beneficiario, e, dall’altra, della disponibilità di offerte di lavoro,
di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di
politica attiva.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali, l’INPS, l’ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle
piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati,
nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di
conservazione dei dati.
Infine, l’articolo prevede che, per la realizzazione delle finalità sopra indicate, all’articolo
13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) è
aggiunta la seguente: ‹‹d-ter): Piattaforma digitale per l’inclusione sociale e lavorativa per
la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione
applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.». In tal modo, la piattaforma
 

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digitale costituisce parte integrante del sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro, disciplinato dal predetto articolo 13 del d.lgs. n. 150/2015.
L’articolo 6 disciplina il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa,
chiarendo che i nuclei familiari beneficiari della Garanzia per l’inclusione, una volta
sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso
personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito in uno o più
progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei
singoli componenti.
La valutazione multidimensionale è effettuata da operatori del servizio sociale competente
del comune o dell’Ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione
multidimensionale è svolta attraverso una equipe multidisciplinare definita dal servizio
sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare
riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della
salute e l’istruzione.
Nei casi in cui, nell’ambito del nucleo familiare preso in carico in prima battuta dai servizi
sociali, vi siano soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro, gli stessi
sottoscrivono un patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può essere
coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia
Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano
nazionale per la ripresa e resilienza.
Il comma 4 chiarisce che sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a
tutte le attività formative, di lavoro, di servizio civile universale di cui al decreto legislativo
6 marzo 2017, n. 40, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate,
individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, tutti i
componenti il nucleo familiare, maggiorenni ovvero anche minorenni, che abbiano assolto
il diritto dovere all’istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76 o che ne siano prosciolti, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di
studi, ferma restando, per il componente con disabilità, la possibilità di richiedere
l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento
 

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lavorativo e all’inclusione sociale. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della
Garanzia di Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60
anni, nonché i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta
salva ogni iniziativa di collocamento mirato, e i componenti affetti da patologie
oncologiche. Possono, altresì, essere esonerati dagli obblighi previsti dal presente articolo,
i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori
di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non
autosufficienza. Per lo svolgimento del servizio civile universale, possono essere riservate
quote supplementari nei relativi bandi di selezione di cui al decreto legislativo 6 marzo
2017, n. 40, anche in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo citato. Nell’ipotesi in cui il percettore della Garanzia per l’inclusione
è ammesso a svolgere il servizio civile universale, il beneficio economico di cui all’articolo
3 concorre all’importo massimo dell’assegno mensile percepito ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
Il comma 5 stabilisce che i servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del
Terzo settore e che l’attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei
competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello
comunale o di Ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe
multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività
svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.
Il comma 6 e il comma 7 prevedono, nel rispetto delle competenze costituzionali delle
regioni e delle province autonome, la possibilità per le stesse di stabilire che la
sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del
beneficiario della Garanzia per l’inclusione, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai
servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo della Garanzia per l’inclusione,
unitamente alla circostanza per cui i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e
i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente.
I commi 8 e 9 disciplinano le modalità di utilizzo del Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
 

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208, prevedendo che una sua quota, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni,
concorre al potenziamento degli interventi e dei servizi, di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione della
Garanzia per l’inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine, è destinata una
quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l’anno 2023, a 614 milioni di euro
per il 2024 e pari a 617 milioni a partire dal 2025, inclusivi delle risorse riservate al
contributo assistenti sociali già disciplinato dall’articolo 1, comma 797 e seguenti, della
legge n. 178 del 30 dicembre 2020. Per le suddette finalità, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri di riparto del relativo Fondo e si approvano le
linee guida per la costruzione di Reti di servizi: applicazione alla Garanzia per l’Inclusione.
Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di rendicontazione e di
monitoraggio delle risorse trasferite. Al fine di subordinare l’erogazione delle risorse
all’effettivo l’utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all’articolo 89, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole n. 285,” sono aggiunte le seguenti: “nonché, a
decorrere dall’anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208,”.
L’articolo 7 disciplina i controlli sulla Garanzia per l’inclusione, prevedendo, al comma 1,
che gli stessi sono svolti dal personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e
dell’INPS e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. L’Ispettorato Nazionale del
Lavoro può altresì avvalersi, a tal fine e previa stipula di apposite convenzioni, della
Guardia di finanza.
Il comma 2 prevede che, al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di
vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio,
nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il
personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha accesso a tutte le
informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS, già a
 

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disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle
informazioni e alle banche dati contenenti informazioni collegate ai requisiti e alle
condizioni per accedere e conservare il beneficio. A tale fine, secondo il comma 3, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentiti l’INL,
l’INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di
dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le
misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
Da ultimo, il comma 4 stabilisce che, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro
irregolare nei confronti dei beneficiari della Garanzia per l’Inclusione, che svolgono
attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l’INL, un piano triennale di
contrasto all’irregolare percezione della Garanzia per l’Inclusione, contenente le misure di
contrasto e la strategia dell’attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli
obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e
con le amministrazioni territoriali.
L’articolo 8 disciplina le sanzioni e la responsabilità penale, contabile e disciplinare.
In particolare, il comma 1 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico Garanzia per
l’inclusione, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere,
ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Ai sensi del comma 2, l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del
patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute
e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre
anni.
Ai sensi del successivo comma 3, alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi
precedenti e per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non
inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo
20-bis, comma 1, numeri da 1) a 3), del codice penale, nonché all’applicazione con
provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria,
 

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consegue, di diritto, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla
restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi dell’articolo 444 e seguenti
del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell’articolo 445, comma 1-bis.
La decadenza è comunicata al beneficiario dall’INPS. Il beneficio non può essere
nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza
oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di
applicazione della misura di prevenzione.
Il comma 4 prevede che, nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3,
qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del successivo comma 16, le
decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza. In tutti gli altri casi di cui al comma 3, quando risulta
dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode della Garanzia per
l’inclusione, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro
quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall’applicazione della misura
di prevenzione con provvedimento definitivo.
Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando
l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle
informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa o mendace successiva
comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della
composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone
l’immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla
restituzione di quanto indebitamente percepito.
Il comma 6 disciplina le seguenti ipotesi di decadenza, per tutto il nucleo familiare, dalla
Garanzia per l’inclusione, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine
fissato, senza un giustificato motivo;
b) non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui
all’articolo 4, salvi i casi di esonero;
 

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c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o
di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque
denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto
di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali
nell’ambito del percorso personalizzato;
d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 9;
 
e) non rispetta le previsioni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 10, 12, ovvero effettua
comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico maggiore;
f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento
a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui
all’articolo 3.
Ai sensi del comma 7, gli indebiti recuperati con le modalità di cui all’articolo 38, comma
3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2022, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall’INPS all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al «Fondo per il sostegno alla povertà e per
l’inclusione attiva» istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ai sensi dei commi 8 e 9, in tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l’INPS dispone
l’immediata disattivazione della Carta Garanzia per l’inclusione e, nei casi diversi da quelli
di cui al comma 3, la Garanzia per l’inclusione può essere richiesta da un componente il
nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.
Il comma 10 stabilisce che tutti i soggetti che accedono al sistema informativo mettono a
disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne
sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui
fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui sopra. L’INPS, per il tramite del sistema
informativo, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali
conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni
mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento della Garanzia per l’inclusione,
i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all’autorità giudiziaria, entro dieci
giorni dall’accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

*BRPAGE*

 

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Il comma 11 chiarisce che i comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli
anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle
disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra
informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al
fine del riconoscimento del beneficio.
Il comma 12 disciplina la responsabilità amministrativo contabile del personale delle
amministrazioni interessate degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo
svolgimento delle citate funzioni di controllo, prevedendo che il mancato o non corretto
espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata
comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla
decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi
dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma
sono altresì valutate ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare dell’autore.
Il successivo comma 13 prevede che, all’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero di lavoratori beneficiari della Garanzia per
l’Inclusione”.
Il comma 14 disciplina le ipotesi di sospensione dal beneficio del beneficiario o
richiedente, quali la sottoposizione ad una misura cautelare personale, la condanna con
sentenza non definitiva per taluno dei delitti di cui al comma 3 o la dichiarazione di
latitanza. In queste ipotesi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza.
Ai sensi del comma 15, la sospensione è dichiarata dal giudice e non ha effetto retroattivo.
Il comma 16 stabilisce che, nel primo atto cui è presente l’indagato o l’imputato, l’autorità
giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.
L’autorità giudiziaria deve, entro il termine di 15 giorni, comunicare all’INPS l’avvenuta
adozione del provvedimento di sospensione, affinché l’Istituto possa provvedere al suo
inserimento nelle piattaforme digitali (comma 17).
Il provvedimento di sospensione, ai sensi del comma 18, può essere revocato dall’autorità
giudiziaria che l’ha disposto, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le
condizioni che l’hanno determinato. In tale circostanza, per il ripristino dell’erogazione
 

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sarà sufficiente che l’interessato presenti domanda al competente ente previdenziale
allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della
prestazione. Il diritto al ripristino dell’erogazione decorre dalla data di presentazione della
domanda e della prescritta documentazione all’ente previdenziale e non ha effetto
retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
Il comma 19 stabilisce che le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al
comma 1 sono versate annualmente dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali
violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata.
L’articolo 9 disciplina le caratteristiche dell’offerta di lavoro che il beneficiario della
Garanzia per l’inclusione è tenuto ad accettare:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato,
anche in somministrazione, di durata non inferiore a un mese;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al
sessanta per cento dell’orario a tempo pieno;
c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il comma 2 prevede che se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata
compresa tra uno e sei mesi, la Garanzia per l’inclusione è sospesa d’ufficio per la durata
del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, in termini
di compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito (limite massimo
tremila euro annui). Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere
erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 3,
e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il
mantenimento del beneficio. Da ultimo, secondo il comma 3, per le offerte di lavoro, di
durata compresa tra uno e tre mesi, non si applica la condizione di cui al comma 1, lett.
b).
 

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L’articolo 10 disciplina gli incentivi per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari
della Garanzia per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato. Agli stessi è riconosciuto,
per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento
dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a
8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario
della Garanzia per l’inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il
datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni
civili, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo
che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L’esonero è
riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero
fruiti ai sensi del comma 2, secondo cui ai datori di lavoro privati che assumono i
beneficiari della Garanzia per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di
dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal
versamento del cinquanta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato
su base mensile. Il comma 3 prevede che l’incentivo di cui ai precedenti commi è
riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema
informativo SIISL.
Il comma 4, inoltre, stabilisce che, al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari della
Garanzia per l’inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica
attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa
in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al trenta per cento dell’incentivo massimo
annuo di cui ai commi 1 e 2.
 

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Ancora, il comma 5 prevede che, ai beneficiari della Garanzia per l’inclusione che avviano
un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i
primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un
beneficio addizionale pari a sei mensilità della Garanzia per l’inclusione, nei limiti di 500
euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’impresa e del made in Italy.
Ai sensi del comma 6, il diritto alla fruizione degli incentivi in parola è subordinato al
rispetto della disciplina in materia di DURC e di collocamento mirato. Il comma 7 prevede
che tali agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di
Stato. Il comma 8 prevede che le agevolazioni indicate sono cumulabili con l’esonero
contributivo per i giovani e le donne lavoratrici di cui all’articolo 1, commi 297 e 298, della
legge di bilancio 2023.
L’articolo 11 regola il coordinamento, monitoraggio e valutazione della Garanzia per
l’inclusione. Nella specie, per il monitoraggio della Garanzia per l’inclusione è indicato il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale soggetto titolare e responsabile che,
sentita l’ANPAL, predispone annualmente un rapporto sulla sua attuazione, da pubblicare
sul proprio sito istituzionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è, altresì,
responsabile della valutazione della Garanzia per l’inclusione e del coordinamento
dell’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. A tali compiti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui
all’articolo 10 del decreto-legge n. 4 del 2019, avvalendosi, ove necessario, di INPS, di
ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A. nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al fine di agevolare l’attuazione della Garanzia per l’inclusione, la cabina di regia istituita
nell’ambito della Rete della protezione e dell’inclusione sociale ai sensi dell’articolo 21,
comma 10-bis, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, si intende riferita anche
alla Garanzia per l’inclusione.
Da ultimo, al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio
della Garanzia per l’inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e
 

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all’esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai
componenti il Comitato scientifico di cui sopra, rappresentanti delle parti sociali, degli enti
del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento
dell’Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La partecipazione all’Osservatorio è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun
compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.
L’articolo 12 disciplina la prestazione di accompagnamento al lavoro (PAL), prevista a
favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 313, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, che, al momento della scadenza nel corso del 2023 del
periodo massimo di sette mesi di fruizione del beneficio, hanno sottoscritto il patto per il
lavoro e sono inseriti in misure di politica attiva del lavoro, ivi incluse quelle svolte da
parte delle agenzie per il lavoro, o di formazione o in progetti utili alla collettività. Tali
soggetti possono chiedere dal 1° settembre 2023 l’erogazione di tale prestazione. Nelle
misure di politica attiva del lavoro di cui sopra sono inclusi anche i percorsi di servizio
civile universale e i lavori socialmente utili. Per lo svolgimento delle attività di cui al
precedente periodo, possono essere riservate quote supplementari nei bandi di selezione
per il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, anche in
deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
citato.
Il comma 2 prevede che con la domanda, da presentare, in via telematica, all’INPS almeno
trenta giorni prima della scadenza del termine di sette mesi del reddito di cittadinanza, il
richiedente produce idonea certificazione, rilasciata dai centri per l’impiego, attestante
l’avvenuta sottoscrizione del patto per il lavoro. L’INPS, ricevuta la domanda e
verificatane la regolarità formale, riconosce nel termine di trenta giorni il beneficio
economico, a valere sulla Carta Rdc, salvo le verifiche successive della veridicità delle
dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione allegata, effettuate anche
mediante l’accesso al Sistema informativo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 4 del
2019. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30
 

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marzo 2001, n. 152, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti
del finanziamento previsto dalla legge n. 152 del 2001.
Il comma 3 prevede che il beneficio economico della PAL è composto da una indennità
mensile di 350 euro per ciascun richiedente, nel limite massimo della precedente misura
per il nucleo familiare di appartenenza. Sono fatti salvi i requisiti di riconoscimento e i
limiti reddituali e patrimoniali previsti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2019.
Il comma 4 stabilisce che nell’ipotesi in cui il percettore della PAL è ammesso a svolgere
il servizio civile universale, il beneficio economico di cui sopra concorre all’importo
massimo dell’assegno mensile percepito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 6
marzo 2017, n. 40.
Il comma 5 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
ottenere indebitamente il beneficio economico in parola, rende o utilizza dichiarazioni o
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito
con la reclusione da due a sei anni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all’articolo 8, comma 3.
Il comma 6 chiarisce che la PAL è riconosciuta non oltre il 31 dicembre 2023. Il comma
7 dispone che la PAL è compatibile con la percezione di redditi da lavoro fino ad un limite
di reddito annuo pari ad euro 3.000. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvede a
valere sulle risorse…
L’articolo 13 disciplina la “Garanzia per l’attivazione lavorativa”. Il comma 1 dispone che,
al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione
sociale e lavorativa, che fanno parte di nuclei familiari che non hanno i requisiti per
accedere alla Garanzia per l’Inclusione, è istituita, dal 1° gennaio 2024, la Garanzia per
l’attivazione lavorativa (GAL), quale misura di sostegno economico per l’attivazione
lavorativa.
Secondo il comma 2, la GAL è riconosciuta alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di
povertà assoluta, con un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 6.000
annui. La GAL può essere riconosciuta, per ciascun nucleo familiare come definito
dall’articolo 2, comma 5, ad un massimo di due persone, fermo restando il valore dell’ISEE
 

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di cui sopra. La GAL è incompatibile con la Garanzia per l’Inclusione e con ogni altro
strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
Il comma 3 prevede che, al momento della presentazione della domanda, il richiedente
deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, ad eccezione di quanto
previsto alla lettera b), n. 2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3
(richiedente disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, fatte salve le ipotesi ivi
previste), 6 (trattamenti assistenziali non rilevanti), 7(redditi e beni patrimoniali non
compresi nell’ISEE), 9 (continuità di residenza).
Il comma 4 quantifica il beneficio economico in un importo mensile di 350 euro, erogato
per dodici mensilità, senza possibilità di rinnovo. Il beneficio economico, per il secondo
richiedente, nell’ambito nel medesimo nucleo familiare, è pari a euro 175 euro mensili.
Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente,
del patto di attivazione digitale di cui all’articolo 4, comma 1. Il beneficiario deve essere
convocato presso il servizio per il lavoro competente entro centoventi giorni dalla
sottoscrizione del patto di attivazione digitale e, in mancanza, il beneficio economico è
sospeso. L’erogazione del beneficio è comunque condizionata al rilascio della
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, fermo restando l’obbligo di
assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento.
Il comma 5 dispone che il percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di
cui all’articolo 5 attraverso l’invio automatico ai centri per l’impiego.
Il comma 6 prevede che il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da
parte di INPS, secondo quanto verrà definito con il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previsto dall’articolo 4, comma 7.
Il comma 7 stabilisce che il beneficiario della GAL, una volta sottoscritto il patto di
attivazione digitale, è tenuto ad aderire ad un percorso personalizzato di inserimento
lavorativo, mediante la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato, di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio
personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma
 

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Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5,
componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.
Ai sensi del comma 8, ai beneficiari della GAL si applicano gli obblighi previsti dall’articolo
1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Da ultimo, il comma 9 prevede che, alla GAL, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
3, commi 6 (avvio di attività di lavoro dipendente), 7 (avvio di attività di lavoro autonomo),
8 (indennità percepite per partecipazione a misure di politica attiva del lavoro), 9
(comunicazione per variazioni dei requisiti di accesso alla misura e mantenimento), 10
(aggiornamento della situazione reddituale) e 11 (DSU aggiornata), all’articolo 4, commi 1
(modalità di richiesta) e 7 (decreto MLPS che definisce modalità di richiesta, sottoscrizione
del patto di attivazione digitale, ecc..). Ove compatibili, si applicano, altresì, alla GAL le
disposizioni di cui all’articolo 6, commi 4 (obbligo di partecipazione alle misure di politica
attiva e casi di esonero), 6 (possibilità per le regioni e PA di far sottoscrivere il patto di
servizio presso soggetti privati accreditati) e 7 (LEP), e agli articoli 5 (SIISL), 7 (controlli),
8 (sanzioni e responsabilità), 9 (offerte di lavoro), 10 (incentivi) e 11 (coordinamento,
monitoraggio e valutazione).
L’articolo 14 disciplina le disposizioni transitorie, finali e finanziarie. In particolare, il
comma 1 prevede che i percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale
scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al
decreto-legge indicato. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all’articolo
8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31
dicembre 2023.
Il comma 2 prevede la sostituzione del primo periodo dell’attuale articolo 1, comma 315,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel seguente modo: “Fermo restando quanto previsto
ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi
corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati

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attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale individuate dai servizi
competenti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”.
Il comma 3 prevede che al beneficio di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto-
legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso.
Ancora, l’articolo prevede (comma 4) che all’articolo 1, comma 318, della legge 29
dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad eccezione degli
articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis,
7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-
ter”.
Il comma 5 dispone che l’articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è
così modificato: “Nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà
e di inclusione attiva, nell’anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli
da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui sopra non si applica per i percettori
del reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in
carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al periodo
precedente, i servizi sociali comunicano all’INPS, entro il 30 giugno 2023, l’avvenuta presa
in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31
dicembre 2023”.
Il comma 6 dispone che l’articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è
così modificato: “In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità,
come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età,
non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando
il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023”.
 

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Il comma 7 statuisce che in fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del
decreto-legge, sono stabilite le modalità di attivazione per l’accesso ai percorsi di inclusione
sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di
cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. A decorrere dall’entrata in vigore
del predetto decreto ministeriale, l’inosservanza delle modalità di attivazione da parte del
beneficiario del reddito di cittadinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. L’attuazione del comma in esame non comporta oneri
ulteriori a carico della finanza pubblica.
Il comma 8 dispone che agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente
capo, quantificati in euro__ , si provvede mediante le risorse del «Fondo per il sostegno
alla povertà e per l’inclusione attiva», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
L’articolo 15 apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza comportare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la
valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.
La lettera b) introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore
delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela
per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare
riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già
previste nel titolo IV.
La lettera c) interviene sull’articolo 25 del Testo unico, recante la disciplina in materia di
medico competente, prevedendo l’obbligo in capo a quest’ultimo di richiedere al
lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal
precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre
si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda
temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a
 

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comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei
relativi requisiti.
La lettera d) prevede di aggiungere all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b), la lettera b-
bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in
materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa,
nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la
formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce anche
dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di
qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo
svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.
La lettera e) sostituisce il comma 12 dell’articolo 72 estendendo ai privati la titolarità della
funzione della “verifica periodica successivasulle attrezzature di lavoro, prevedendo che
i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano
agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre,
poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell’ISPESL (ora INAIL), è
necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto
previsto al comma 11 del medesimo articolo 71.
La lettera f) riguarda la sostituzione del secondo periodo dell’articolo 72, comma 2, al fine
di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di
fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall’altro agli
organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze
interpretative dovute all’attuale formulazione della norma.
Le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del decreto legislativo n. 81 del 2008: la
prima è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione
specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro
per attività professionali; la seconda risulta conseguenziale, al fine di prevedere una
sanzione.
L’articolo 16 è finalizzato ad orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che
evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro
irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva e anche a rendere disponibili con
 

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immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche
ispettive.
Il comma 1 prevede che gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche
attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro.
Il comma 2 prevede l’adozione di atti amministrativi generali di cui all’articolo 2-ter,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di individuare i soggetti
interessati e il set di informazioni che potranno essere condivise all’interno del portale.
Quanto agli oneri, il comma 3, rinvia alle risorse di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che
disciplina, coerentemente con le finalità della presente disposizione normativa, il Portale
nazionale del sommerso.
 
