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Al comma 1 dell’art. 1 sono elencate, in particolare, le informazioni che il datore di lavoro,
sia pubblico che privato, è tenuto a comunicare al lavoratore.
Tra queste ci sono la durata del periodo di prova (lett. h), il diritto a ricevere la formazione
erogata dal datore di lavoro (lett. i), la durata del congedo per ferie nonché degli altri
congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore (lett. l), la procedura, la forma e i termini del
preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore (lett. m), l’importo iniziale
della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con
l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento (lett. n), la programmazione
dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla
sua retribuzione nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto
di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in parte prevedibile
(lett. o), le informazioni, qualora il rapporto di lavoro non preveda un orario normale di
lavoro programmato, riguardanti la variabilità della programmazione del lavoro,
l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite, la retribuzione per il lavoro prestato in
aggiunta alle ore garantite, le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a
svolgere le prestazioni lavorative, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha
diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia stato pattuito, il termine
entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico (lett. p), gli enti e gli istituti che
ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque
forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso (lett.
r).
La lettera a) del comma 1 del presente art. 45, nell’introdurre il comma 5-bis nel testo
dell’art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1997, prevede che l’onere informativo relativo alle predette
fattispecie può ritenersi assolto con l’indicazione del riferimento normativo o della
contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
La lettera b), inoltre, nell’introdurre il comma 6-bis nel testo dell’art. 1 del d.lgs. n. 152 del
1997, prevede che, al fine di semplificare gli adempimenti informativi di cui al citato
comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1997, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a
mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i