La disposizione di cui all’articolo 17 vuole consentire all’Ispettorato Nazionale del Lavoro
di svolgere con maggior efficacia l’attività di polizia giudiziaria anche nella Regione
Siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, aree nelle quali tale attività
non risulta preclusa, consistendo espressamente in accertamenti di illeciti di carattere
penale. Peraltro, la disposizione intende rispondere in modo più efficace alle esigenze delle
Procure della Repubblica in ordine alle indagini penali da svolgere in detti territori,
concernenti illeciti in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le indagini legate
a violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La disposizione non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che
l’eventuale impiego del personale ispettivo potrà avvenire attraverso l’utilizzo delle risorse
già a disposizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
 
L’articolo 18 ha la finalità di garantire una tempestiva implementazione dell’attività di
vigilanza da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in relazione alle competenze in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò anche attraverso il ricorso ad ausiliari di polizia
giudiziaria, di cui all’art. 348, comma 4, c.p.p., in possesso di specifiche competenze
tecniche (ad es. medici e chimici) in grado di collaborare con il personale ispettivo ai fini
 

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della valutazione del c.d. rischio biologico. Per tale finalità, la disposizione, al comma 2,
consente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di poter implementare di 10 mln di euro,
per l’esercizio 2023, il limite del valore medio delle spese sostenute per l’acquisto di beni
e servizi imposto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L’articolo 19 introduce un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado e delle Università, compresi quelli impegnati nei percorsi di istruzione
e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni mortali verificatisi in occasione
di attività formative a far data dal 1° gennaio 2018.
Le statistiche pubblicate dall’INAIL, infatti, registrano mediamente cinque infortuni
mortali l’anno che, dal 2018, colpiscono gli studenti impegnati in attività scolastiche.
La misura si rende necessaria in quanto nell’ordinamento vigente non sono previste altre
forme di indennizzo di natura pubblica nei confronti dei familiari per tali eventi nefasti.
La norma prevede, pertanto, al comma 1, l’istituzione di un apposito Fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali con dotazione per l’anno 2023
pari a 10 milioni di euro, al fine di poter far fronte alle richieste di indennizzo per gli eventi
infortunistici verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2018. A decorrere dal 2024 la dotazione
annua sarà pari a 2 milioni di euro.
I requisiti e le modalità di erogazione e di quantificazione del sostegno, indicate nel
secondo comma, sono demandati ad un apposito decreto interministeriale, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
L’articolo 20 prevede l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale
del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria
professionalizzante e della formazione superiore. L’assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali dei docenti e degli studenti delle suddette istituzioni scolastiche è
regolata dall’articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124. Detta disposizione normativa limita sostanzialmente la tutela solo
alle figure che attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano
esercitazioni di lavoro (…)”. Mentre per il personale docente sono stati fatti dei passi avanti
per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l’infortunio in itinere, sulla scorta della
giurisprudenza e con i limiti di tale strumento, lo stesso percorso non è stato possibile per
 

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gli studenti. Conseguentemente oggi lo studente ha una tutela ridotta solo a pochi e limitati
rischi, circostanza questa che ha determinato in quasi tutte le scuole l’attivazione di polizze
assicurative private con oneri a carico delle famiglie. La disposizione chiarisce
definitivamente la portata della tutela assicurativa Inail che deve intendersi rivolta: al
personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione, delle
scuole non paritarie, nonché al personale del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi
di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA); agli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di
docenza; agli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività
laboratoriali; ai docenti e al personale tecnico e ausiliario delle istituzioni della formazione
superiore, ai ricercatori e ai titolari di contratti o assegni di ricerca che, conseguentemente,
vengono a beneficiare della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l’infortunio in
itinere.
Per altro verso, la norma amplia la tutela prevista in favore degli alunni e degli studenti
per ricomprendere in generale tutti gli eventi verificatisi all’interno delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, delle scuole non paritarie,
della formazione terziaria professionalizzante, dei CPIA e della formazione superiore e
delle loro pertinenze o comunque avvenuti nell’ambito delle attività programmate dalle
medesime istituzioni, con la sola esclusione degli infortuni in itinere. In tal modo, si supera
l’odierna limitazione, ormai anacronistica, alla tutela per le sole attività tecnico-scientifiche
o per le esercitazioni pratiche. Continuano ad essere assicurati anche il personale ATA
(ausiliari tecnici amministrativi), gli addetti alla sorveglianza e gli operatori scolastici che
concorrono allo svolgimento dell’attività di insegnamento.
Nello specifico, il comma 1 interviene sul comma 3 dell’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che elenca le attività protette in
presenza delle quali opera l’assicurazione obbligatoria, riformulando il n. 28 che
attualmente limita la tutela agli eventi accaduti durante lo svolgimento di esperienze ed
esercitazioni pratiche, con espresso rinvio al n. 5) dell’articolo 4 dello stesso decreto. Il

 

 

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comma 2 sostituisce il n. 5 dell’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica, eliminando la limitazione dell’ambito della tutela alle sole esperienze
tecnico-scientifiche oppure esercitazioni pratiche e di lavoro ed estendendo tale tutela ad
un maggior numero di categorie di soggetti tutelati.
Si chiarisce, inoltre, che per gli alunni e studenti la tutela opera per tutti gli eventi verificatisi
all’interno dei luoghi di istruzione e formazione e loro pertinenze o comunque avvenuti
nell’ambito delle attività programmate dalle scuole del sistema nazionale di istruzione e
formazione, delle scuole non paritarie, dalle istituzioni della formazione terziaria
professionalizzante, dei CPIA e della formazione superiore, con la sola esclusione degli
infortuni in itinere.
Il comma 3 individua gli oneri necessari all’attuazione.
L’articolo 21 prevede l’adeguamento degli indennizzi del danno biologico, sia in capitale
sia in rendita, disposto tramite la sostituzione, operata al comma 1, delle relative tabelle
attualmente vigenti: la prima (allegato 1) relativa all’indennizzo del danno biologico in
capitale gradi 6%-15% e la seconda (allegato 2) relativa all’indennizzo del danno
biologico in rendita – gradi 16%-100%.
Il danno biologico è stato introdotto nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali con l’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, il cui comma 1 lo ha definito come “la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di
valutazione medico legale, della persona” e disponendo che “le prestazioni per il ristoro del danno
biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del
danneggiato”. Si è quindi stabilito che la menomazione conseguente alla lesione fosse
indennizzata con una nuova prestazione economica in sostituzione della rendita per
inabilità permanente di cui all’articolo 66 del Testo Unico.
Le lettere a) e b) della disposizione hanno stabilito i criteri per la liquidazione del relativo
indennizzo: per le menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16
per cento è previsto un indennizzo in capitale, mentre per le menomazioni dal 16 per
cento l’indennizzo è erogato in rendita, secondo i valori riportati nelle rispettive tabelle.
Come previsto dall’articolo 13, comma 3, le tabelle in questione sono state approvate,

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subito dopo l’entrata in vigore della norma sul danno biologico, con il decreto ministeriale
12 luglio 2000 (GU Serie Generale n. 172 del 25.7.2000 Suppl. Ordinario n. 119).
Con il decreto ministeriale 23 aprile 2019 è stata approvata la nuova “Tabella di indennizzo
del danno biologico in capitale”, da applicarsi dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, contestualmente all’entrata in vigore delle nuove
tariffe dei premi per la gestione Industria approvate con i decreti ministeriali 27 febbraio
2019, vale a dire la tariffa ordinaria dipendenti per le “sottogestioniindustria, artigianato,
terziario e altre attività, la tariffa per il settore navigazione e la tariffa per gli artigiani),
mentre è rimasta in vigore quella del danno biologico in rendita approvata con il citato
decreto 12 luglio 2000.
La costruzione tecnica della tabella del danno biologico in capitale, di cui al decreto
ministeriale 23 aprile 2019, è partita dal presupposto dell’invarianza del valore del punto
base unitario annuale definito nel 2000 e a partire da tale punto base, è stato calcolato il
nuovo Punto Inail in valore capitale, utilizzando la speranza di vita desunta dalle nuove
tavole di mortalità approvate con il decreto ministeriale 22 novembre 2016.
Il valore unitario del Punto base Inail nelle tabelle del 2000 è stato determinato attraverso
il riferimento al cosiddetto “metodo del triplo della pensione socialein linea con i criteri
utilizzati dai Tribunali italiani.
In proposito il valore dell’assegno sociale stabilito nel 1999 era pari a circa 500.000 lire,
corrispondenti a 258 euro, mentre per l’anno 2022 è pari a 469,03 euro mensili, per 13
mensilità. Ciò premesso, si osserva che nonostante le rivalutazioni di legge operate nel
tempo il valore del Punto Inail risulta oggi disallineato rispetto al valore dell’importo
dell’assegno sociale utilizzato quale parametro per un congruo indennizzo. Con la norma
si provvede ad aggiornare il Punto Inail parametrandolo a tre volte il valore dell’assegno
sociale per il 2022, mentre vengono utilizzate per lo sviluppo delle due tabelle le più recenti
basi tecnico-demografiche e attuariali elaborate dall’Inail e approvate con il decreto
ministeriale 22 novembre 2016.
Dal Punto Inail calcolato sull’importo aggiornato dell’assegno sociale derivano i nuovi
valori della Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale e della Tabella di
indennizzo del danno biologico in rendita, come da allegati 1 e 2.
 

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Il comma 2 specifica che i successivi adeguamenti delle tabelle di cui al comma 1 saranno
approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su delibera del
consiglio di amministrazione dell’Inail, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Il comma 3 individua i maggiori oneri per l’attuazione
della misura che sono individuati in dettaglio nella relazione tecnica.
Di seguito, si riporta la tabella di cui all’allegato 1:
 
 
 
E la tabella di cui all’allegato 2:
 
 
 
 

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L’articolo 22 concerne la sorveglianza sanitaria dei lavoratori domestici, individuati dalla
legge 2 aprile 1958 n. 339. I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, infatti, sono
soggetti, qualunque sia la durata delle prestazioni, all’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, disciplinata dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche se le lavorazioni eseguite non
rientrano fra quelle previste dall’articolo 1 del medesimo testo unico (D.p.r 1124/1965).
L’assicurazione è attuata mediante il versamento all’Inps di contributi su base trimestrale;
tali contributi comprendono anche la quota dovuta all’Inail e consentono, così, al
lavoratore domestico di ottenere, al contempo, le prestazioni infortunistiche e
pensionistiche, in presenza delle condizioni richieste dalla legge.
Sebbene tale categoria sia coperta dalla tutela assicurativa, la stessa non è soggetta alla
disciplina in materia di salute e sicurezza e non risulta attualmente previsto alcun
adempimento ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
Ai fini di una più accentuata tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria, la
disposizione in esame prevede che il lavoratore domestico possa richiedere di essere
sottoposto alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto legislativo, alle
strutture territoriali dell’INAIL che vi provvedono con proprie risorse, senza oneri a carico
dei datori di lavoro.
Il comma 1 definisce il perimetro applicativo della nuova previsione legislativa,
individuando quali destinatari gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera,
continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro,
con retribuzione in denaro o in natura e demanda ai servizi territoriali dell’Istituto la
relativa competenza, senza prevedere alcun onere a carico dei datori di lavoro.
Il comma 2 demanda la disciplina della tempistica e delle modalità tecniche della
sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 ad un intervento regolamentare successivo
mediante l’adozione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente previsione,
di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero
della salute.
Einoltre prevista nel medesimo comma 2 l’inapplicabilità degli articoli 25 “Obblighi del
medico competente”, 39 “Svolgimento delle attività del medico competentee 40 “Rapporti del medico
 

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competente con il Servizio sanitario nazionaledel decreto legislativo 81 del 2008, in quanto
incompatibili con la disciplina del lavoro prestato in ambito domestico.
Appare, a tal fine, utile riportare che nel quinquennio 2017-2021 sono stati denunciati n.
24.989 infortuni di cui 58 con esito mortale e n. 1208 malattie professionali, mentre
nell’arco temporale gennaio – novembre 2022 (dati provvisori) sono stati denunciati n.
4073 infortuni di cui n. 11 con esito mortale e n. 247 malattie professionali.
I rischi che possono essere presenti nell’ambiente domestico sono vari; in particolare, la
cura della casa e l’assistenza quotidiana a persone non autonome o disabili comportano
frequenti sforzi fisici che possono essere dannosi per la schiena, movimenti ripetuti e
assunzione di posture incongrue che possono portare alla comparsa di disturbi
muscoloscheletrici. Pertanto, tra tutti i fattori di rischio sopra elencati, il rischio
biomeccanico sembra essere quello più consistente e per il quale appare necessario
instaurare una mirata sorveglianza sanitaria.
L’articolo 23 dispone l’adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità
erogato dall’Inail, attualmente pari a 268,37 euro, istituito dall’articolo 180 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che all’articolo 181 ne ha previsto il
finanziamento attraverso un’addizionale pari all’1 per cento sui premi e contributi
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’addizionale è dovuta da tutti i datori di lavoro tenuti all’obbligo assicurativo ed è riscossa,
insieme ai premi assicurativi, dall’Inail che provvede poi ad erogare l’assegno agli aventi
diritto (fino al 31 marzo 1979 era erogato dall’Associazione nazionale mutilati ed invalidi
del lavoro). I requisiti per fruire della prestazione economica in argomento sono indicati
dall’articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, come modificato dall’articolo
13-bis, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:
a) grado di inabilità non inferiore al 34% riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate
al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 per infortuni sul lavoro
verificatisi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
b) grado di menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20%, riconosciuto
dall’Inail secondo le tabelle di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000 per gli infortuni
verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
 

88
 
c) età non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione
obbligatoria al lavoro;
 
d) impossibilità di fruire del beneficio dell’assunzione obbligatoria.
Si tratta di una particolare prestazione integrativa della rendita, la cui funzione è quella di
compensare in parte gli invalidi del lavoro che non possono godere del beneficio
dell’assunzione obbligatoria. Per questo motivo l’assegno cessa con il raggiungimento
dell’età pensionabile.
L’età “non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione
obbligatoria al lavoroinizialmente fissata a 55 anni è stata poi elevata a 65 anni, a seguito
dell’articolo 3, sesto comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127 che ha abolito i limiti di
età per la partecipazione ai concorsi pubblici.
Per effetto degli adeguamenti dell’età pensionabile disposti dalla normativa sopravvenuta,
il limite di età di cui alla legge n. 248 del 1976 deve essere rapportato attualmente a 67 anni
e per il futuro adeguato all’età pensionabile stabilita dal legislatore.
Ciò al fine di evitare la cessazione dell’erogazione dell’assegno prima del raggiungimento
dell’età pensionabile, alla quale è parametrata la possibilità di assunzione obbligatoria.
L’articolo 24 prevede disposizioni per il funzionamento dell’INAIL, in considerazione
delle funzioni connesse all’incremento delle prestazioni erogate, all’estensione della tutela
assicurativa degli insegnanti e degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine
e grado, all’ampliamento della sorveglianza sanitaria ai lavoratori domestici, al
potenziamento degli interventi di prevenzione e sicurezza nei lavori e nelle attività a rischio
connesse agli interventi PNRR (sui quali Inail interviene con accordi con i grandi gruppi
industriali ai sensi dell’articolo 20 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29
giugno 2022, n. 79).
Il comma 1 attribuisce all’INAIL la facoltà di procedere al reclutamento, mediante
concorsi pubblici o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con
contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° ottobre 2023, in aggiunta alle vigenti
facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un
contingente di 280 unità di personale, con qualifica di dirigente medico di primo livello
 

89
 
nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro, di 40 unità di personale da
inquadrare nell’area dei professionisti di primo livello, di 35 infermieri e di 190 unità di
personale da inquadrare nell’Area dei funzionari.
Il comma 2 persegue l’obiettivo di equiparare il personale medico INAIL alle
corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario Nazionale. Al riguardo, si rappresenta che
analoga operazione è stata già compiuta per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e
dell’AIFA, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 3 del 2018, come modificato dai commi 375 e
376 della legge n. 145 del 2018. I Medici dipendenti dagli EPNE e, in particolare, dagli
Istituti di rilievo cruciale per la Sanità del paese come INAIL e INPS, sono collocati nel
comparto contrattuale della Dirigenza delle Funzioni Centrali dal CCNQ Aree e Comparti
del 13 luglio 2016. Il CCNL, triennio 2016-2018, li ha collocati all’interno della sezione
dedicata ai Professionisti. Vista la sostanziale coincidenza di ruolo, funzioni e attività di
questo personale medico con l’omologo del SSN, già l’accordo attuativo dell’articolo 94
del CCNL 11 ottobre 1996 assicurava, sotto il profilo della valenza della funzione “… una
sostanziale omogeneità di trattamento rispetto al personale medico degli altri settori, ivi
compreso in primo luogo quello del Servizio sanitario nazionale, tenendo anche conto
delle esperienze maturate e delle realtà presenti nei contesti di riferimento nazionali ed
europei”. In ottemperanza a tale proponimento, sono stati fin da allora previsti istituti
normativi sovrapponibili a quelli del D. Lgs. 502/1992. Del resto, l’articolo 13 della L.
222/1984, esplicitamente prevede che “Al personale medico degli enti previdenziali si
applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui
all’articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”. Le previsioni contrattuali sono state
confermate dalle discipline successive, ivi incluso il CCNL 2016-2018, la cui dichiarazione
congiunta n. 11, prevede che “con riferimento al personale dell’area medica degli enti
pubblici non economici di cui alla sezione III, titolo III, capo II, le parti esprimono
l’auspicio che, nei confronti di detto personale, sia possibile applicare, anche in forma
sperimentale, istituti e disposizioni previste per i medici del servizio sanitario nazionale,
nell’ambito degli strumenti di regolazione attivabili presso gli enti, nel rispetto del presente
CCNL e delle relazioni sindacali da questo previste”. La vigente disciplina contrattuale
 

90
 
conferma inoltre quanto già previsto da tutte le precedenti in ambito di esercizio di attività
libero professionale intramuraria (art. 100, comma 2, lettera b).
Nel sistema italiano di Welfare, l’Inail riveste un ruolo di primissimo piano per qualità e
ampiezza del contributo offerto a garanzia della prestazione sanitaria e socio-sanitaria;
tutela assicurativa, prestazioni socio-sanitarie a sostegno del reddito, assistenza, cura,
riabilitazione, reinserimento lavorativo, ricerca, leadership tecnica, culturale e
organizzativa nella attuazione delle politiche di prevenzione: questi e altri ancora sono gli
ambiti della sua azione, garantita da un organico di 668 medici funzionari, distribuiti in
unità territoriali a presidio di ogni Provincia, in un sistema largamente integrato con quello
sanitario regionale. L’Istituto assicuratore pubblico svolge, dunque, un ruolo socio-
sanitario centrale nel Paese, integrando molte funzioni essenziali al Sistema Sanitario, tra
cui la stessa tutela assicurativa pubblica dei suoi operatori. Si tratta di Medici dipendenti
pubblici con un profilo professionale, obblighi deontologici, formativi e assicurativi in
tutto e per tutto identici a quelli dei colleghi del SSN. Il reclutamento del medico EPNE
avviene con pubblico concorso, ai sensi del DPR 483/97, o con conferimento di incarico
di responsabilità di Struttura Complessa, ai sensi del DPR 484/97, come per il SSN
(peraltro, Il DPR 484/97 riconosce l’equipollenza del servizio prestato in INAIL con
quello prestato presso il Servizio Sanitario Nazionale). I medici EPNE sono vincolati ai
medesimi obblighi di formazione continua (ECM) e alla medesima disciplina della attività
libero-professionale dei colleghi del SSN; unici tra tutti profili professionali EPNE, i
medici sono tenuti a un orario di lavoro di 38 ore settimanali in assoluta coincidenza con
le previsioni proprie della dirigenza medica del SSN; nel SSN sono strutturate le attività di
Medicina Legale e del Lavoro che svolgono funzioni specialistiche per natura identiche a
quelle del medico EPNE e che richiedono un identico percorso universitario di
formazione (Laurea in Medicina e Chirurgia e successiva Scuola di Specializzazione); sono
previsti incarichi di direzione di struttura semplice e complessa, adeguamento della
indennità di posizione al compimento del quinto anno e quindicesimo anno di servizio
come nel SSN. È altresì un fatto, tuttavia, che le figure professionali sulle quali si incardina
l’azione sociosanitaria dell’Ente ricevano un inquadramento contrattuale difforme e non
 

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paritetico rispetto ai colleghi del SSN, incoerente pure rispetto alle previsioni della legge
di riordino del 1978.
Nel corso del periodo emergenziale si sono susseguiti gli interventi normativi a sostegno
delle strutture e del personale del SSN che non si riverberano sulla sezione EPNE e
finiscono con il divaricare il differenziale salariale. In attuazione di quanto previsto dalle
disposizioni sopra richiamate, il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale dell’Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, ha dettato specifica disciplina
per i predetti dirigenti. Alla luce di quanto precede, in linea con l’equiparazione già
effettuata nei confronti dei dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell’AIFA,
appartenente al medesimo comparto di contrattazione del personale medico INAIL, con
la presente norma si estende, a quest’ultimo personale, l’applicazione integrale degli istituti
normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale.
L’articolo 25 dispone, al comma 1, l’incremento del Fondo nuove competenze, di cui
all’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il comma 2 prevede che mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate
le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del
decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l’aggiornamento della
professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse
del Fondo è finanziata parte della retribuzione oraria, nonché i contributi previdenziali e
assistenziali dell’orario di lavoro destinato ai percorsi formativi, secondo quanto previsto
dal decreto interministeriale di cui all’articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
L’articolo 26 dispone, al comma 1, l’integrazione del Fondo nazionale per le politiche
migratorie, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di un importo
pari a euro 2.427.740 per l’anno 2023.
Il D.P.C.M. del 28 marzo 2022, che disciplina la protezione temporanea in Italia per le
persone fuggite dall’Ucraina a causa dell’invasione russa e arrivate in Italia, ha previsto,
all’art. 8 (Disposizioni finali e finanziarie) “che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art.
2, commi 3 e 4, pari a complessivi € 2.427.740,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di
 

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cui € 2.132.200,00 annui relativi al comma 3 ed € 295.540,00 annui relativi al comma 4, si
provvede, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del TUI”.
A tal proposito, si specifica che il capitolo di spesa n. 3783 denominato “Fondo nazionale
per le politiche migratorie”, di cui risulta titolare la Direzione Generale dell’immigrazione
e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, riceve una
dotazione finanziaria annua pari ad € 10.000.000,00. La norma si riferisce alla copertura
degli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 2, commi 3 e 4, dello stesso D.P.C.M. del 28
marzo 2022 con cui vengono disciplinate le modalità del rilascio del permesso di soggiorno
di durata annuale agli sfollati provenienti dall’Ucraina da parte del Questore del luogo in
cui la persona è domiciliata, ai fini della protezione temporanea degli stessi.
L’articolo 27 incide sulla dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto
pubblico. Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, all’articolo 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in
materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico”, ha
introdotto il c.d. “bonus trasporti”, quale misura di sostegno al reddito e di contrasto
all’impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica globale. L’articolo 27 del
decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, ha modificato il suddetto articolo 35, aumentando il precedente
finanziamento a 180 milioni di euro per l’anno 2022. L’articolo 12 del decreto-legge 23
settembre 2022 n. 144 ha rifinanziato il Fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti
con l’incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2022. Infine, l’articolo 3,
comma 14, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha limitato la disponibilità complessiva del Fondo bonus
trasporti, con la riduzione di 50 milioni, portando, in definitiva, l’ammontare del fondo in
questione a 140 milioni.
Alla data del 1° marzo 2023, a fronte di 2461 istanze pervenute al 28 febbraio 2023, è stata
riscontrata la legittimità di 1834 richieste di rimborso, per una spesa di euro 142.715.342,05,
di cui 70.273.044,48, già liquidate (decreto direttoriale n. 40/275 del 19 ottobre 2022,
decreto direttoriale n. 40/326 del 15 novembre 2022, decreto direttoriale n. 40/393 del 07
dicembre 2022). Risultano, peraltro, in fase di istruttoria n. 3 ulteriori istanze, per un onere

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pari ad euro 15.318, 23. Considerato lo stanziamento previsto a legislazione vigente e le
istanze pervenute oltre il 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023, si evidenzia, dunque,
l’impossibilità di poter liquidare tutte le somme correttamente rendicontate, stante il
superamento del limite di spesa per l’anno 2022, per l’importo di euro 2.730.660,28 (=
142.715.342,05 + 15.318,23 – 140.000.000). Con l’articolo in esame, pertanto, si ricorre,
nei limiti del predetto importo, alle risorse previste per il 2023 dall’articolo 4 del decreto-
legge 14 gennaio 2023, n. 5, anche per le richieste di rimborso presentate al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, relativamente all’anno 2022, entro il 28 febbraio 2023. Le
somme rendicontate correttamente ed in attesa di rimborso, relative alle richieste pervenute
ai sensi dell’articolo 35 del decreto-legge n. 50/2022, sono finanziate attraverso l’utilizzo
del fondo previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, per un importo
di 2.730.660,28. In particolare, tale articolo, al comma 1, prevede un fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari ad euro 100
milioni, per l’anno 2023. Tale stanziamento, previsto per il 2023, si riduce dell’importo di
euro 2.730.660,28, al fine di consentire il riconoscimento della spesa per i servizi di cui
all’articolo 35 del decreto-legge n. 50/2022, per le istanze pervenute entro il 28 febbraio
2023.
Con l’articolo 28 si dispone la possibilità di utilizzare le risorse del fondo di rotazione –
istituito presso il MLPS dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio al fine di favorire l’accesso ai Fondi
europei – per coprire eventuali spese relative a progetti a valere sui fondi europei che, pur
essendo ritenute conformi dalle Autorità competenti secondo i regolamenti comunitari,
vengano dichiarate inammissibili dagli organi di controllo (Autorità di Audit, Servizi di
Audit della Commissione Europea, Corte dei Conti europea, ecc.) comportando la
“decertificazionedi dette somme o l’impossibilità di chiederne il rimborso. La norma non
incide espressamente su eventuali responsabilità individuali a vario titolo derivanti dalla
gestione dei fondi europei e nazionali, in quanto la funzione è esclusivamente quella di
consentire di coprire spese che, sebbene non ritenute conformi alle disposizioni in materia
di ammissibilità della spesa sui fondi SIE dagli organi di controllo, siano comunque, sotto
il profilo procedurale e sostanziale, rispettose della normativa nazionale. Le risorse in
 

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parola, inoltre, in analogia a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n.
152 del 2021, a valere sulle risorse dei programmi operativi complementari, possono essere
altresì utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all’attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro
e formazione.
Con l’articolo 29 si intende riconoscere la maggiorazione dell’Assegno unico universale
(AUU), di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 230/2021, prevista solo per i
nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, anche per i minori
appartenenti a nuclei ove, al momento della presentazione della domanda è presente un
solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta deceduto.
Attualmente la maggiorazione di cui all’articolo 4, comma 8, è riconosciuta per ciascun
figlio minorenne presente in nuclei in cui entrambi i genitori sono percettori di reddito da
lavoro, in misura pari, nel 2022, a 30 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000
euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino ad annullarsi in
corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (o in mancanza di ISEE). A
seguito della modifica in argomento, tale maggiorazione verrebbe riconosciuta per ciascun
figlio minore anche per le situazioni in cui l’unico genitore presente sia titolare di reddito
da lavoro e l’altro risulti deceduto. I minori che hanno ricevuto l’assegno unico nel periodo
di osservazione per i quali risulta la presenza di un solo genitore, poiché l’altro risulta
deceduto, sono pari circa a 80mila al mese.
 
L’articolo 30 prevede, già a partire dall’anno 2023, rivestendo dunque carattere di urgenza,
tre identici termini di presentazione delle domande per il riconoscimento delle condizioni
per l’accesso all’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e per il pensionamento anticipato con requisito contributivo
ridotto per i lavoratori c.d. precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
 

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Attualmente, infatti, per i lavoratori precoci sono previsti annualmente soltanto due
anziché tre, come per l’Ape sociale – termini di presentazione delle domande di accesso
alla prestazione.
Con tale intervento, pertanto, i termini di presentazione delle domande per l’APE sociale
e per il pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto sono unificati al 31
marzo, 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, consentendo
così, oltre al contemporaneo svolgimento dei monitoraggi previsti all’articolo 1, commi
186 e 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, volti a verificare la capienza delle risorse
finanziarie riservate all’attuazione di tali prestazioni, anche un più tempestivo accesso al
pensionamento per i lavoratori precoci in possesso dei requisiti richiesti.
L’articolo 31 propone, al comma 1, di riconoscere sine die al lavoratore il diritto iure proprio
di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che
sia intervenuta la prescrizione del diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la
rendita vitalizia, con conseguente prescrizione del diritto del lavoratore di sostituirsi a
quello del datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.
In tali casi, per la determinazione dell’onere derivante dalla costituzione della rendita e ai
fini probatori, si applicano le disposizioni previste dallo stesso articolo 13 della legge n.
1338 del 1962, nell’ipotesi di costituzione della rendita vitalizia da parte del lavoratore in
sostituzione del datore di lavoro.
La norma è volta ad introdurre il principio dell’imprescrittibilità del diritto del lavoratore
a chiedere il riconoscimento, ai fini pensionistici, interamente a sue spese, dei periodi di
lavoro per i quali il datore di lavoro non abbia versato i contributi e per i quali sia
intervenuta la prescrizione.
Peraltro, la norma è stata finora interpretata in tal senso; tuttavia, alla luce di alcune recenti
sentenze di diverso orientamento (in particolare, Cassazione, Sezioni unite, n. 21302/2017
e Cassazione, Sezione civile, n. 27683/2020), la modifica risulta necessaria al fine di evitare
applicazioni differenziate che generino contenzioso, stabilendo espressamente che il
diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia non si prescrive, come accade
per altri diritti riconosciuti dalla legge, utili ai fini pensionistici (es. servizio militare, periodi
di istruzione universitaria etc.).
 

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Resta ferma, invece, come confermato da alcune recenti pronunce giurisprudenziali, la
prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia del datore di lavoro e, in sua
sostituzione, del lavoratore, nonché del diritto al risarcimento del danno di quest’ultimo
nei confronti del primo.
Il comma 2 della disposizione prevede la modifica dell’articolo 31, comma 2, della legge
24 maggio 1952, n. 610.
Ai sensi dell’attuale articolo 31, è previsto, al comma 1 (non modificato), che per gli iscritti
agli Istituti di previdenza (esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti),
nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti abbia avuto
inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva l’obbligatorietà dell’iscrizione, la
sistemazione dell’iscrizione con recupero dei relativi contributi eccezion fatta per le
sistemazioni derivanti dall’applicazione del precedente art. 19 – viene limitata soltanto ai
servizi prestati nell’ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio
dell’avvenuto versamento dei contributi.
La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo comunque presente
l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione
non assistiti dal versamento dei contributi o dalla già menzionata sistemazione.
Il comma 2 dell’articolo 31 stabilisce che nei casi, indicati al comma 1, in cui avvenga la
valutazione in pensione di servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di
quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i servizi
medesimi sono stati prestati. Il comma 2 fornisce indicazioni su come calcolare il riparto
e, a tal fine, nella versione oggi novellata, si richiama l’articolo 4 del d.lgs. 30 aprile 1997,
n. 184, in luogo del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.
Sul punto, si precisa che l’articolo 4 del d.lgs. n. 184 del 1997 stabilisce che le disposizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo sono estese a tutti
i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell’onere, si applica l’articolo 13 della legge
12 agosto 1962, n. 1338. In particolare, l’onere di riscatto è determinato con le norme che
disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello
contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
 

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A seguito della novella, dunque, il calcolo previsto dal citato comma 2 dell’articolo 31
avverrà con il criterio della riserva matematica di cui all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962,
proprio del sistema retributivo, ovvero con il criterio a percentuale proprio del sistema
contributivo, secondo la collocazione dei periodi omessi e secondo il criterio, retributivo
o contributivo, con cui i periodi medesimi saranno valutati ai fini del calcolo della
pensione.
L’articolo 32 modifica, ai commi 1 e 2, la disciplina della ricongiunzione dettata dalla legge
7 febbraio 1979, n. 29 e dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, sostituendo il rendimento previsto
in favore della gestione verso cui opera la ricongiunzione, attualmente pari al 4,5% annuo,
un rendimento in linea con quello offerto dal sistema contributivo, ovvero la media
quinquennale del tasso di crescita del PIL.
Nel solo caso in cui i contributi della gestione trasferente siano soggetti al sistema
contributivo di calcolo della pensione, oggetto del trasferimento è solo il montante
contributivo accumulato, che potrebbe essere superiore a quello di cui sopra nel caso in
cui la gestione trasferente avesse deliberato di trasferire riserve nei montanti contributivi
individuali.
Laddove la gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative
non preveda esclusivamente l’adozione del sistema di calcolo contributivo delle
prestazioni, la norma prevede che l’ammontare trasferito costituisca la riserva matematica
per la relativa valorizzazione ai fini previdenziali, in base a specifiche modalità definite
dall’ente cui fa capo la gestione con apposito provvedimento da sottoporre alla vigilanza
ministeriale, in questo modo garantendo che la ricongiunzione non comporti oneri
aggiuntivi né per il lavoratore né per la gestione ricevente.
Il comma 3 consente di rendere oggetto di ricongiunzione, sia ai sensi della legge n. 29 del
1979 sia della legge n. 45 del 1990, anche i periodi assicurativi posseduti presso la gestione
separata INPS contraddistinta dal sistema di calcolo contributivo della pensione.
L’articolo 33 incide sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso
versamento delle ritenute previdenziali. La finalità della proposta è quella di mitigare la
sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute
 

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previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui, decorsi tre mesi dalla notifica
dell’avvenuto accertamento della violazione.
La questione è stata di recente portata all’attenzione della Corte Costituzionale da parte
del giudice del lavoro di Verbania che ha dichiarato non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, per contrarietà all’art. 3 della Costituzione, dell’art.
3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, che ha modificato l’art. 2, comma 1-bis,
del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge 638 del 1983, nella parte in cui
punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
In particolare, al comma 1, si modifica l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 1 novembre 1983, n. 638,
in base al quale – se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui – si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, sostituendo a tale ultima
previsione la sanzione amministrativa da una volta e mezzo dell’importo omesso fino a
quattro volte il medesimo importo.
La natura punitiva della sanzione amministrativa permette l’equiparazione della sanzione
amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della
retroattività in bonam partem (articolo 2, comma 2, c.p.).
Per effetto dell’introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, più mite, si potrà
pertanto procedere direttamente all’irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla
novella legislativa (iura novit curia), restando valido il procedimento di notifica delle diffide
già operata dall’Istituto.
Nell’ipotesi di avvenuto pagamento, nella misura ridotta e con le modalità contemplate
dall’articolo 16 della legge n. 689 del 1981, antecedentemente all’entrata in vigore della
norma sanzionatoria amministrativa più favorevole, il rapporto deve ritenersi esaurito, con
conseguente impossibilità di applicare la novella legislativa.
Inoltre, al comma 2, si prevede che l’accertamento della violazione possa essere notificato
al responsabile entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità
oggetto della violazione, in deroga all’articolo 14 della legge n. 689 del 1981 (secondo il
quale “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
 

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comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio
della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti allestero entro il termine di
trecentosessanta giorni dallaccertamento).
L’articolo 34 apporta modifiche alla disciplina prevista per la deduzione dal reddito
complessivo, ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dei
contributi previdenziali versati in relazione agli addetti ai servizi domestici e all’assistenza
personale o familiare.
In particolare, il comma 1, modificando l’art. 10, comma 2, terzo periodo, del Testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, innalza da euro 1.549,37
a euro 3.000 il limite delle spese deducibili previsto in relazione a tali contributi. Tale
modifica si rende opportuna alla luce della circostanza che il limite di euro 1.549,37 è
entrato in vigore nel 2000 e che, da tale epoca, l’ammontare dei contributi dovuti dai datori
di lavoro ha subito continui e periodici aumenti.
Il comma 2 prevede che la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta 2023.
 
L’articolo 35 incide sulla disciplina del contratto di lavoro a termine. Il decreto dignità
(decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. 96 del 2018), in tema
di contratto a tempo determinato, ha previsto, per i contratti di durata superiore ai 12
mesi, nonché per le proroghe e i rinnovi, l’apposizione di causali stringenti, quali la
sussistenza di condizioni straordinarie, imprevedibili o comunque eccezionali rispetto
all’organizzazione produttiva.
La scelta ha creato difficoltà applicative per una forma contrattuale che può consentire di
soddisfare quelle esigenze di oggettiva incertezza prospettica nell’organizzazione
produttiva, soprattutto in periodi di transizione. La recente esperienza emergenziale ha
evidenziato che gli interventi normativi che si sono posti come obiettivo la promozione
della ripartenza dell’economia hanno avuto in comune, nell’approccio al contratto a tempo
determinato, un progressivo allentamento delle rigidità delle causali, fino alla possibilità
della loro omissione, proprio per venire incontro ad esigenze occupazionali, giocoforza
temporanee, alla luce delle incertezze fisiologiche del mercato del lavoro.
 

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L’intervento unisce alle esigenze di tutela e garanzia, richieste anche dall’Unione europea,
un fisiologico margine di discrezionalità operativa per fare fronte alle predette esigenze di
flessibilità.
La disciplina proposta è orientata al ragionevole contenimento dell’utilizzo del contratto
a termine, consentendo il controllo della sua applicazione e diffusione, nonché
assecondando la preoccupazione di evitarne una diffusione indiscriminata ed è, allo stesso
tempo, compatibile con la normativa europea in materia, considerato che la direttiva
1999/70/CE, alla cui stringente interpretazione è ascritto il tenore delle causali del decreto
dignità, nel perseguire la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione
di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, richiede, in via alternativa, che la
sua applicazione derivi da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data,
il completamento di un compito specifico oppure il verificarsi di un evento specifico.
La norma, all’articolo 19, comma 1, mantenendo l’attuale possibilità di stipulare un
contratto a tempo determinato senza il bisogno di giustificarne le ragioni in caso di durata
non superiore a 12 mesi, modifica le causali che giustificano l’apposizione di un termine
superiore, comunque non eccedente i 24 mesi, previsti alle lettere a), b) e b-bis). In
particolare, ai sensi della nuova lettera a), l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e
non eccedente i 24 mesi, è giustificata dalle ragioni tecniche, organizzative e produttive,
che potranno essere riconosciute dalla contrattazione collettiva, anche aziendale (tale
ipotesi era già prevista alla precedente lettera b-bis). In caso di mancato esercizio di tale
delega da parte della contrattazione collettiva, ai sensi della nuova lettera b), le ragioni
tecniche, organizzative e produttive, giustificative dell’apposizione del suddetto termine,
dovranno essere preventivamente certificate presso una delle sedi delle commissioni di
certificazione, di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003. Infine,
la lettera c), che sostituisce la precedente lettera b-bis), prevede quale ultima condizione
che può giustificare l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi e comunque non
eccedente i 24 mesi, l’esigenza di sostituire altri lavoratori.
La disposizione conferma, nell’eventualità di una durata ulteriore, nel limite massimo
complessivo di 36 mesi, l’attuale previsione del passaggio innanzi ai competenti servizi
ispettivi del lavoro o, in alternativa, ad una delle sedi delle commissioni di certificazione,

*BRPAGE*

 

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per accertare la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative, produttive, che
richiedono la necessità dell’ulteriore periodo o la previsione iniziale di un contratto a
tempo determinato oltre i 24 mesi, ed entro il limite massimo di 36.
L’articolo 36 introduce delle modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo del 14
settembre 2015, n. 41, in tema di contratto di espansione, introdotto in via sperimentale
con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
prorogato, da ultimo, per il biennio 2022 – 2023 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il
comma 1, lett. a) e b), proroga al 2025 la facoltà di avviare una procedura di consultazione
finalizzata alla stipula del contratto di espansione, fermo restando il limite minimo di
cinquanta unità lavorative in organico, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di
aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. Per l’effetto,
alle lett. c) e d) sono rimodulati i relativi oneri, quantificati in euro…. per il complessivo
intervento al comma 2.
L’articolo 37 inserisce il comma 1-quater, all’articolo 41 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 con la finalità di consentire alle imprese interessate da contratti di
espansione di gruppo di completare i piani di turn over previsti, consentendo loro,
mediante accordi sindacali, di pianificare le uscite dei lavoratori più anziani in un arco
temporale più ampio. All’uscita dei lavori più anziani corrisponde il proporzionale
impegno di assunzione di nuovi lavoratori. La questione riveste carattere di urgenza in
quanto è necessario intervenire tempestivamente sulla correzione dei piani di rilancio delle
aziende di maggiori dimensioni, che determinano importanti riflessi occupazionali in
termini di turn over generazionale e di competenze.
L’articolo 38 introduce semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di
pubblicazione in merito al rapporto di lavoro con un duplice obiettivo: da un lato liberare
il datore di lavoro da gravosi obblighi in materia di comunicazioni ai lavoratori, dall’altro
rendere disponibile nei confronti dei lavoratori, nella maniera più immediata ed agevole
possibile, la diretta, aggiornata e puntuale conoscenza della disciplina applicabile al
rapporto di lavoro. Il decreto legislativo n. 152 del 1997 ha recepito la direttiva CEE
91/533, concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle
condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
 

102
 
Al comma 1 dell’art. 1 sono elencate, in particolare, le informazioni che il datore di lavoro,
sia pubblico che privato, è tenuto a comunicare al lavoratore.
Tra queste ci sono la durata del periodo di prova (lett. h), il diritto a ricevere la formazione
erogata dal datore di lavoro (lett. i), la durata del congedo per ferie nonché degli altri
congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore (lett. l), la procedura, la forma e i termini del
preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore (lett. m), l’importo iniziale
della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con
l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento (lett. n), la programmazione
dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla
sua retribuzione nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto
di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in parte prevedibile
(lett. o), le informazioni, qualora il rapporto di lavoro non preveda un orario normale di
lavoro programmato, riguardanti la variabilità della programmazione del lavoro,
l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite, la retribuzione per il lavoro prestato in
aggiunta alle ore garantite, le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a
svolgere le prestazioni lavorative, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha
diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia stato pattuito, il termine
entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico (lett. p), gli enti e gli istituti che
ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque
forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso (lett.
r).
La lettera a) del comma 1 del presente art. 45, nell’introdurre il comma 5-bis nel testo
dell’art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1997, prevede che l’onere informativo relativo alle predette
fattispecie può ritenersi assolto con l’indicazione del riferimento normativo o della
contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
La lettera b), inoltre, nell’introdurre il comma 6-bis nel testo dell’art. 1 del d.lgs. n. 152 del
1997, prevede che, al fine di semplificare gli adempimenti informativi di cui al citato
comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1997, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a
mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i
 

103
 
contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti
aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
L’articolo 39 introduce modifiche agli articoli 28, 31 e 35 del decreto legislativo n.
36/2021.
In particolare, la lettera a) del comma 1 introduce modifiche al comma 3 dell’articolo 28,
volte a uniformare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro sportivi. Si dispone che
l’obbligo di comunicare ai centri per l’impiego l’instaurazione di rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, previsto dal vigente
articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 510/1996, è uniformato alla disciplina
generale delle comunicazioni obbligatorie Unilav di cui all’articolo 1, commi 1180-1185,
della legge n. 296/2006. Come disciplinato dal Decreto del Ministero del Lavoro 30
ottobre 2007, con applicazione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, la norma prevede altresì che nel modello Unilav siano inseriti i
dati peculiari dei rapporti di lavoro sportivi dilettantistici, secondo quanto previsto
dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che saranno inviati al Registro
telematico delle attività sportive dilettantistiche.
La lettera b) del comma 1 dispone la sostituzione del comma 4 dell’articolo 28. Il nuovo
comma 4 prevede che il Libro unico del lavoro per le collaborazioni coordinate e
continuative sia depositato in modalità telematica presso un’apposita sezione del Registro
delle attività sportive dilettantistiche.
La lettera c) del comma 1 sostituisce invece il comma 5 dell’articolo 28. Con la nuova
formulazione si demanda ad apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri o
dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport – da adottarsi entro il 30 giugno
2023 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – l’individuazione delle
disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari alla realizzazione di quanto
previsto dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 28. All’adozione di tale decreto è
subordinata l’applicazione di quanto previsto in materia di comunicazione dei rapporti di
lavoro sportivo dilettantistico. La scadenza viene prorogata rispetto all’originario termine
del 1° aprile 2023, introdotto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 163 del 2022.
 

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Il comma 2 dell’articolo in commento prevede l’abrogazione del comma 8-quinquies
dell’articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36: infatti la comunicazione
mensile all’Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni
utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita
nel Registro delle attività sportive dilettantistiche, dal momento che si applicano gli
adempimenti ordinariamente previsti in termini di Comunicazioni Obbligatorie,
Uniemens e tenuta del Libro Unico del Lavoro.
Il comma 3 dell’articolo in esame interviene sull’articolo 31, comma 3, del suddetto decreto
legislativo, prevedendo che, nel caso di mancata adozione da parte delle Federazioni
sportive nazionali e Discipline sportive associate dei regolamenti che disciplinano il
premio di formazione nel caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre
2023, il CONI nomina un commissario ad acta, che vi provvede entro trenta giorni dalla
data di nomina.
L’articolo 40 interviene sul rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia
di servizi sociali. Il comma 1 aggiunge all’articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, il comma 11 al fine di istituire, nell’ambito della Rete della protezione e
dell’inclusione sociale, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli
interventi e dei servizi sociali, un apposito Tavolo di lavoro con funzioni di supporto, di
monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui
minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali.
Il Tavolo di lavoro è, inoltre, competente per il rafforzamento del sistema informativo
nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali,
anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del
sistema informativo SINBA.
Il comma 1 individua inoltre la composizione del Tavolo di lavoro, costituito con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e precisa che la partecipazione al Tavolo è
gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso o emolumento comunque
denominato. Il comma 2 interviene sull’articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149; la
lettera a) aggiorna i soggetti istituzionali che trasmettono al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della citata legge; la lettera b) inserisce un secondo comma all’articolo
 

105
 
in argomento per precisare che la citata relazione deve essere integrata da una relazione
annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di
tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto, tra i vari dati, anche delle azioni di
monitoraggio, di valutazione ed analisi svolte dal citato Tavolo di lavoro.
L’articolo 41 prevede, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che
effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, assunzioni di giovani nelle
seguenti condizioni:
a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani”.
Tale incentivo è cumulabile con quello previsto dall’art. 1, comma 297, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione
degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del
20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore
“NEETassunto.
La norma in argomento, infine, prevede che questo beneficio possa essere applicato alle
assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed
al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mentre non è fruibile per i
rapporti di lavoro domestico.
 
L’articolo 42 persegue lo scopo di armonizzare le norme in materia LSU/LPU, alla luce
di quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Quest’ultimo,
infatti, ha modificato l’articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, prorogando al 30 giugno 2023 le assunzioni a tempo indeterminato degli
 

106
 
LSU/LPU alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.
 
L’articolo 43 interviene sull’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017
prevedendo l’estensione della “clausola di salvezzadi cui all’articolo 8, comma 3, lett. b).
Tale clausola consente agli ETS di poter attingere a “specifiche competenzenecessarie
all’espletamento della missione in deroga al limite retributivo del 40% ed è riferibile ad un
novero limitato di attività di interesse generale (interventi e prestazioni sanitarie,
formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse
sociale).
La medesima clausola non è invece prevista nell’articolo 16, con riferimento al lavoro negli
enti del Terzo settore. Questo disallineamento tra due articoli che disciplinano
sostanzialmente la stessa materia porta gli ETS che operano nell’ambito della ricerca a non
poter usufruire pienamente dell’eccezione che il Legislatore ha previsto espressamente,
conscio delle difficoltà che altrimenti si avrebbero nel reclutare personale altamente
qualificato, magari dall’estero. Infatti le attuali formulazioni degli articoli 8 e 16 del
suddetto decreto prevedono limitazioni quantitative che frenano l’acquisizione di
professionalità nell’ambito degli enti del terzo settore, ove si rileva una significativa
differenza rispetto agli standard retributivi riconosciuti nel settore pubblico e nel settore
privato, con la conseguenza che gli ETS che si occupano di ricerca, pur essendo spesso di
eccellente livello rispetto al panorama internazionale, faticano ad attrarre dall’estero quei
cervelli che invece si vorrebbero far rientrare, anche grazie agli incentivi fiscali previsti
ormai da tempo nelle diverse leggi di bilancio. La problematica assume maggiore rilevanza
con particolare riferimento al settore della ricerca biomedica, nel quale la competizione del
settore privato (in particolare industria farmaceutica e diagnostica) nell’attrarre talenti è
molto elevata.
La modifica normativa agevola gli ETS che finanziano ricerca biomedica e sviluppano
farmaci in settori non raggiunti dagli investimenti privati a dotarsi degli stessi livelli di
professionalità del settore profit.
 
 

107
 
 
RELAZIONE TECNICA
 
 
Articoli 1 – 11 (GARANZIA PER L’INCLUSIONE)
 
La Garanzia per l’inclusione è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed è riconosciuta,
a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità o
minorenne o con almeno sessant’anni di età.
La norma in esame prevede che i nuclei familiari al momento della presentazione della
richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il componente
che richiede la misura deve essere cumulativamente:
cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno
cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
residente in Italia;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve
essere in possesso congiuntamente di:
un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 7.200;
un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui
moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa
di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di euro 150.000, non superiore
ad euro 30.000;
 

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un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una
soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo
familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di
ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali
sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione
di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave
o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.
Sono inoltre previsti ulteriori limitazioni riferite al possesso di beni durevoli (autoveicoli,
motoveicoli e imbarcazioni da diporto) e in base ad eventuali disposizioni di natura
cautelare.
La scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementata come segue:
0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura (presenza di soggetti con
età inferiore a 3 anni ovvero di componenti con disabilità grave o non
autosufficienti);
0,4 per ciascun altro componente ultrasessantenne o con disabilità;
0,15 per ciascun minore di età, fino al secondo
0,10 per ciascun minore di età, oltre il secondo.
La scala ha un massimo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in
condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Il figlio maggiorenne non convivente
con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età
inferiore a 30 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato
o in unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, e non ha figli.
Il beneficio economico su base annua consiste in una integrazione del reddito familiare
fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala
di equivalenza. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito
dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente
registrato, per un importo pari al canone di locazione e fino a un massimo di 3.360 euro
l’anno (tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia del reddito familiare).
 

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Per quanto riguarda la durata, la norma prevede che il beneficio sia erogato mensilmente
per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa
sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. È inoltre previsto che a
decorrere dall’anno 2026, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell’ISEE,
del reddito familiare, siano adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della
vita.
In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il
nucleo familiare nel corso dell’erogazione della Garanzia per l’inclusione, il maggior
reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico,
entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Sono comunicati all’INPS
esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio
economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il
maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. L’avvio dell’attività di
lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie.
Al fine di favorire l’autoimprenditorialità, ai beneficiari che avviano un’attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di
fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari
a sei mensilità della prestazione, nei limiti di 500 euro mensili.
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari della Garanzia per l’inclusione con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche
mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi,
l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo
di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. È
anche riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un periodo
massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal
versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori

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110
 
di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a
4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari della Garanzia per l’inclusione, alle
agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto,
per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante
l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo
pari al 30% del valore massimo dell’esonero contributivo sopra riportato.
 
VALUTAZIONE DELLA GARANZIA PER L’INCLUSIONE
 
Al fine di stimare gli oneri derivanti dall’attivazione della nuova misura denominata
Garanzia per l’inclusione, è stata presa in considerazione la platea dei beneficiari di Reddito
e Pensione di Cittadinanza del mese di dicembre 2022; tale platea è il sottostante della
stima della base tecnica di riferimento utilizzata nella valutazione.
Per tener conto dell’ampliamento del requisito legato alla residenza stabilito in cinque anni
anziché in dieci come per RDC/PDC, a partire da dati ISTAT, si è stimato in 1,60 il
moltiplicatore da applicare all’attuale platea di stranieri percettori per tenere conto del
nuovo requisito.
Applicando le condizioni previste dalla nuova normativa e sopra elencate, la base tecnica
finale di riferimento da utilizzare nella valutazione è la seguente:
 
 
 
N. di componenti N. di nuclei
1 222.000
2 160.000
3 140.000
4 105.000
5 o più 64.000
Totale 691.000
Garanzia per l’inclusione
 

111
 
Per tener conto dell’adeguamento, previsto dal 2026, degli importi del beneficio
economico, delle relative soglie dell’ISEE e del reddito familiare, sono state utilizzate le
ipotesi di sviluppo economico-finanziario individuate nell’ambito della Conferenza dei
Servizi interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero
dell’Economia e delle Finanze) del 6 ottobre 2022 e cioè un valore dell’inflazione pari al
2% annuo. Per quanto riguarda la rivalutazione dei redditi 2024 presi a riferimento per la
quantificazione dei costi dell’esonero contributivo, essi sono rivalutati secondo la nota di
aggiornamento del DEF del 3,2% nel 2025 (retribuzioni lorde globali intera economia) e
poi si è assunta una base tecnica dell’1%.
La base tecnica è stata altresì utilizzata per ripartire i nuclei tra percettori di integrazione
per affitto e non percettori di integrazione per affitto.
Per la quantificazione degli oneri a partire dall’anno 2024 si è proceduto come segue:
i nuclei sono stimati pari a 709.000 in media annua per l’anno 2024; infatti oltre
alla generazione iniziale (691.000), il cui ingresso nella misura è stato previsto
scaglionato nei primi tre mesi dell’anno, sono stati ulteriormente previsti ingressi
pari a circa 27mila al mese nei mesi successivi, ribassati in modo graduale
nell’arco dei successivi 36 mesi fino al raggiungimento di un numero costante
pari a 10mila unità al mese. La permanenza dei nuclei nella misura tiene conto di
un’uscita media mensile pari al 2% in tutti i mesi a eccezione di febbraio (5%) e
del mese successivo alle sospensioni di un mese previste dalla norma (15%). Tali
parametri sono stati ricavati dall’andamento dei nuclei percettori del Reddito di
cittadinanza.
 
 

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Per il calcolo degli oneri derivanti dall’esonero contributivo per chi assume percettori della
Garanzia per l’inclusione previsto dalla norma si è determinato il costo a partire dal 2024.
Si ipotizzato un numero di assunzioni pari a 20 mila/anno per i contratti a tempo
indeterminato e 50 mila/anno per i contratti a tempo determinato e stagionali.
L’imponibile medio di riferimento è stato assunto pari a 15mila euro nel 2024, con
un’aliquota media a carico del datore di lavoro del 31%; per le assunzioni a tempo
determinato e stagionale è stato assunto un orizzonte lavorativo pari a sei mesi. Di seguito
gli effetti finanziari derivanti (i due prospetti sono uno per il datore di lavoro e l’altro per
il lavoratore) che ricomprendono anche i costi della previsione normativa di cui alle
agenzie per il lavoro.
 
Anno
Numero nuclei
media annua
Spesa annua
2024 709.000 5.337,3
2025 724.000 5.444,5
2026 673.000 5.153,7
2027 685.000 5.333,9
2028 668.000 5.289,3
2029 631.000 5.082,1
2030 609.000 4.993,0
2031 605.000 5.047,8
2032 578.000 4.909,8
2033 572.000 4.940,5
Garanzia per l’inclusione
Proiezione decennale del numero medio dei nuclei e della spesa annua
(Importi in milioni di euro)
 

113
 
 
 
 
 
 
Tempo indeterminato
Tempo
determinato
+
stagionali
2024 -46,5 -38,8 -85,3 -85,3
2025 -141,0 -59,4 -200,4 32,6 -167,8
2026 -190,9 -60,4 -251,3 63,2 -188,1
2027 -193,9 -61,0 -254,9 64,6 -190,3
2028 -195,8 -61,6 -257,4 57,9 -199,5
2029 -197,8 -62,2 -260,0 58,3 -201,7
2030 -199,8 -62,8 -262,6 58,9 -203,7
2031 -201,7 -63,5 -265,2 59,5 -205,7
2032 -203,8 -64,1 -267,9 60,1 -207,8
2033 -205,8 -64,7 -270,5 60,7 -209,8
Garanzia per l’inclusione. Incentivi all’assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali
( + effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica )
(Importi in milioni di euro)
Anno
Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali
— Datore di lavoro —
Effetti fiscali
Effetti
finanziari al
netto degli
effetti fiscali
Tempo indeterminato
Tempo
determinato
+
stagionali
Totale
2024 -25,3 -11,5 -36,8 5,5 -31,3
2025 -59,4 -17,6 -77,0 11,6 -65,4
2026 -74,5 -17,9 -92,4 13,9 -78,5
2027 -75,6 -18,1 -93,7 14,1 -79,6
2028 -76,3 -18,3 -94,6 14,2 -80,4
2029 -77,1 -18,4 -95,5 14,3 -81,2
2030 -77,8 -18,6 -96,4 14,5 -81,9
2031 -78,6 -18,8 -97,4 14,6 -82,8
2032 -79,4 -19,0 -98,4 14,8 -83,6
2033 -80,2 -19,2 -99,4 14,9 -84,5
Garanzia per l’inclusione. Incentivi all’assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali
( + effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica )
(Importi in milioni di euro)
Anno
Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali
— Lavoratore —
Effetti fiscali
Effetti
finanziari al
netto degli
effetti fiscali
 

114
 
In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il
nucleo familiare nel corso dell’erogazione della prestazione, il maggior reddito da lavoro
percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite
massimo di tremila euro lordi annui. In riferimento alle considerazioni sopra esposte si è
quantificato in cinquantacinquemila il numero di percettori che potrebbero nel 2024
stipulare contratti di lavoro tali da utilizzare il beneficio. Assumendo come orizzonte
temporale di durata del beneficio con il nuovo calcolo in media 4 mesi, stimando un
importo medio mensile della prestazione maggiore in media di 200 euro rispetto a quello
che sarebbe percepito a normativa vigente, il maggior onere annuo è stimato in 44 milioni
di euro.
Dall’anno 2024, per l’incentivo legato all’autoimprenditorialità è stimato un onere annuo
di 0,9 milioni di euro (300 soggetti, a cui è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio
addizionale pari a sei mensilità della prestazione, nei limiti di 500 euro mensili, qui
prudenzialmente considerati tutti erogati).
Al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari della Garanzia per l’inclusione, alle
agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto,
per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante
l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo
pari al 30% del valore massimo dell’esonero contributivo sopra riportato. Per la stima
dell’onere si è ipotizzato che il 20% delle assunzioni avvenga per il tramite delle agenzie
per il lavoro e pertanto considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi
si valuta in circa 5,2 milioni di euro l’onere annuo.
 
 
 
 
 
 
 
 

115
 
Di seguito il prospetto riassuntivo degli oneri derivanti dall’applicazione del
complesso di tutte le norme esaminate per Garanzia per l’inclusione.
 
 
 
Art. 12 – PRESTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO – PAL e altre
misure per l’anno 2023
 
I beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 313, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, che, al momento della scadenza nel corso del 2023 del periodo
massimo di sette mesi di fruizione del beneficio, abbiano sottoscritto il patto per il lavoro
e siano inseriti in misure di politica attiva del lavoro, possono chiedere dal 1° settembre
2023 l’erogazione di una Prestazione di Accompagnamento al Lavoro, denominata
“PAL”.
Il beneficio economico della PAL è composto da una indennità mensile di 350 euro per
ciascun richiedente, nel limite massimo della precedente misura per nucleo familiare di
appartenenza. Tenendo conto che la PAL è rivolta a coloro che hanno sottoscritto il Patto
per il Lavoro e tenendo altresì conto degli adempimenti amministrativi si stima in 213 mila
Anno
Garanzia per
l’inclusione
Esonero
contributivo* al
lordo degli
effetti fiscali
Esonero
contributivo* al
netto degli effetti
fiscali
Auto
imprenditorialità
Franchigia
3.000 euro
Totale al lordo
degli effetti
fiscali
Totale al netto
degli effetti fiscali
2024 -5.337,3 -127,2 -121,7 -0,9 -44,0 -5.509,4 -5.503,9
2025 -5.444,5 -282,7 -236,5 -0,9 -44,0 -5.772,1 -5.725,9
2026 -5.153,7 -349,0 -270,7 -0,9 -44,0 -5.547,6 -5.469,3
2027 -5.333,9 -353,9 -274,0 -0,9 -44,0 -5.732,7 -5.652,8
2028 -5.289,3 -357,5 -284,2 -0,9 -44,0 -5.691,7 -5.618,4
2029 -5.082,1 -361,0 -287,1 -0,9 -44,0 -5.488,0 -5.414,1
2030 -4.993,0 -364,5 -289,9 -0,9 -44,0 -5.402,4 -5.327,8
2031 -5.047,8 -368,2 -292,9 -0,9 -44,0 -5.460,9 -5.385,6
2032 -4.909,8 -372,0 -295,8 -0,9 -44,0 -5.326,7 -5.250,5
2033 -4.940,5 -375,6 -298,7 -0,9 -44,0 -5.361,0 -5.284,1
*Totale esoneri datori di lavoro, lavoratori, agenzie per il lavoro
Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica
( + effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica )
(Importi in milioni di euro)

*BRPAGE*

116
 
le persone, appartenenti a 154 mila nuclei, che potranno beneficiare della PAL per un
numero medio di mesi pari a 3,7 per una spesa complessiva di 276 milioni di euro.
L’articolo 14 della norma in esame, al comma 5, prevede che il limite temporale di 7 mesi
per il 2023 per i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, non si applica quando i beneficiari sono stati presi in carico dai servizi sociali, in
quanto non attivabili al lavoro. Il proseguo del Reddito di cittadinanza avverrà fino al 31
dicembre 2023. Tale platea è stimata in 191 mila nuclei, con importo medio del Reddito
di cittadinanza di 543 euro, per un numero medio di mesi pari a 3,7 e una conseguente
spesa complessiva di 384 milioni di euro.
***
Di seguito il prospetto riassuntivo degli oneri derivanti dall’applicazione del
complesso di tutte le norme esaminate.
 
 
 
Art. 13 (GARANZIA PER L’ATTIVAZIONE LAVORATIVA – GAL)
 
Anno
Garanzia per
l’inclusione: totale al
netto degli effetti fiscali
Garanzia per
l’attivazione lavorativa:
totale al netto degli
effetti fiscali
Altre misure per l’anno
2023
TOTALE
2023 -660,0 -660,0
2024 -5.503,9 -2.186,6 -7.690,5
2025 -5.725,9 -830,0 -6.555,9
2026 -5.469,3 -621,9 -6.091,2
2027 -5.652,8 -604,4 -6.257,2
2028 -5.618,4 -625,2 -6.243,6
2029 -5.414,1 -629,9 -6.044,0
2030 -5.327,8 -641,7 -5.969,5
2031 -5.385,6 -653,5 -6.039,1
2032 -5.250,5 -665,8 -5.916,3
2033 -5.284,1 -678,3 -5.962,4
Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica
( + effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica )
(Importi in milioni di euro)
 

117
 
Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione
sociale e lavorativa, che fanno parte di nuclei familiari che non hanno i requisiti per
accedere alla Garanzia per l’Inclusione, è istituita, dal 1° gennaio 2024, la Garanzia per
l’attivazione lavorativa (GAL), quale misura di sostegno economico per l’attivazione
lavorativa.
La GAL è riconosciuta alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con
un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui. La GAL può
essere riconosciuta, per ciascun nucleo familiare come definito dall’articolo 2, comma 5,
ad un massimo di due persone, fermo restando il valore dell’ISEE di cui sopra. La GAL è
incompatibile con la Garanzia per l’Inclusione e con ogni altro strumento pubblico di
integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
Il beneficio economico è pari ad un importo mensile di 350 euro, erogato per dodici
mensilità, senza possibilità di rinnovo. Il beneficio economico, per il secondo richiedente,
nell’ambito nel medesimo nucleo familiare, è pari a euro 175 euro.
Si è proceduto a stimare per la GAL lo stesso schema di incentivi esaminati per Garanzia
inclusione.
 
VALUTAZIONE DELLA GARANZIA PER L’ATTIVAZIONE LAVORATIVA
(GAL)
 
Al fine di stimare gli oneri derivanti dall’attivazione della nuova misura denominata GAL,
è stata presa in considerazione la platea dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza del mese
di dicembre 2022; tale platea è il sottostante della stima della base tecnica di riferimento
utilizzata nella valutazione.
Per tener conto dell’ampliamento del requisito legato alla residenza stabilito in cinque anni
anziché in dieci come per RDC, a partire da dati ISTAT, si è stimato in 1,60 il
moltiplicatore da applicare all’attuale platea di stranieri percettori per tenere conto del
nuovo requisito.
Applicando le condizioni previste dalla nuova normativa e sopra elencate, la base tecnica
finale di riferimento da utilizzare nella valutazione è la seguente:
 

118
 
 
 
 
Per tener conto dell’adeguamento, previsto dal 2026, degli importi del beneficio
economico, delle relative soglie dell’ISEE e del reddito familiare, sono state utilizzate le
ipotesi di sviluppo economico-finanziario individuate nell’ambito della Conferenza dei
Servizi interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero
dell’Economia e delle Finanze) del 6 ottobre 2022 e cioè un valore dell’inflazione pari al
2% annuo. Per quanto riguarda la rivalutazione dei redditi 2024 presi a riferimento per la
quantificazione dei costi dell’esonero contributivo, essi sono rivalutati secondo la nota di
aggiornamento del DEF del 3,2% nel 2025 (retribuzioni lorde globali intera economia) e
poi si è assunta una base tecnica dell’1%.
Per la quantificazione degli oneri a partire dall’anno 2024 si è proceduto come segue:
i nuclei sono stimati pari a 426.000 in media annua per l’anno 2024; infatti oltre
alla generazione iniziale (420.000), il cui ingresso nella misura è stato previsto
scaglionato nei primi tre mesi dell’anno, sono stati ulteriormente previsti ingressi
pari a circa 15mila al mese nei mesi successivi, ribassati in modo graduale
nell’arco dei successivi 36 mesi fino al raggiungimento di un numero costante
pari a 10mila unità al mese. La permanenza dei nuclei nella misura tiene conto di
un’uscita media mensile pari al 2% in tutti i mesi a eccezione di febbraio (5%) e
del mese successivo alle sospensioni di un mese previste dalla norma (15%). Tali
parametri sono stati ricavati dall’andamento dei nuclei percettori del Reddito di
cittadinanza.
 
N. di componenti N. di nuclei
1 301.000
2 75.000
3 30.000
4 12.000
5 o più 2.000
Totale 420.000
 

119
 
 
 
Per il calcolo degli oneri derivanti dall’esonero contributivo per chi assume percettori della
GAL previsto dalla norma si è determinato il costo a partire dal 2024. Per il 2024 si
ipotizzato un numero di assunzioni pari a 25mila/anno per i contratti a tempo
indeterminato e 55mila/anno per i contratti a tempo determinato e stagionali, che dal 2025
diventano 6 mila e 13 mila rispettivamente. L’imponibile medio di riferimento è stato
assunto pari a 15mila euro nel 2024, con un’aliquota media a carico del datore di lavoro
del 31%; per le assunzioni a tempo determinato e stagionale è stato assunto un orizzonte
lavorativo pari a sei mesi. Di seguito gli effetti finanziari derivanti (i due prospetti sono
uno per il datore di lavoro e l’altro per il lavoratore) che ricomprendono anche i costi della
previsione normativa di cui alle agenzie per il lavoro.
 
Anno
Numero nuclei
media annua
Spesa annua
2024 426.000 2.043,7
2025 137.000 658,1
2026 105.000 515,5
2027 105.000 525,8
2028 105.000 536,3
2029 105.000 547,0
2030 105.000 558,0
2031 105.000 569,1
2032 105.000 580,5
2033 105.000 592,1
Garanzia per l’attivazione lavorativa (GAL)
Proiezione decennale del numero medio dei nuclei e della spesa annua
(Importi in milioni di euro)
 

120
 
 
 
 
 
 
Tempo indeterminato
Tempo
determinato
+
stagionali
Totale
2024 -58,1 -42,6 -100,7 -100,7
2025 -130,6 -31,7 -162,3 38,5 -123,8
2026 -101,5 -15,7 -117,2 46,2 -71,0
2027 -58,2 -15,9 -74,1 19,3 -54,8
2028 -58,7 -16,0 -74,7 9,9 -64,8
2029 -59,3 -16,2 -75,5 16,9 -58,6
2030 -59,9 -16,3 -76,2 17,1 -59,1
2031 -60,5 -16,5 -77,0 17,3 -59,7
2032 -61,1 -16,7 -77,8 17,5 -60,3
2033 -61,7 -16,8 -78,5 17,6 -60,9
GAL. Incentivi all’assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali
( + effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblic a )
(Importi in milioni di euro)
Anno
Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali
— Datore di lavoro —
Effetti fiscali
Effetti
finanziari al
netto degli
effetti fiscali
Tempo indeterminato
Tempo
determinato
+
stagionali
Totale
2024 -29,9 -12,6 -42,5 6,4 -36,1
2025 -48,1 -9,4 -57,5 8,6 -48,9
2026 -34,7 -4,7 -39,4 5,9 -33,5
2027 -21,9 -4,7 -26,6 4,0 -22,6
2028 -22,2 -4,7 -26,9 4,0 -22,9
2029 -22,4 -4,8 -27,2 4,1 -23,1
2030 -22,6 -4,8 -27,4 4,1 -23,3
2031 -22,8 -4,9 -27,7 4,2 -23,5
2032 -23,1 -4,9 -28,0 4,2 -23,8
2033 -23,3 -5,0 -28,3 4,2 -24,1
GAL. Incentivi all’assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali
( + effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblic a )
(Importi in milioni di euro)
Anno
Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali
— Lavoratore —
Effetti fiscali
Effetti
finanziari al
netto degli
effetti fiscali
 

121
 
 
Al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari della Garanzia per l’inclusione, alle
agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto,
per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante
l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo
pari al 30% del valore massimo dell’esonero contributivo sopra riportato. Per la stima
dell’onere si è ipotizzato che il 20% delle assunzioni avvenga per il tramite delle agenzie
per il lavoro e pertanto considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi
si valuta in 6,1 milioni di euro l’onere per il 2024 e in 1,5 milioni di euro l’onere dal 2025
in poi.
 
Di seguito il prospetto riassuntivo degli oneri derivanti dall’applicazione del
complesso di tutte le norme esaminate per la GAL.
 
 
Anno GAL
Esonero
contributivo* al
lordo degli
effetti fiscali
Esonero
contributivo* al
netto degli effetti
fiscali
Totale al lordo
degli effetti
fiscali
Totale al netto
degli effetti fiscali
2024 -2.043,7 -149,3 -142,9 -2.193,0 -2.186,6
2025 -658,1 -221,3 -171,9 -879,4 -830,0
2026 -515,5 -158,1 -106,4 -673,6 -621,9
2027 -525,8 -102,2 -78,6 -628,0 -604,4
2028 -536,3 -103,1 -88,9 -639,4 -625,2
2029 -547,0 -104,2 -82,9 -651,2 -629,9
2030 -558,0 -105,2 -83,7 -663,2 -641,7
2031 -569,1 -106,3 -84,4 -675,4 -653,5
2032 -580,5 -107,4 -85,3 -687,9 -665,8
2033 -592,1 -108,4 -86,2 -700,5 -678,3
*Totale esoneri datori di lavoro, lavoratori, agenzie per il lavoro
Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica
( + effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica )
(Importi in milioni di euro)
 

122
 
 
Art. 15
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica in
quanto meramente ordinamentale.
Art. 16
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica in
quanto interamente finanziata con le risorse già disponibili a legislazione vigente sul
bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Inoltre, la disposizione prevede che la stessa trovi applicazione nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili sul bilancio dell’Ispettorato, anche attraverso l’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione.
In altri termini l’Ispettorato nazionale del lavoro, nei limiti delle risorse disponibili a
proprio bilancio, anche in termini di avanzo di amministrazione, potrà dare corso alle
attività individuate dalla disposizione nonché alla stipula di contratti di somministrazione
di lavoro per un importo di spesa non superiore a 420.000 euro per l’anno 2023 e a 840.000
per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il personale somministrato sarà inquadrato in massima parte quale funzionario (Area III,
F1). Tenuto conto degli oneri relativi a tale inquadramento e dei costi legati alla
somministrazione (5-18%) la spesa massima di 840.000 euro potrà consentire,
indicativamente, l’utilizzo di un numero pari a 17 unità di personale.
Art. 17
La disposizione non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica atteso che
l’eventuale impiego del personale ispettivo potrà avvenire attraverso l’utilizzo delle risorse
già a disposizione dell’Ispettorato nazionale de lavoro.
Art. 18
La disposizione non produce alcun nuovo o ulteriore onere per la finanza pubblica, atteso
che prevede esclusivamente l’utilizzo di somme già nel bilancio dell’INL, ossia l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione disponibile, a partire da quello effettivamente realizzato al
2022.
Art. 19
 

123
 
L’andamento delle denunce di infortunio per eventi mortali accaduti a studenti delle scuole
o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative
per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, per gli anni dal 2018
al 2022 è quello riportato nelle tabelle A e B.
 
Tabella A DENUNCE D’INFORTUNIO DI STUDENTI DI SCUOLE PUBBLICHE
STATALI
 
Denunce in complesso
Di cui mortali
Modalità di
accadimento
2018
2019
2020
2021
2022*
2018
2019
2020
2021
2022*
In itinere
1.888
2.326
754
1.400
1.881
1
1
2
2
1
In occasione
di lavoro
75.657
76.554
22.786
38.621
58.718
1
4
3
0
3
TOTALE
77.545
78.880
23.540
40.021
60.599
2
5
5
2
4
(*) anno 2022 aggiornato al 31.12.2022
 
Tabella B DENUNCE D’INFORTUNIO DI STUDENTI DI SCUOLE PRIVATE E
PUBBLICHE NON STATALI
 
Denunce in complesso
Di cui mortali
Modalità di
accadimento
2018
2019
2020
2021
2022*
2018
2019
2020
2021
2022*
In itinere
49
58
9
38
58
0
0
0
0
0
In occasione
di lavoro
2.965
3.159
3.112
2.892
2.905
0
0
0
0
0
TOTALE
2.941
2.963
944
1.772
2.084
0
0
0
0
0
(*) anno 2022 aggiornato al 31.12.2022
 
L’andamento degli infortuni accaduti a studenti nell’ambito dei percorsi di alternanza
scuola lavoro, ora percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) è
disponibile solo dal 2021.

*BRPAGE*

124
 
I dati sono riportati nella tabella C:
Tabella C DENUNCE D’INFORTUNIO DI STUDENTI IN ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO (PCTO)
 
Denunce in complesso
di cui mortali
Modalità di accadimento
2021
2022
2021
2022 (*)
In itinere (**)
31
162
0
0
In occasione di lavoro
225
1.941
1
2
Totale
256
2.103
1
2
 
Le tabelle del tribunale di Milano riportano per l’anno 2021 una liquidazione per danno
non patrimoniale causato dalla perdita di un figlio, compresa tra 168.500 e 336.500 euro.
Le stesse tabelle per l’anno 2022, avendo cambiato metodologia di calcolo (basata ora su
un valore punto di 3.365 euro, ottenuto come rapporto tra 336.500 euro e 100), prevedono
tre livelli di risarcimento e precisamente un risarcimento minimo pari a 249 mila euro, uno
medio di 299 mila euro e un risarcimento massimo di 336.500 euro.
Ciò premesso, al fine di disporre di una dotazione finanziaria del Fondo adeguata, si
ipotizza una media di circa 6 infortuni mortali all’anno e una misura del sostegno
economico per infortunio rapportato all’importo massimo del risarcimento previsto dalle
tabelle di Milano.
Utilizzando i criteri di cui sopra si stima in 2 milioni di euro la dotazione annuale del
Fondo.
 
Art. 20
La proposta normativa amplia l’estensione dell’assicurazione obbligatoria oltre i limiti
tracciati dall’art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, tenuto conto dell’evoluzione del quadro normativo del sistema nazionale di
istruzione e formazione, superando altresì il limite oggi previsto per la tutela ai soli
infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico–scientifiche, esercitazioni pratiche o
esercitazioni di lavoro, comprendendo così anche gli infortuni occorsi in occasione delle
 

125
 
lavorazioni rischiose previste dall’art.1 del Testo Unico. Tale copertura si configura come
“rischio in aula”.
Nella stima dell’onere complessivo della copertura assicurativa (copertura vigente ed
estensione della tutela) non sono state effettuate valutazioni aggiuntive per i “percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), introdotti con la legge 30
dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), in sostituzione dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro, nell’ipotesi che i PCTO attualmente possano essere considerati pienamente
attuati e quindi con le eventuali relative prestazioni già presenti tra gli oneri vigenti.
La gestione assicurativa della scuola statale
I docenti e gli alunni/studenti della scuola statale sono assicurati contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali mediante il sistema della Gestione per Conto dello Stato
di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., con le modalità previste dal D.M. 10 ottobre 1985.
Gli Enti che assicurano i propri dipendenti attraverso la Gestione per Conto dello Stato
non pagano un premio assicurativo all’Inail, ma rimborsano all’Istituto le prestazioni da
quest’ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative,
oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione.
La platea degli assicurati, comprensiva degli alunni della scuola dell’infanzia, è costituita
da circa 10 milioni di persone.
Per il calcolo del numero degli alunni/studenti si è fatto riferimento al documento
pubblicato dal Ministero dell’Istruzione – Focus “Principali dati della scuola – Avvio Anno
Scolastico 2022/2023” – e ai dati sugli studenti iscritti alle università statali e agli istituti
AFAM pubblicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, riferiti all’anno accademico
2021/2022. Nel computo sono stati considerati anche gli studenti dei corsi post
universitari (specializzazioni, master e dottorati) e post diploma degli istituti AFAM
(master e specializzazioni).
Per il calcolo del numero dei docenti si è fatto riferimento al documento sopra citato
pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e al numero di tutti i docenti universitari (docenti
di ruolo, ricercatori a tempo determinato, docenti a contratto e titolari di assegni di ricerca)
presenti negli atenei statali nel 2021 e a tutti i docenti degli istituti AFAM (docenti di ruolo,
docenti a contratto e a tempo determinato) per l’anno accademico 2021/2022, ad
 

126
 
esclusione di quelli degli istituti legalmente riconosciuti (dati pubblicati dal Ministero
dell’Università e della Ricerca).
 
Tabella 1 – Numero medio degli assicurati per tipologia
 
 
 
 
 
Il “rischio in aulaper i docenti della scuola statale
La stima della maggiore spesa per il “rischio in aulaè stata effettuata facendo riferimento
ai rischi corsi dagli assicurati della gestione “Industria, Commercio e Servizidel settore
terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all’istruzione (dalle scuole dell’infanzia
all’università), voce di lavorazione 0611 del settore terziario.
Nell’effettuare la valutazione si è tenuto conto dell’assenza di copertura assicurativa da
parte dell’Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea della Gestione per
Conto dello Stato.
Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua pari a 24.548 euro
(retribuzione media annua del grande gruppo tariffario 0 per l’anno 2021, riportata al 2022
con l’ipotesi di crescita delle retribuzioni unitarie dell’industria) e abbattendo l’esposizione
annua al rischio del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione
(palestra, laboratori, ecc.).
 

127
 
La maggiore spesa per la copertura del rischio in aula, nel primo anno di applicazione, è
stimata in circa 3,9 milioni di euro.
Nel momento in cui dovesse entrare in vigore l’estensione della tutela assicurativa,
l’importo delle rendite in pagamento sarà inizialmente riferito alle sole rate di rendita della
prima generazione di inabili e superstiti e poi aumenterà di anno in anno con l’ingresso
nel portafoglio delle rendite delle generazioni successive. Si stima che l’aumento annuo di
tutte le prestazioni (una tantum e rendite) nei primi dieci anni di applicazione sia
mediamente pari a circa 478.000 euro, sia per effetto dell’ingresso delle nuove rendite di
ogni generazione che per la rivalutazione annua delle prestazioni, fino a quando non si
giungerà ad una situazione di stabilità, anche in conseguenza delle cessazioni delle rendite
che entreranno in portafoglio.
Per i docenti la proposta prevede anche la copertura assicurativa del rischio di infortunio
in itinere, garantendo fondamento normativo all’estensione della tutela assicurativa dei
docenti, sinora affermata solo in via interpretativa.
La maggiore spesa nel primo anno di applicazione della copertura in itinere è stimata,
sempre con riferimento alla voce tariffaria relativa all’istruzione della gestione “Industria,
Commercio e Servizidel settore terziario, in circa 6,2 milioni di euro. Come nel caso della
copertura per “rischio in aula”, l’importo è destinato ad incrementarsi di anno in anno
mediamente di circa 430.000 euro (primi dieci anni di applicazione).
Nel complesso la maggiore spesa per la copertura del “rischio in aulae del rischio di
infortunio in itinere è stata valutata in circa 10,1 milioni di euro. Si stima che tale importo
si incrementerà, in media, di anno in anno di circa 908.000 euro (primi dieci anni di
applicazione) fino a quando non si giungerà ad una situazione di stabilità.
Il “rischio in aulaper gli alunni/studenti della scuola statale
La stima del maggiore onere per il “rischio in aula”, come per i docenti, è stata effettuata
facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione “Industria, Commercio e
Servizidel settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all’istruzione.
Si precisa che per la valutazione non si è tenuto conto della copertura assicurativa da parte
dell’Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea e che la copertura delle
 

128
 
quote integrative delle rendite dirette e quella delle rendite a superstite è stata ipotizzata
soltanto su una quota di studenti universitari pari al 10%.
Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua di riferimento pari
a 17.780,70 euro (minimale di rendita in vigore dal 1 luglio 2022).
Per gli alunni/studenti dalla scuola primaria all’università, l’esposizione al rischio,
ipotizzata per 9 mesi l’anno, è stata abbattuta del 10% per tenere conto delle attività già
coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.).
Per gli alunni della scuola dell’infanzia l’esposizione al rischio è stata ipotizzata per 11 mesi
l’anno.
Nel complesso, la maggiore spesa per la copertura del “rischio in aula degli
alunni/studenti dalla scuola d’infanzia all’università, nel primo anno di applicazione, è
stimata pari a circa 19,9 milioni di euro.
L’importo è destinato ad incrementarsi in media di anno in anno di circa 2,2 milioni di
euro (primi dieci anni di applicazione), sia per effetto dell’ingresso delle nuove rendite di
ogni generazione che per la rivalutazione annua delle prestazioni, fino a quando non si
giungerà ad una situazione di stabilità, anche in conseguenza delle cessazioni delle rendite
che entreranno in portafoglio.
Le spese di amministrazione, per accertamenti medico-legali e per prestazioni
integrative
Per le spese di amministrazione e per quelle relative agli accertamenti medico-legali e alle
prestazioni integrative è stata effettuata la valutazione ipotizzando una frequenza di
denunce di eventi lesivi analoga a quella rilevata per la voce tariffaria relativa all’istruzione
della gestione “Industria, Commercio e Servizidel settore terziario.
Nel caso dei docenti, la frequenza è stata calcolata comprendendo gli infortuni in itinere e
abbattendo del 10% l’esposizione al rischio di infortunio, per i soli casi in occasione di
lavoro, per tenere conto di una stima delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es.
laboratori e palestra).
Alla frequenza delle denunce per gli alunni/studenti dalla primaria all’università è stato
applicato un abbattimento per tenere conto della minore esposizione al rischio in termini
 

129
 
temporali (9 mesi su 12) e delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori
e palestra), ipotizzate in media pari al 10%.
Alla frequenza delle denunce per gli alunni della scuola di infanzia è stato applicato un
abbattimento per tenere conto della sola minore esposizione al rischio in termini temporali
(11 mesi su 12).
Sulla base del costo unitario applicato a ciascuna denuncia è stato valutato l’onere,
separatamente per docenti e alunni/studenti, che si ritiene possa essere addebitato per
tutte le denunce di eventi lesivi, comprese quelle che vengono già presentate all’Istituto.
All’onere così ottenuto, per tutta la platea assicurata, ad eccezione degli alunni della scuola
dell’infanzia, è stato sottratto l’importo attualmente addebitato alla gestione per il
complesso delle denunce presentate in media ogni anno.
Nel caso dei docenti si stima che l’onere aggiuntivo, dovuto alle denunce presentate in
seguito all’ampliamento delle coperture, sia pari a circa 1,99 milioni di euro.
Nel caso degli alunni/studenti dalla scuola dell’infanzia all’università, invece l’onere
aggiuntivo per le spese connesse alle denunce di infortunio è stimato pari a 12,6 milioni di
euro.
Non si è ritenuto opportuno assegnare i maggiori costi di amministrazione per la gestione
delle nuove rendite in portafoglio, dovute alla revisione normativa, in quanto queste ultime
verranno costituite gradualmente nel corso degli anni.
 
Riepilogo degli oneri per le coperture assicurative di docenti e alunni/studenti
della scuola statale
In conclusione, tenendo conto della copertura assicurativa per “rischio in aula per
alunni/studenti e docenti e della copertura degli infortuni in itinere solo per i docenti,
l’onere complessivo, comprensivo anche delle coperture attualmente vigenti, è valutato in
circa 185,4 milioni di euro (tabella 2).
Tabella 2 Oneri vigenti e maggiore spesa per estensione della copertura
assicurativa nel primo anno di applicazione distinta per tipologia di assicurato –
Importi in milioni di euro
 
 

130
 
 
 
La spesa aggiuntiva a carico della gestione, nel primo anno di applicazione delle nuove
coperture, è stimata in circa 44,6 milioni di euro, come riportato in tabella 3.
Nei primi dieci anni di applicazione dell’ampliamento delle coperture assicurative, si stima
un onere aggiuntivo per rischio in aula di docenti e alunni/studenti quantificato tra un
minimo di 44,6 milioni di euro per l’anno 2023 ed un massimo di 76,1 milioni di euro per
l’anno 2032.
Lo sviluppo decennale della spesa aggiuntiva è stato effettuato facendo riferimento alla
stima della variazione dell’inflazione e delle retribuzioni unitarie dell’industria. Dal 2027 al
2032 i due parametri (inflazione e variazione delle retribuzioni unitarie) sono stati
ipotizzati costanti, ciascuno pari al corrispondente valore del 2026.
 
Tabella 3 – Maggiore spesa annua per l’estensione della tutela assicurativa distinta
per tipologia di assicurato e di copertura – Importi in milioni di euro
 
 

131
 
 
 
Art. 21
Nell’ambito delle iniziative finalizzate al miglioramento delle prestazioni economiche per
infortunati e tecnopatici, si ipotizza la variazione della disciplina di Danno Biologico
mediante l’aggiornamento del punto base unitario per il calcolo degli indennizzi in capitale
di danno biologico e innalzamento della componente di danno biologico della rendita
annua.
 
Si descrivono di seguito le modalità tecniche di costruzione del nuovo Punto Inail e si
valutano gli oneri aggiuntivi per l’Istituto, per il primo decennio di applicazione decorrente
dal 1/1/2023.
 
Indennizzi Danno biologico
Il d.lgs 38/2000 (art. 13) ha definito il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica,
suscettibile di valutazione medico legale, della persona ed ha stabilito che la menomazione
conseguente alla lesione fosse indennizzata con una nuova prestazione economica in
sostituzione della rendita per inabilità permanente di cui all’art. 66 del Testo Unico.
Tale prestazione prevede:
 
a. nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%;
b. indennizzo una tantum in capitale del solo danno biologico per gradi compresi tra il
6% ed il 15%, di natura a-reddituale, in quanto la menomazione in sé produce lo
stesso pregiudizio per tutti gli esseri umani;

 

 

132
 
c. indennizzo in rendita per gradi pari o superiori al 16%, composto da una quota per
danno biologico, anch’essa di natura a-reddituale e pertanto uguale per tutti a parità
del grado di invalidità riconosciuto in sede di valutazione medico-legale, e da una
quota per danno patrimoniale.
 
La “Tabella di indennizzo danno biologico in capitale“, pubblicata con il dm 12 luglio 2000, è
stata costruita secondo il Metodo Tabellare, basato sul sistema del «punto variabile» in
funzione del grado di invalidità e dell’età del danneggiato.
Ispirandosi ai criteri utilizzati dai Tribunali italiani, tra i quali quello del Foro di Genova
legato al cosiddetto “Metodo del triplo della pensione sociale
1
, la tabella Inail è stata costruita
utilizzando le basi tecniche demografiche ed attuariali specifiche dell’Istituto vigenti nel
2000.
La metodologia di costruzione della tabella di indennizzo è partita dalla definizione, sulla
base di opportune valutazioni medico-legali, del punto base annuale unitario per la classe
iniziale di indennizzo (grado di inabilità 6% – classe di età “fino a 20”). Estato, quindi,
determinato il relativo valore capitale (Punto Inail) moltiplicando il punto base annuale per
un’annualità vitalizia, definita sulla base della speranza di vita implicita nei coefficienti di
capitalizzazione vigenti all’epoca
2
e un tasso tecnico pari al 4,5%.
La tabulazione degli indennizzi per grado di inabilità e classi di età è avvenuta:
per quanto riguarda la gravità della menomazione, aumentando il punto base
annuale unitario in misura progressiva per ogni grado percentuale fino al 15%;
per quanto riguarda l’età del danneggiato, modulando gli importi in undici classi
quinquennali sulla base dell’andamento della speranza di vita riscontrata nelle
tavole di mortalità di esperienza Inail.
Con il dm 22 novembre 2016, sono entrate in vigore le nuove Tabelle dei coefficienti di
capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti”.
 
 
1
La pensione sociale nel 1999 ammontava a circa 500.000 lire, corrispondenti a 258 euro.
2
dm 24 maggio 2000 pubblicato su G.U. n. 133 del 9 giugno 2000.

*BRPAGE*

 

133
 
L’entrata in vigore dei nuovi coefficienti di capitalizzazione, calcolati sulla base di un tasso
tecnico pari al 2,5%
3
e tavole di mortalità aggiornate, ha comportato la revisione delle
tabelle di indennizzo danno biologico in capitale, con specifico riferimento al Punto Inail
calcolato, come sopra descritto, in termini di valore capitale.
Il dm n. 45 del 23 aprile 2019 ha approvato, per il triennio 2019-2021, la nuova “Tabella di
indennizzo del danno biologico in capitale”, applicabile a tutti gli infortuni verificatisi e le malattie
professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.
La costruzione tecnica della suddetta tabella è partita dal presupposto di invarianza del
punto base unitario annuale definito nel 2000; a partire da tale punto base, è stato calcolato
il nuovo Punto Inail in valore capitale utilizzando la speranza di vita desunta dalle nuove
tavole di mortalità. Inoltre, per recepire gli adeguamenti straordinari riconosciuti a norma
del dm 27 marzo 2009 (8,68%) e del dm 14 febbraio 2014 (7,57%), il Punto Inail è stato
rivalutato; gli indennizzi tabellati comprendono dunque gli adeguamenti previsti dai citati
decreti e si rivalutano annualmente, a partire dal 1° luglio 2016, a norma della legge 28
dicembre 2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016).
L’art. 13 del d.lgs. 38/2000 ha stabilito, per le menomazioni dal 16% in poi, l’erogazione
di una rendita vitalizia, anch’essa di natura a-reddituale e pertanto uguale per tutti a parità
del grado di invalidità riconosciuto in sede di valutazione medico-legale.
Anche per questa tipologia di indennizzi, gli importi sono crescenti con l’ammontare del
grado di invalidità per tenere conto del più intenso valore invalidante della menomazione,
con incrementi differenziati in relazione alla diversa compromissione dell’efficienza
psicofisica del soggetto.
Trattandosi di indennizzi in rendita, l’introduzione dei nuovi coefficienti di
capitalizzazione, di cui al dm 22 novembre 2016, non ha influito in alcun modo sulla
quantificazione degli indennizzi per menomazioni con gravità superiore al 15%.
Pertanto, gli importi degli indennizzi in rendita sono rimasti quelli pubblicati nella “Tabella
Indennizzo Danno Biologico – indennizzo in renditaallegata al dm 12 luglio 2000. Gli importi
tabellati sono, comunque, incrementati per recepire gli adeguamenti straordinari previsti
 
 
3
Adottato, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Inail n.287 del 25 luglio 2007.
 

134
 
dal dm 27 marzo 2009 e dal dm 14 febbraio 2014 e si rivalutano annualmente, a partire
dal 1° luglio 2016, a norma della Legge di Stabilità 2016.
 
Nuovo Punto Inail
La presente proposta di variazione normativa prevede l’adeguamento degli indennizzi di
danno biologico, sia in capitale che in rendita, innalzando il punto base unitario,
aggiornando i valori del 2000 che erano basati sull’importo dell’assegno sociale stabilito
nel 1999.
L’importo dell’assegno sociale, erogato dall’Inps
4
, per l’anno 2022 è pari a 469,03
euro mensili, per 13 mensilità. A partire dall’importo aggiornato dell’assegno sociale, il
Punto Inail per la classe di indennizzo (grado di inabilità 6% – classe di età “fino a 20”) è
stato calcolato arrotondando per eccesso il triplo del suddetto assegno e dunque posto
pari a 1.600,00 euro (contro i 1.230,69 euro della tabella vigente che, rivalutati con l’8,68%
e il 7,57% diventano 1.430,68 euro); di conseguenza il Punto base unitario passa dal
precedente valore di 38,68 euro per una menomazione del 6%, a 50,00 euro, ottenuto
come rapporto tra il Punto Inail di 1.600 euro e il valore dell’annualità vitalizia (31,8173)
5
.
A partire dal Punto Inail così definito è stato possibile costruire le nuove tabelle di
indennizzo del danno biologico in capitale e in rendita che saranno così strutturate:
 
Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale: la tabella di indennizzo per i gradi di
menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16% si presenta come una tabella
a “doppia entrata”: l’importo dell’indennizzo una tantum in capitale è individuato
dall’incrocio tra la riga del grado accertato in sede di valutazione dei postumi
permanenti e la colonna della classe di età;
Tabella di indennizzo del danno biologico in rendita: la tabella prevede la tabulazione, per
le menomazioni permanenti di grado pari o superiore al 16%, degli indennizzi in
rendita in funzione del solo grado percentuale di inabilità.
 
 
4
Prestazione economica erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi
inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
5
Annualità vitalizia su testa di 16 anni (Tavola di mortalità Inail 2016, normativa del danno biologico, classe di grado 16%-60%; tasso
tecnico 2,5%)
 

135
 
 
Le nuove tabelle di indennizzo
L’ipotesi di variazione normativa, contemplando la variazione del Punto Inail sia per gli
indennizzi in capitale che per quelli in rendita, comporta la revisione della “Tabella di
indennizzo del danno biologico in capitalepubblicata con dm n. 45 del 23 aprile 2019 e della
“Tabella indennizzo danno biologico in rendita” pubblicata con dm 12 luglio 2000.
La nuova tabella di indennizzo una tantum in capitale è stata costruita a partire dal nuovo
Punto Inail per la classe iniziale di indennizzo (grado di inabilità 6% – classe di età “fino a
20”), aumentandolo in misura progressiva per ogni grado percentuale fino al 15%; la
definizione degli indennizzi per classi quinquennali di età è stata effettuata modulando gli
importi sulla base dell’andamento della speranza di vita desunta dalle tavole di mortalità
Inail vigenti.
Esempio: per un grado di menomazione del 9% si passa da un importo del Punto Inail di 1.692,93 euro
del 2019 ad uno pari a 1.900,00 euro del 2023: per lo stesso grado e un infortunato fino a 20 anni si
passa da un indennizzo di 15.236,37 euro del 2019, che rivalutato al 2022 diventa di 15.948,66 euro,
ad un indennizzo di 17.100,00 euro della nuova tabella; per un infortunato di 66 anni e oltre e stesso
grado di inabilità si arriva ad un indennizzo di 7.695,00 euro contro i 6.856,37 euro del 2019, che
rivalutati al 2022 diventano pari a 7.176,90 (con un incremento di 1.151,34 euro nel primo caso e di
circa 518,10 euro nel secondo caso).
La nuova tabella degli indennizzi in rendita è stata definita prevedendo una linea di
continuità con gli indennizzi in capitale, ovvero con il Punto annuale unitario definito per
gli indennizzi in capitale (Punto annuale ottenuto moltiplicando il Punto base unitario per
il corrispondente grado di inabilità: ad esempio per il grado 16% si ha 92,00 euro x 16 =
1.472,00 euro); naturalmente bisogna tener presente che a livello tabellare gli indennizzi in
rendita sono esposti come valori annuali e quindi diventano confrontabili con gli
indennizzi in capitale solo calcolando il valore capitale della rendita, ovvero moltiplicando
il valore annuale per un’opportuna annualità vitalizia definita sulla base della speranza di
vita e del tasso tecnico di attualizzazione utilizzati dall’Istituto.
Gli importi degli indennizzi in rendita di danno biologico da Tabella sono crescenti in
funzione del grado di inabilità per tenere conto del più intenso valore invalidante della
 

136
 
menomazione, con incrementi differenziati per classi di grado in relazione alla diversa
compromissione dell’efficienza psicofisica del soggetto.
Esempio: per il grado di menomazione del 16% si passa da un importo di rendita annua di 1.032,91
euro del 2000 che, rivalutato al 2022, diventa pari a 1.256,89, ad un importo pari a 1.472,00 euro
del 2023; per il grado di menomazione del 100% si passa da un importo di rendita annua di 14.719,02
euro del 2000 che, rivalutato al 2022, diventa pari a 17.910,78, a 26.000,00 euro del 2023 (con un
incremento di 215,11 euro nel primo caso e di 8.089,22 euro nel secondo caso).
 
Si riportano di seguito le nuove tabelle ottenute.
 
Tab.1 – Nuova tabella di indennizzo danno biologico in capitale – Gradi 6%-15%
(importi in euro)
 
 
 
La nuova tabella di indennizzi una tantum in capitale di danno biologico, ottenuta
aggiornando il Punto Inail, presenta importi mediamente più alti del 6% rispetto agli
indennizzi di cui alla “Tabella di indennizzo del danno biologico in capitalepubblicata con dm
n. 45 del 23 aprile 2019, rivalutati al 2023 tenendo conto della rivalutazione automatica
introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.
 
Fino a 20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66 e oltre
61.600,00 9.600,00 9.120,00 8.736,00 8.256,00 7.776,00 7.200,00 6.624,00 6.048,00 5.376,00 4.704,00 4.320,00
71.700,00 11.900,00 11.305,00 10.829,00 10.234,00 9.639,00 8.925,00 8.211,00 7.497,00 6.664,00 5.831,00 5.355,00
81.800,00 14.400,00 13.680,00 13.104,00 12.384,00 11.664,00 10.800,00 9.936,00 9.072,00 8.064,00 7.056,00 6.480,00
91.900,00 17.100,00 16.245,00 15.561,00 14.706,00 13.851,00 12.825,00 11.799,00 10.773,00 9.576,00 8.379,00 7.695,00
10 2.000,00 20.000,00 19.000,00 18.200,00 17.200,00 16.200,00 15.000,00 13.800,00 12.600,00 11.200,00 9.800,00 9.000,00
11 2.150,00 23.650,00 22.467,50 21.521,50 20.339,00 19.156,50 17.737,50 16.318,50 14.899,50 13.244,00 11.588,50 10.642,50
12 2.330,00 27.960,00 26.562,00 25.443,60 24.045,60 22.647,60 20.970,00 19.292,40 17.614,80 15.657,60 13.700,40 12.582,00
13 2.510,00 32.630,00 30.998,50 29.693,30 28.061,80 26.430,30 24.472,50 22.514,70 20.556,90 18.272,80 15.988,70 14.683,50
14 2.690,00 37.660,00 35.777,00 34.270,60 32.387,60 30.504,60 28.245,00 25.985,40 23.725,80 21.089,60 18.453,40 16.947,00
15 2.870,00 43.050,00 40.897,50 39.175,50 37.023,00 34.870,50 32.287,50 29.704,50 27.121,50 24.108,00 21.094,50 19.372,50
Grado di
menomazione
permanente
%
Punto
Inail
CLASSI DI ETA’
 

137
 
 
Tab.2 – Nuova tabella di indennizzo danno biologico in rendita – Gradi 16%-100%
(
importi in euro
)
 
 
 
La nuova tabella di indennizzi in rendita di danno biologico, ottenuta aggiornando il Punto
Inail, presenta importi mediamente più alti del 18% rispetto agli indennizzi di cui alla
“Tabella indennizzo danno biologico in rendita” pubblicata con dm 12 luglio 2000, rivalutati al
2023 tenendo conto degli adeguamenti straordinari riconosciuti a norma del dm
27/3/2009 (8,68%) e del dm 14/2/2014 (7,57%) e della rivalutazione automatica
introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.
 
Maggiori oneri
Al fine di quantificare la necessaria copertura finanziaria, i maggiori oneri per l’Istituto
sono stati stimati per il decennio 2023-2032, supponendo che l’eventuale modifica del
sistema indennitario decorra dal 1/1/2023.
Grado Rendita Grado Rendita Grado Rendita
% annua % annua % annua
16 1.472,00 45 6.750,00 73 15.038,00
17 1.598,00 46 6.992,00 74 15.392,00
18 1.728,00 47 7.238,00 75 15.750,00
19 1.862,00 48 7.488,00 76 16.112,00
20 2.000,00 49 7.742,00 77 16.478,00
21 2.142,00 50 8.000,00 78 16.848,00
22 2.288,00 51 8.262,00 79 17.222,00
23 2.438,00 52 8.528,00 80 17.600,00
24 2.592,00 53 8.798,00 81 17.982,00
25 2.750,00 54 9.072,00 82 18.368,00
26 2.912,00 55 9.350,00 83 18.758,00
27 3.078,00 56 9.632,00 84 19.152,00
28 3.248,00 57 9.918,00 85 19.550,00
29 3.422,00 58 10.208,00 86 19.952,00
30 3.600,00 59 10.502,00 87 20.358,00
31 3.782,00 60 10.800,00 88 20.768,00
32 3.968,00 61 11.102,00 89 21.182,00
33 4.158,00 62 11.408,00 90 21.600,00
34 4.352,00 63 11.718,00 91 22.022,00
35 4.550,00 64 12.032,00 92 22.448,00
36 4.752,00 65 12.350,00 93 22.878,00
37 4.958,00 66 12.672,00 94 23.312,00
38 5.168,00 67 12.998,00 95 23.750,00
39 5.382,00 68 13.328,00 96 24.192,00
40 5.600,00 69 13.662,00 97 24.638,00
41 5.822,00 70 14.000,00 98 25.088,00
42 6.048,00 71 14.342,00 99 25.542,00
43 6.278,00 72 14.688,00 100 26.000,00
44 6.512,00
 

138
 
La stima dei maggiori oneri, per il decennio considerato, è stata calcolata come differenza
tra la spesa secondo la proposta di modifica dell’assetto indennitario e quella a normativa
vigente.
Le ipotesi utilizzate per il calcolo della spesa sono le seguenti:
per indennizzi in capitale 6%-15%:
o una generazione annua di eventi costante nel periodo di stima pari a 40.000
casi, ipotizzando che i pagamenti di ogni generazione si esauriscano in 3 anni:
il 40% nel 1° anno, il 50% nel 2° anno e il restante 10% nel 3° anno;
o un’età media alla guarigione clinica compresa nella classe (51-55 anni);
o un grado medio costante nel periodo oggetto di stima pari a 7,2%.
per indennizzi in rendita 16%-100%:
o una generazione annua di nuove rendite costante nel periodo di stima pari a
14.000 casi annui, caratterizzata da un grado medio di menomazione
permanente pari al 24%, da un’età media dell’inabile pari a 55 anni e dalla
seguente velocità di costituzione: il 35% nel 1° anno, il 50% nel 2° anno, il
10% nel 3° anno e il restante 5% nel 4° anno.
 
La spesa annua, sia a normativa vigente che secondo il nuovo assetto indennitario, è stata
calcolata rivalutando gli indennizzi per il periodo oggetto di valutazione 2023-2032
secondo un’ipotesi di variazione dell’indice Istat FOI.
Nella tabella sottostante si riporta il maggior onere derivante dall’ipotesi di variazione
normativa per il decennio di stima 2023-2032.
 
Tab.3 – Maggior onere conseguente l’aggiornamento del
Punto Inail
 
(importi in milioni di euro)
 
 
 
Anno 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Maggior
onere
10,1 26,5 34,9 41,0 47,2 53,4 59,8 66,3 73,0 79,9
 

139
 
Per il 2023 si stima un maggior onere pari a circa 10 milioni di euro che dal 2032 raggiunge
80 milioni di euro circa.
 
Art. 22
L’Inail provvede all’attuazione con proprie risorse e senza oneri aggiuntivi per lo stato.
 
Art. 23
L’art. 180 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 (Testo Unico) riconosce al lavoratore, che abbia
subìto un evento lesivo e si trovi in condizioni di accertato bisogno, la possibilità di
percepire un assegno mensile di incollocabilità.
I successivi interventi normativi (art. 10 Legge 5.5.1976 n. 248 e art. 1 della Legge
27.12.2006 n. 296 [Legge Finanziaria 2007]), volti al miglioramento della tutela delle
prestazioni erogate dall’Inail, stabiliscono che l’assegno venga rivalutato annualmente
secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e
venga erogato a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta da parte del
lavoratore assicurato.
I requisiti per aver diritto alla prestazione economica sono:
• età non superiore a 65 anni;
impossibilità a essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli
Organismi competenti;
grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34%
riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al T.U., per eventi verificatisi fino al 31
dicembre 2006;
grado di menomazione dell’integrità psicofisica danno biologico superiore al 20%
riconosciuto secondo le tabelle allegate all’art. 13 del d.lgs. 38/2000, per eventi verificatisi
dal 1° gennaio 2007.
L’importo dell’assegno di incollocabilità in vigore dal 1°luglio 2022 è pari a 3.220,44 euro
(D.M. 31.05.2022).
 

140
 
Nell’ipotesi che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si elevi a 67 anni il limite massimo di età
per percepire l’assegno di incollocabilità, si valutano gli oneri aggiuntivi per il primo
decennio di applicazione 2023 -2032.
Per definire la platea degli aventi diritto a tale prestazione nel decennio interessato sono
stati stimati i percettori di assegno di incollocabilità a tutto il 31.12.2022, che compiranno
67 anni di età nel periodo oggetto di stima (circa 1.500 percettori). Sulla base della serie
storica degli assegni erogati si è altresì ipotizzata costante e pari a 100 unità, ciascuna delle
future generazioni di aventi diritto, di cui circa il 50% compiranno 67 anni nel decennio.
L’effettiva consistenza della platea interessata è stata definita considerando anche la
sopravvivenza del collettivo Inail.
La spesa annua, sia a normativa vigente che secondo la proposta di variazione normativa,
è stata calcolata rivalutando gli importi degli assegni per il periodo oggetto di valutazione
2023-2032 secondo un’ipotesi di variazione dell’indice Istat FOI.
La tabella che segue riporta l’onere annuo aggiuntivo previsto dalla proposta di variazione
normativa.
Onere annuo aggiuntivo previsto
(importi espressi in migliaia di euro)
 
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
797,3
804,1
826,4
851,1
895,1
924,1
937,7
923,9
897,1
831,5
 
Per il 2023 si stima un maggiore onere pari a circa 797 mila Euro che dal 2032 passa a 831
mila Euro.
 
Art. 24
In considerazione delle funzioni connesse:
1. all’incremento delle prestazioni erogate;
2. all’estensione della tutela assicurativa degli insegnanti e degli alunni delle scuole o
istituti di istruzione di ogni ordine e grado;
3. all’ampliamento della sorveglianza sanitaria ai lavoratori domestici;

*BRPAGE*

 

141
 
4. al potenziamento degli interventi di prevenzione e sicurezza nei lavori e nelle attività
a rischio connesse agli interventi PNRR (sui quali Inail interviene con accordi con
i grandi gruppi industriali ai sensi dell’articolo 20 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36,
convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79).
il comma 1 attribuisce all’INAIL la facoltà di procedere al reclutamento, con contratto a
tempo indeterminato, a decorrere dal ottobre 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà
assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente
di 280 unità di personale, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca
specialistica di medicina legale e del lavoro, di 40 unità di personale da inquadrare nell’area
dei professionisti di primo livello, 35 infermieri e 190 unità di personale da inquadrare
nell’Area dei funzionari dei contingenti di seguito riportato e del relativo onere.
In relazione alla quantificazione del trattamento economico sono stati considerati i valori
del trattamento fondamentale come previsto dai CCNL di comparto, nonché
l’anticipazione di cui all’articolo 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, per
il solo anno 2023, dell’emolumento accessorio una tantum di cui all’articolo 1, comma 330
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Tabella 1: trattamento economico per l’anno 2023
 
 
Tabella 2: trattamento economico a regime
CATEGORIA
STIPENDIO
TABELLARE (x
13^ mensilità)
IVC
ANNUALE (x
13 mensilità)
INDENNITA’ DI
ENTE (quota a
carico del
bilancio x 12
mensilità)
TOTALE
TRATTAMENTO
FONDAMENTALE
ONERI RIFLESSI
TRATTAMENTO
FONDAMENTALE
(38,38%)
TOTALE
TRATTAMENTO
FONDAMENTALE
LORDO ONERI
RIFLESSI
TRATTAMENT
O ACCESSORIO
UNA TANTUM
TRATTAMENTO
ACCESSORIO (1,5%
dello stipendio)
TOTALE
TRATTAMENTO
ACCESSORIO
ONERI RIFLESSI
TRATTAMENTO
ACCESSORIO
(38,38%)
TOTALE TRATTAMENTO
ACCESSORIO LORDO
ONERI RIFLESSI
TOTALE
TRATTAMENTO
ECONOMICO
COMPLESSIVO LORDO
ONERI RIFLESSI
MEDICI 37.758,80
188,76 37.947,56 14.564,27 52.511,83 39.936,49 566,41 40.502,90 15.545,01 56.047,91 108.559,74
608,79
381,91
30.554,20
15.830,52
25.649,54
15.448,61
35.493,83
40.583,77
202,93
40.786,70
15.653,94
56.440,64
29.945,41
11.726,70
42.280,90
21.906,27
9.844,29
6.075,75
TABELLA DETTAGLIO TRATTAMENTO ECONOMICO
(ANNO 2023)
57.400,10
98.721,54
PROFESSIONISTI I LIVELLO
FUNZIONARI
(INCLUSI INFERMIERI)
25.460,42
126,36
62,76
 

142
 
 
 
Si riporta, di seguito, l’onere:
 
 
Alla relativa copertura si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto.
*
Il comma 2 persegue l’obiettivo di equiparare il personale medico INAIL alle
corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario Nazionale. Al riguardo, si rappresenta che
analoga operazione è stata già compiuta per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e
dell’AIFA, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 3 del 2018, come modificato dai commi 375 e
376 della legge n. 145 del 2018.
I Medici dipendenti dagli EPNE e, in particolare, dagli Istituti di rilievo cruciale per la
Sanità del paese come INAIL e INPS, sono collocati nel comparto contrattuale della
(A REGIME)
CATEGORIA
STIPENDIO
TABELLARE (x
13^ mensilità)
IVC
ANNUALE (x
13 mensilità)
INDENNITA’ DI
ENTE (quota a
carico del
bilancio x 12
mensilità)
TOTALE
TRATTAMENTO
FONDAMENTALE
ONERI RIFLESSI
TRATTAMENTO
FONDAMENTALE
(38,38%)
TOTALE TRATTAMENTO
FONDAMENTALE LORDO ONERI
RIFLESSI
TRATTAMENTO
ACCESSORIO
UNA TANTUM
TRATTAMENTO
ACCESSORIO (1,5%
dello stipendio)
TOTALE
TRATTAMENTO
ACCESSORIO
ONERI RIFLESSI
TRATTAMENTO
ACCESSORIO
(38,38%)
TOTALE TRATTAMENTO
ACCESSORIO LORDO
ONERI RIFLESSI
TOTALE
TRATTAMENTO
ECONOMICO
COMPLESSIVO LORDO
ONERI RIFLESSI
MEDICI 37.758,80
188,76 37.947,56 14.564,27 52.511,83 39.936,49 39.936,49 15.327,62 55.264,11 107.775,94
TABELLA DETTAGLIO ONERI ASSUNZIONALI
PROFESSIONISTI I LIVELLO
40.583,77
202,93
40.786,70
15.653,94
56.440,64
FUNZIONARI
(INCLUSI INFERMIERI)
25.460,42
126,36
62,76
25.649,54
9.844,29
29.945,41
29.945,41
11.493,05
41.438,46
97.879,10
35.493,83
15.448,61
15.448,61
5.929,18
56.871,62
21.377,79
Categoria
Trattamento
fondamentale
Trattamento
accessorio
Trattamento
economico
complessivo unitario
(lordo oneri 38,38%)
Unità Costo complessivo
MEDICI 37.947,56 40.502,90 108.559,75 280 30.396.730,00
PROFESSIONISTI I LIVELLO 40.786,70 30.554,20 98.721,54 40 3.948.861,60
FUNZIONARI (INCLUSI
INFERMIERI)
25.649,54 15.830,52 57.400,11
225 12.915.024,75
TOTALE ANNUO 47.260.616,35
Totale trimestrale 11.815.154,09
Categoria
Trattamento
fondamentale
Trattamento
accessorio
Trattamento
economico
complessivo unitario
(lordo oneri 38,38%)
Unità Costo complessivo
MEDICI 37.947,56 39.936,49 107.775,95 280 30.177.266,00
PROFESSIONISTI I LIVELLO 40.786,70 29.945,41 97.879,09 40 3.915.163,60
FUNZIONARI (INCLUSI
INFERMIERI)
25.649,54 15.448,61 56.871,62
225 12.796.114,50
TOTALE 46.888.544,10
ONERE TRIMESTRE 2023
ONERE A REGIME
 

143
 
Dirigenza delle Funzioni Centrali dal CCNQ Aree e Comparti del 13 luglio 2016. Il CCNL,
triennio 2016-2018 li ha collocati all’interno della sezione dedicata ai Professionisti.
Vista la sostanziale coincidenza di ruolo, funzioni e attività di questo personale medico
con l’omologo del SSN, già l’accordo attuativo dell’art 94 del CCNL 11 ottobre 1996
assicurava, sotto il profilo della valenza della funzione “… una sostanziale omogeneità di
trattamento rispetto al personale medico degli altri settori, ivi compreso in primo luogo quello del Servizio
sanitario nazionale, tenendo anche conto delle esperienze maturate e delle realtà presenti nei contesti di
riferimento nazionali ed europei”. In ottemperanza a tale proponimento, sono stati fin da allora
previsti istituti normativi sovrapponibili a quelli del D. Lgs. 502/1992. All’art. 3, l’orario
di lavoro è stato fissato a 38 ore settimanali, anziché 36 come per gli altri dipendenti del
comparto. All’art. 4 sono state definite identiche modalità di aggiornamento professionale
e espletamento di obblighi formativi (ECM). All’art. 8 è previsto l’esercizio della libera
professione intramuraria, in applicazione delle normative richiamate dall’ art. 94, comma
1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, purché non in contrasto con le
finalità istituzionali dell’Ente.
Del resto, l’art. 13 della L. 222/1984, esplicitamente prevede che “Al personale medico degli
enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui
all’articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”.
Le previsioni contrattuali sono state confermate dalle discipline successive, ivi incluso il
CCNL 2016-2018, la cui dichiarazione congiunta n. 11, prevede che con riferimento al
personale dell’area medica degli enti pubblici non economici di cui alla sezione III, titolo III, capo II, le
parti esprimono l’auspicio che, nei confronti di detto personale, sia possibile applicare, anche in forma
sperimentale, istituti e disposizioni previste per i medici del servizio sanitario nazionale, nell’ambito degli
strumenti di regolazione attivabili presso gli enti, nel rispetto del presente CCNL e delle relazioni sindacali
da questo previste”.
La vigente disciplina contrattuale conferma inoltre quanto già previsto da tutte le
precedenti in ambito di esercizio di attività libero professionale intramuraria (art. 100,
comma 2, lettera b).
Nel sistema italiano di Welfare, l’Inail riveste un ruolo di primissimo piano per qualità e
ampiezza del contributo offerto a garanzia della prestazione sanitaria e socio-sanitaria;
 

144
 
tutela assicurativa, prestazioni socio-sanitarie a sostegno del reddito, assistenza, cura,
riabilitazione, reinserimento lavorativo, ricerca, leadership tecnica, culturale e
organizzativa nella attuazione delle politiche di prevenzione: questi e altri ancora sono gli
ambiti della sua azione, garantita da un organico di 668 medici funzionari, distribuiti in
unità territoriali a presidio di ogni Provincia, in un sistema largamente integrato con quello
sanitario regionale. L’Istituto assicuratore pubblico svolge, dunque, un ruolo socio-
sanitario centrale nel Paese, integrando e vicariando molte funzioni essenziali al Sistema
Sanitario, tra cui la stessa tutela assicurativa pubblica dei suoi operatori.
Si tratta di Medici dipendenti pubblici con un profilo professionale, obblighi deontologici,
formativi e assicurativi in tutto e per tutto identici ai colleghi del SSN.
Il reclutamento del medico EPNE avviene con pubblico concorso, ai sensi del DPR
483/97, o con conferimento di incarico di responsabilità di Struttura Complessa, ai sensi
del DPR 484/97, come per il SSN (peraltro, Il DPR 484/97 riconosce l’equipollenza del
servizio prestato in INAIL con quello prestato presso il Servizio Sanitario Nazionale). I
medici EPNE sono vincolati ai medesimi obblighi di formazione continua (ECM) e alla
medesima disciplina della attività libero-professionale dei colleghi del SSN; unici tra tutti
profili professionali EPNE, i medici sono tenuti a un orario di lavoro di 38 ore settimanali
in assoluta coincidenza con le previsioni proprie della dirigenza medica del SSN; nel SSN
sono strutturate le attività di Medicina Legale e del Lavoro che svolgono funzioni
specialistiche per natura identiche a quelle del medico EPNE e che richiedono un identico
percorso universitario di formazione (Laurea in Medicina e Chirurgia e successiva Scuola
di Specializzazione); sono previsti incarichi di direzione di struttura semplice e complessa,
adeguamento della indennità di posizione al compimento del quinto anno e quindicesimo
anno di servizio come nel SSN.
È altresì un fatto, tuttavia, che le figure professionali sulle quali si incardina l’azione
sociosanitaria dell’Ente ricevano un inquadramento contrattuale difforme e non paritetico
rispetto ai colleghi del SSN, incoerente pure rispetto alle previsioni della legge di riordino
del 1978.
 

145
 
Nel corso del periodo emergenziale si sono susseguiti gli interventi normativi a sostegno
delle strutture e del personale del SSN che non si riverberano sulla sezione EPNE e
finiscono con il divaricare il differenziale salariale.
In attuazione di quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, il Contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018,
ha dettato specifica disciplina per i predetti dirigenti.
Alla luce di quanto precede, in linea con l’equiparazione già effettuata nei confronti dei
dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell’AIFA, appartenente al medesimo
comparto di contrattazione del personale medico INAIL, con la presente proposta
normativa si estende, a quest’ultimo personale, l’applicazione integrale degli istituti
normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale.
Ai fini della quantificazione del relativo onere, la dotazione organica dei medici di primo
livello tiene conto delle unità incrementali del comma 1.
Estato, pertanto, considerato il differenziale dello stipendio tabellare e dell’indennità di
esclusività:
 
 
 
Si riporta, inoltre, la quantificazione del differenziale dell’onere per l’indennità di
esclusività, già corrisposta al personale INAIL, come confermato dall’articolo 19-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Il
differenziale tiene conto dell’incremento del 27% dell’indennità di esclusività, per i
Dirigenti Sanitari del SSN, recato dall’articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
 
 
IMPORTO
MENSILE
IMPORTO
ANNUALE
IMPORTO
MENSILE
IMPORTO
ANNUALE
I LIVELLO TEMPO PIENO 836 2.919,04 37.947,56 3.481,60 45.260,77 7.313,21 6.113.843,56
II LIVELLO TEMPO PIENO 112 3.640,43 47.325,59 3.481,60 45.260,77 2.064,82 – 231.259,84-
948 5.882.583,72
8.117.965,53
COSTO
AGGIUNTIVO
STIPENDIO TABELLARE
LIVELLO
DOTAZIONE ORGANICA
MISURE INAIL
MISURE SSN
DIFFERENZA
ANNUALE
LORDO ONERI RIFLESSI 38%
 

146
 
 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 90 del CCNL della dirigenza sanitaria, ai titolari di
struttura complessa va corrisposta l’indennità per incarico di direzione di struttura
complessa, nell’importo annuo pari ad euro 10.218,00, si riporta di seguito l’onere
complessivo per l’incremento del fondo.
 
 
 
 
Si ritiene, poi, che in prima applicazione gli incarichi in essere potranno essere ricondotti
alle nuove tipologie da prevedere nel contratto collettivo. Relativamente ai valori
complessivi della retribuzione di posizione gli stessi saranno adeguati nei limiti delle risorse
previste nel Fondo dell’Area Medica.
 
La somma degli oneri sopra indicati ammonta, pertanto ad euro 11.642.736,47
 
 
 
Relativamente al triennio 2019-2021, si rappresenta che l’articolo 1, comma 436, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come integrato dall’art. 1, comma 959, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, ha stanziato risorse in modo tale da assicurare incrementi retributivi
pari al 3,78% a regime.
 
IMPORTO
MENSILE
IMPORTO
ANNUALE
IMPORTO
MENSILE
IMPORTO
ANNUALE
I LIVELLO TEMPO PIENO 836 953,46 12.394,98 1.035,51 13.461,58 1.066,60 891.677,60
II LIVELLO TEMPO PIENO 112 1.271,04 16.523,52 1.421,02 18.473,29 1.949,77 218.374,24
TOTALE 948 1.110.051,84
1.409.765,84
1.945.476,85
INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’
LIVELLO
DOTAZIONE ORGANICA
MISURE INAIL
MISURE SSN
DIFFERENZA
ANNUALE
COSTO
AGGIUNTIVO
CON INCREMENTO 27%
LORDO ONERI RIFLESSI 38%
Importo CCNL n. unità Totale
10.218,00 112 1.144.416,00
Lordo oneri 38,38% 1.579.294,08
Indennità per incarico di struttura complessa
8.117.965,53
1.579.294,08
1.945.476,85
11.642.736,47
TOTALE MAGGIORE ONERE
RIEPILOGO
MAGGIORE ONERE INDENNITA’ ESCLUSIVITA’
MAGGIORE ONERE STIPENDIO TABELLARE
Maggior oner indennità di struttura complessa
 

147
 
 
 
Pertanto, l’onere complessivo comprensivo del predetto incremento ammonta ad euro
12.082.831,91, cui si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto.
 
Art. 25
La proposta normativa in questione non introduce nuovi o maggiori oneri finanziari a
carico del Bilancio dello Stato.
La copertura finanziaria è infatti assicurata dalle risorse del Piano Nazionale Giovani,
donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo +, approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2022) 9030 in data 1.12.2022.
Sul PN in questione è stanziato, sulla Priorità 3 Nuove competenze per le transizioni digitale e
verde, l’importo complessivo di circa 800 milioni di euro.
La copertura finanziaria, in un’ottica di pieno impiego delle risorse, è altresì individuata
nel Programma Operativo Complementare POC SPAO il quale peraltro è in fase di
riprogrammazione ai sensi dell’art. 242, comma 2, del DL 34/2020, al fine di introitare le
risorse nazionale rese disponibili a seguito del finanziamento al 100% da parte della
Commissione europea intervenuto negli ultimi anni contabili.
La copertura finanziaria è altresì garantita dall’impego di eventuali economie delle risorse
destinate già all’intervento, afferenti al Programma operativo nazionale, cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo, Sistemi di Politiche Attive per Occupazione (PON SPAO). Al
riguardo, in base ai dati di monitoraggio della prima attuazione del fondo, si può stimare
un minore utilizzo delle risorse assegnate ai singoli datori di lavoro, di circa il 10%.
 
Art. 26
8.117.965,53
1.579.294,08
1.945.476,85
11.642.736,47
Rinnovo triennio 2019-2021 (3,78) 440.095,44
ONERE COMPLESSIVO 12.082.831,91
TOTALE MAGGIORE ONERE
RIEPILOGO
MAGGIORE ONERE INDENNITA’ ESCLUSIVITA’
MAGGIORE ONERE STIPENDIO TABELLARE
Maggior oner indennità di struttura complessa

*BRPAGE*

 

148
 
L’articolo 26 dispone, al comma 1, l’integrazione del Fondo nazionale per le politiche
migratorie, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di un importo
pari a euro 2.427.740 per l’anno 2023.
Il D.P.C.M. del 28 marzo 2022, che disciplina la protezione temporanea in Italia per le
persone fuggite dall’Ucraina a causa dell’invasione russa e arrivate in Italia, ha previsto,
all’art. 8 (Disposizioni finali e finanziarie) “che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art.
2, commi 3 e 4, pari a complessivi € 2.427.740,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di
cui € 2.132.200,00 annui relativi al comma 3 ed € 295.540,00 annui relativi al comma 4, si
provvede, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del
TUI”. A tal proposito, si specifica che il capitolo di spesa n. 3783 denominato “Fondo
nazionale per le politiche migratorie”, di cui risulta titolare la Direzione Generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, riceve una dotazione finanziaria annua pari ad € 10.000.000,00. La norma
si riferisce alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 2, commi 3 e 4, dello
stesso D.P.C.M. del 28 marzo 2022 con cui vengono disciplinate le modalità del rilascio
del permesso di soggiorno di durata annuale agli sfollati provenienti dall’Ucraina da parte
del Questore del luogo in cui la persona è domiciliata, ai fini della protezione temporanea
degli stessi.
 
Art. 27
Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, all’art. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie
per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico”, ha introdotto il c.d. “bonus trasporti”, quale
misura di sostegno al reddito e di contrasto all’impoverimento delle famiglie conseguente
alla crisi energetica globale.
L’articolo 27 del decreto -legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla
legge 21 settembre 2022, n. 142, ha modificato il suddetto articolo 35, aumentando il
precedente finanziamento a 180 milioni di euro per l’anno 2022.
 

149
 
L’articolo 12 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 ha rifinanziato il Fondo destinato
all’erogazione del bonus trasporti con l’incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per
l’anno 2022.
Infine, l’articolo 3, comma 14, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha limitato la disponibilità
complessiva del Fondo bonus trasporti, con la riduzione di 50 milioni, portando, in
definitiva, l’ammontare del fondo in questione a 140 milioni.
Alla data del 1° marzo 2023, a fronte di 2461 istanze pervenute al 28 febbraio 2023, è stata
riscontrata la legittimità di 1834 richieste di rimborso, per una spesa di euro
142.715.342,05, di cui 70.273.044,48, già liquidate (decreto direttoriale n. 40/275 del 19
ottobre 2022, decreto direttoriale n. 40/326 del 15 novembre 2022, decreto direttoriale n.
40/393 del 07 dicembre 2022).
Risultano, peraltro, in fase di istruttoria n. 3 ulteriori istanze, per un onere pari ad euro
15.318, 23.
Considerato lo stanziamento previsto a legislazione vigente e le istanze pervenute oltre il
31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023, si evidenzia, dunque, l’impossibilità di poter
liquidare tutte le somme correttamente rendicontate, stante il superamento del limite di
spesa per l’anno 2022, per l’importo di euro 2.730.660,28 (= 142.715.342,05 + 15.318,23
– 140.000.000).
Con l’emendamento in esame, pertanto, si propone di utilizzare, nei limiti del predetto
importo, le risorse previste, per il 2023, dall’articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 2023,
n. 5, anche per le richieste di rimborso presentate al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, relativamente all’anno 2022, entro il 28 febbraio 2023.
 
Art. 28
L’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma
esclusivamente una estensione, in coerenza con le finalità del Fondo in parola, dei suoi
possibili utilizzi.
 
Art. 29
 

150
 
La proposta normativa allegata intende riconoscere la maggiorazione di cui all’art 4 comma
8 del decreto legislativo 230 del 2021, prevista per i nuclei in cui entrambi i genitori siano
titolari di reddito da lavoro, per i minori appartenenti a nuclei ove, al momento della
presentazione della domanda è presente un solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta
deceduto.
Attualmente la maggiorazione di cui all’art. 4 comma 8, è riconosciuta per ciascun figlio
minorenne presente in nuclei in cui entrambi i genitori sono percettori di reddito da lavoro,
in misura pari, nel 2022, a 30 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si
riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino ad annullarsi in corrispondenza di
un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (o in mancanza di ISEE).
Secondo quanto disposto, tale maggiorazione verrebbe riconosciuta dal primo gennaio
2023 per ciascun figlio minore anche per le situazioni in cui l’unico genitore presente sia
titolare di reddito da lavoro e l’altro risulti deceduto, ma titolare di reddito da lavoro al
momento del decesso.
La platea dei possibili beneficiari è stata ricavata a partire dai dati presenti negli archivi
amministrativi INPS relativi all’Assegno Unico Universale, con riferimento al periodo di
competenza marzo-dicembre 2022.
I minori che hanno ricevuto l’assegno unico nel periodo di osservazione per i quali risulta
la presenza di un solo genitore, poiché l’altro risulta deceduto, sono pari circa a 80mila al
mese: di questi circa 60mila sono orfani di padre e 20mila di madre. Ipotizzando in via
cautelativa che per il primo aggregato i padri deceduti risultavano tutti titolari di reddito
da lavoro autonomo o dipendente, mentre le madri decedute solo per il 60%, e
considerando il numero di percettori stabile e il riconoscimento della misura massima della
maggiorazione per tutti i mesi dell’anno, la stima dell’onere per il triennio 2023-2025 è
esposto nel prospetto che segue.
 
anno
Numero figli beneficiari
della maggiorazione
Onere annuo della
maggiorazione
(milioni di euro)
 

151
 
2023
72.000
28,0
2024
72.000
30,2
2025
72.000
32,7
 
Art. 30
La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
 
Art. 31
L’articolo 13 della legge 1338 del 1962 disciplina la regolarizzazione dei periodi
contributivi caduti in prescrizione dando facoltà al datore di lavoro di costituire, tramite
la corresponsione della riserva matematica, una rendita vitalizia reversibile pari alla
pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi
omessi (comma 1).
La norma concede inoltre la possibilità al lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro
quando non possa ottenere da quest’ultimo la costituzione della rendita (comma 5); tale
facoltà sussiste anche nel caso in cui il lavoratore abbia già ottenuto la pensione e può
essere esercitata dai superstiti del lavoratore.
La legge non prevede una specifica disposizione sulla scadenza della facoltà di costituzione
della rendita vitalizia; tuttavia, va evidenziato che la Suprema Corte ha recentemente
confermato che, in base al principio di certezza del diritto, sussiste un termine finale entro
il quale il lavoratore interessato può esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la
rendita di cui all’art.13 della legge n.1338 del 1962, per i contributi omessi e tale
prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale (sentenza a Sez. Unite, del 14
settembre 2017 n.21302).
Le strutture territoriali dell’INPS, in assenza di istruzioni amministrative a livello centrale
e sulla base delle indicazioni fornite dalle Avvocature distrettuali che eccepivano la
prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, hanno agito in modo non
uniforme rispetto ai termini di prescrizione.
 

152
 
La disposizione in esame istituisce un nuovo diritto in capo al lavoratore per consentire la
costituzione della rendita vitalizia successivamente alla scadenza dei termini prescrizionali.
Il comma 2 della norma introdotta intende modificare l’art.31 della legge 24 maggio 1952,
n.610, precisando le regole di calcolo dell’onere secondo l’art. 4 del decreto legislativo
n.184 del 1997 confermando il criterio di riparto enunciato nel regio decreto-legge 3 marzo
1938, n.680.
In ogni caso la proposta normativa, confermando la possibilità di esercitare la facoltà di
riscatto oltre i termini prescrizionali, segue la stessa modalità applicativa concessa nel corso
del tempo dall’INPS e per tale motivo dalla medesima non derivano nuovi o maggiori
oneri.
 
Art. 32
La norma non comporta oneri per la Pubblica Amministrazione, in quanto regola
esclusivamente modalità di trasferimento di risorse fra Enti della PA. Viceversa, la
modifica del tasso di rendimento annuo riconosciuto sui contributi, che viene posto in
linea con quello riconosciuto dal sistema pensionistico contributivo (media quinquennale
del PIL) invece del 4,5% assicura la neutralità rispetto agli equilibri interni a ciascuna
gestione, che vede aumentare o ridurre il valore attuale dei benefici pensionistici
riconosciuti dello stesso aumentare delle somme trasferite. Analogo risultato è ottenuto
anche per le contribuzioni legate a residui periodi nei quali opera il sistema retributivo,
attraverso la previsione che le somme trasferite costituiscano la riserva matematica sulla
base della quale calcolare l’incremento della prestazione riconosciuta, senza oneri
aggiuntivi per la gestione ricevente e superando il sistema precedente che metteva a carico
del lavoratore che chiedeva la ricongiunzione la differenza, che risulta ora azzerata.
 
Art. 33
L’attuale regime sanzionatorio per l’omesso versamento delle ritenute di cui all’articolo 2,
comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, prevede:
per importi superiori a 10.000 euro la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a
1.032;
 

153
 
per importi fino a 10.000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000.
Il datore di lavoro non è punibile, soggetto alla sanzione amministrativa, quando
provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica
dell’avvenuto accertamento della violazione.
La disposizione in esame intende mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso
di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui
applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezzo dell’importo
omesso fino a quattro volte il medesimo importo.
Dai dati forniti dalla DC entrate dell’Istituto risulta che le omissioni fino a tutto il 2019
notificate ma non sanate nei tre mesi successivi e non superiori a 10.000 euro sono circa
1.035.000. L’importo medio omesso risulta di circa 465 euro.
La norma che si intende modificare sta trovando una prima applicazione ma allo stato non
ci sono consolidati effetti nei tendenziali di finanza pubblica, anche in considerazione del
fatto che le sanzioni vengono conteggiate nel bilancio dell’Istituto solo al momento
dell’incasso e non al momento dell’accertamento del relativo credito.
Tra l’altro si consideri che l’attuale regime sanzionatorio particolarmente severo rende
poco probabile l’incasso di importi consistenti soprattutto in periodi di difficoltà
economica, diversamente con sanzioni più moderate si renderebbe più esigibile il credito
con effetti finanziari migliorativi.
Pertanto, si ritiene che la disposizione non produca effetti negativi per la finanza pubblica
in termini di minori entrate.
 
Art. 34
La disposizione apporta modifiche alla disciplina prevista per la deduzione dal reddito
complessivo, ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dei
contributi previdenziali versati in relazione agli addetti ai servizi domestici e all’assistenza
personale o familiare (art 10, comma 2 del TUIR), innalzando il limite vigente di 1.549,37
euro a 3.000 euro.
 

154
 
Mediante elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche
relative all’anno d’imposta 2019, sulla base della distribuzione di dette spese, si stima che
l’incremento del limite da 1549,37 a 3.000 euro determini una ulteriore spesa deducibile di
circa 148 milioni di euro.
Applicando un’aliquota marginale media del 40%, si stima una variazione di gettito IRPEF
di competenza annua di 59,2 milioni di euro e di -2,6 e -1,0 milioni di euro
rispettivamente di addizionale regionale e comunale, per un costo complessivo di circa
62,8 milioni di euro.
Di seguito l’andamento finanziario, considerando l’entrata in vigore della norma a
decorrere dal 2023:
 
2023
2024
2025
IRPEF
0,0
-103,6
-59,2
Addizionale
regionale
0,0
-2,6
-2,6
Addizionale
comunale
0,0
-1,3
-1,0
Totale
0,0
-107,5
-62,8
In milioni di euro
 
Art. 35
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi
di intervento normativo di carattere ordinamentale.
 
Art. 36
Contratto di espansione interprofessionale per aziende oltre i 50 dipendenti Proroga per
gli anni 2024 e 2025
Modifica commi 1, 1-ter e 5-bis
Per gli anni dal 2022 al 2025 viene ampliato il limite minimo di unità lavorative in organico
per le aziende che possono richiedere l’accesso al trattamento di agevolazione all’esodo:
 

155
 
tale limite non può essere inferiore a 50 unità calcolate complessivamente nelle ipotesi di
aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.
Qualora, il datore di lavoro si impegni ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre
lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la
riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori dodici mesi, per
un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione
NASpI al lavoratore.
Ipotesi di lavoro e stima degli oneri
Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato sulla base dei parametri
contenuti nella NADEF di novembre 2022.
Si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti dall’ampliamento
della platea delle aziende e dell’estensione temporale dell’applicazione della norma.
Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea complessiva di 17.400 lavoratori
rientranti nel campo di applicazione del comma 5-bis, articolo 41 del d.lgs. 148/2015, che
a partire da giugno 2023 dà luogo ai seguenti contingenti annuali: 1.000 lavoratori per un
periodo di spettanza teorica della NASPI di 24 mesi, e 4.800 lavoratori appartenenti ad
aziende con più di 1.000 addetti per un periodo di 36 mesi. Per questi ultimi si suppone
che le aziende di appartenenza si impegnino ad effettuare almeno una assunzione ogni tre
lavoratori che abbiano prestato consenso al contratto di espansione, e che pertanto
possano ottenere la riduzione dei versamenti per ulteriori 12 mesi.
La platea dei lavoratori è stata individuata selezionando complessivamente una percentuale
di circa il 4% dei lavoratori delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti e che si
trovano ad oggi a non più di 60 mesi dal raggiungimento dei requisiti di pensionamento.
Con riferimento al collettivo in esame la retribuzione media mensile considerata è pari a
circa 2.850 euro e l’importo della prestazione è pari all’importo massimo teorico di NASPI
rivalutato al tasso di inflazione desunto dal quadro macroeconomico programmatico, per
ciascuno degli anni di applicazione della norma (dal 2023 al 2025). L’importo massimo
teorico di NASpI iniziale (anno 2023) è pari a 1.460 euro, il corrispondente valore iniziale
della copertura figurativa (art. 12 D.Lgs 22/2015) utilizzato per le proiezioni è pari a 674,6
euro.

*BRPAGE*

 

156
 
I maggiori oneri per la finanza pubblica in milioni di euro sono riportati nella tabella che
segue:
 
 
 
Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni previste dal comma 5-bis, al termine del
periodo di NASPI non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica
essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro.
 
Modifica comma 7
L’intervento, di cui al comma 7 dell’articolo 41 del D. Lgs 148/2015, è prorogato per gli
anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti per un periodo
non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di
individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della
norma in esame.
 
Basi tecniche desunte dagli archivi dell’INPS per l’anno 2019
 
Anno
Maggior onere derivante dalla
variazione normativa
2023 1,3 –
2024 92,8 –
2025 183,8 –
2026 219,6 –
2027 134,2 –
2028 31,5 –
Stima dei maggiori oneri derivanti dalla modifica art. 41
commi 1 e 5, dl 148/2015 (Contratto di espansione ad
aziende con organico superiore a 50 dipendenti, anni 2023-
2025 ( + effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti
negativi per la finanza pubblica )
(Importi in milioni di euro)
 

157
 
N° aziende con n° dipendenti superiore a 50 = 20.139
complessivo di lavoratori in aziende con dipendenti superiore a 50 =
4.322.000
Retribuzione media annua = 35.600 euro
N° aziende con n° dipendenti superiore a 50 che hanno utilizzato CIGS = 684
N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti superiore a 50 che hanno
utilizzato CIGS = 321.700
 
Ipotesi di lavoro e stima degli oneri
 
Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra
individuate dagli archivi INPS, sono stati considerati come rientranti nel campo di
applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni che sono risultati
pari a circa 1.643.600. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che
presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra
57-enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell’art 26-quater del
Dl 34/2019.
Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (35.600 euro annui per l’anno
2019) che l’importo massimo di integrazione salariale è stato opportunamente rivalutato
sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2022. Si è ipotizzata una percentuale di
adesione del 2,5% considerando che, plausibilmente, le aziende di piccole dimensioni
ricorreranno con una frequenza minore allo strumento rispetto alle aziende più grandi.
Sulla base di quanto sopra riportato, si è potuto quindi individuare una platea massima
annua rientrante nel campo di applicazione della norma in esame stimata in circa 41.000
lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell’orario di lavoro).
 
La tabella seguente riporta gli oneri derivanti dalla proroga 2024 e 2025 del comma 7
dell’art. 41 del D. Lgs 148/2015 per aziende sopra a 50 dipendenti:
 
 

158
 
Contratto di espansione per aziende oltre 50 dipendenti
Proroga per gli anni 2024 e 2025
 
 
 
 
 
Oneri per prestazioni e coperture figurative
( + effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica )
(importi in milioni di euro)
 
 
 
 
 
Anno
Numero
beneficiari
Oneri az. sopra a 50 dip.
Prestazioni
Coperture
figurative
Totale
2024
 
41.000
-97,3
-75,4
-172,7
2025
 
82.000
-298,6
-232,5
-531,1
2026
 
41.000
-208,1
-159,2
-367,3
2027
 
0,0
0,0
0,0
2028
 
0,0
0,0
0,0
 
L’onere complessivo derivante dalla norma in esame è riportato nella tabella seguente:
 
 

159
 
 
 
Art. 37
La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, perché restano
fermi gli impegni di spesa già autorizzati e i contingenti di lavoratori già previsti nei
contratti di espansione originariamente stipulati.
 
Art. 38
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi
di norma di mera semplificazione procedimentale.
 
Riepilogo effetti finanziari
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Maggiori oneri per prestazioni
(a) CIGS 0,0 -97,3 -298,6 -208,1 0,0 0,0
(b) NASPI -0,8 -43,5 -103,9 -129,4 -76,5 -17,7
(c= a+b) Totale maggiori oneri -0,8 -140,8 -402,5 -337,5 -76,5 -17,7
d) Maggiori entrate contributive lorde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
e) Effetto fiscale indotto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f = c+d+e) Effetto complessivo IN -0,8 -140,8 -402,5 -337,5 -76,5 -17,7
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa
(a) CIGS
0,0 -172,7 -531,1 -367,3 0,0 0,0
(b) NASPI -1,3 -92,8 -183,8 -219,6 -134,2 -31,5
(c= a+b) Totale maggiori oneri -1,3 -265,5 -714,9 -586,9 -134,2 -31,5
d) Minore spesa per maggiori entrate contributive 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
e) Effetto fiscale indotto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f = c+d+e) Effetto complessivo su SNF -1,3 -265,5 -714,9 -586,9 -134,2 -31,5
Maggiori entrate contributive lordo fisco 0 0 0 0 0 0
Maggiori entrate contributive netto fisco 0 0 0 0 0 0
(indebitamento netto; – effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)
(saldo netto da finanziare; -effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)
 

160
 
Art. 39
Dalle novelle normative introdotte dalla norma, modificativa del d.lgs. 36/2021, non
discendono maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 40
Le modifiche normative non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 41
Una specifica rilevazione effettuata dall’ANPAL ha fornito indicazioni sul contingente
degli ingressi in Garanzia Giovani di individui di età inferiore a 30 anni verificatisi negli
anni 2020 e 2021 e su quanti di questi risultino avere un rapporto di lavoro in essere alla
data della rilevazione (28 febbraio u.s.); sono state inoltre fornite indicazioni in merito alla
distribuzione per tipologia contrattuale di tali nuovi rapporti di lavoro al momento del
loro avvio.
Si è a questo punto formulata l’ipotesi che nel 2023 ci possano essere circa 70.000 nuove
assunzioni di giovani under 30, delle quali il 56% (39.000 individui) con un contratto a
tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, tipologie previste dalla
norma in esame.
La stima dell’onere derivante dall’applicazione di questa disposizione normativa è stata
quindi effettuata formulando una serie di ipotesi e più precisamente:
si è considerato che soltanto il 70% della platea individuata rientri nelle specifiche
condizioni richieste dalla norma;
che vi sia un effetto attrattivo per l’incentivo proposto quantificabile in un ulteriore
30% di assunzioni;
che della platea così determinata, soltanto il 10% non benefici di altri esoneri;
 

161
 
che vi sia l’uniforme distribuzione delle assunzioni nell’intervallo temporale
interessato.
Visto che le assunzioni possono avvenire dal primo giugno e fino alla fine dell’anno
corrente, si sono prese in considerazione le sole assunzioni relative ai sette mesi validi ai
fini della fruizione del beneficio.
Sul fronte delle retribuzioni, non avendo a disposizione dati specifici, si è fatto ricorso alle
informazioni presenti negli Osservatori Statistici dell’Inps e relative ai lavoratori
dipendenti ed ai lavoratori in somministrazione. Più nello specifico, sono stati rilevati i
dati sulle retribuzioni per i contratti a tempo indeterminato, distintamente per qualifica e
per classe di età, arrivando così a determinare un importo medio mensile per il 2021 pari
a 1.300 euro, rivalutato sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2022.
Dal momento che la norma proposta specifica che l’incentivo si applica ai datori di lavoro
per dodici mesi, nella stima dell’onere non sì è tenuto conto della tredicesima mensilità di
retribuzione.
Sono stati, infine, considerati gli effetti fiscali derivanti dall’applicazione dell’incentivo in
esame utilizzando una aliquota media del 23%.
Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed
al netto degli effetti fiscali.
 
 
Onere derivante dall’incentivo del 20% o del 60% ai datori di lavoro per assunzioni di giovani svantaggiati under 30 NEET
registrati al PON-IOG, formalizzate da giugno a dicembre 2023
( + effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica )
(Importi in milioni di euro)
 
 
 
 
 
 
Anno
Onere per incentivo
del 20% a favore del
datore di lavoro con
esonero
Lordo effetti fiscali
Onere per incentivo
del 60% a favore del
datore di lavoro senza
esonero
Lordo effetti fiscali
Onere totale per
incentivo a favore del
datore di lavoro
Lordo effetti fiscali
Effetti fiscali per il
datore di lavoro
Onere totale per
incentivo a favore del
datore di lavoro
Netto effetti fiscali
 

162
 
2023
-18,3
-6,1
-24,4
0,0
-24,4
2024
-46,0
-15,3
-61,3
9,5
-51,8
2025
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
2026
0,0
0,0
0,0
-9,9
-9,9
2027
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2028
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2029
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2030
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2031
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2032
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
 
Al comma 6 la disposizione prevede che, per l’anno 2023, le risorse non utilizzate
disponibili nel Programma Next Generation EU affluite al Programma Operativo
Nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione possono essere utilizzate alla
copertura degli oneri derivanti dai commi 10 e 16 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, nonché dai commi 297 e 298 dell’articolo 1, della legge n. 197, del 29
dicembre 2022.
Tali risorse si rendono disponibili considerato che la decontribuzione prevista dall’articolo
1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non ha completamente
assorbito le risorse del programma Next Generation EU.
Non è possibile effettuare una consuntivazione sulle risorse disponibili dal programma
previsto per 4.000 milioni di euro (risorse del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050)
pertanto è stata predisposta una stima prudenziale sulla base dell’osservazione statistica
dei rapporti di lavoro incentivati nell’anno 2021 secondo le regole di finanziamento
ammesse dai regolamenti europei ed estesa ai rapporti incentivati nell’anno 2022. Per
l’anno 2021 risulterebbero finanziabili 1.673 milioni di euro, per l’anno 2022 1800 milioni
di euro. Complessivamente la spesa finanziabile con risorse comunitarie risulterebbe pari
a 3.473 milioni di euro. Ove fosse consolidata la tipologia dei rapporti incentivati anche
per l’anno 2022, le risorse residue sarebbero pari a 528 milioni di euro.
 
Art. 42
 

163
 
La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica in quanto per l’intervento de quo è già previsto un finanziamento a regime pari
ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022.
 
Art. 43
I provvedimenti proposti non prevedono costi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato
e favoriscono la piena attuazione delle disposizioni sul cosiddetto “rientro dei cervelli
come rinnovate e modificate dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 763, legge 30
dicembre 2021, n. 234). Rimuovendo infatti alcuni vincoli salariali imposti dal Codice del
Terzo Settore (Dlgs 117/2017), si permetterebbe agli ETS che operano nell’ambito della
ricerca (biomedica e non solo) di attrarre dall’estero personale di elevata professionalità.