Il giornale fatto da voi/ Tassa sui rifiuti, quando e come non pagarla
Tassa rifiuti: nulla la cartella senza il precedente avviso
È nulla la cartella di pagamento relativa alla tassa rifiuti emessa senza la precedente notifica di un avviso di accertamento, atteso che solo con tale avviso il contribuente può avere chiarezza in merito ai conteggi del Comune.
Ciò è quanto emerso da una recente sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Milano (sentenza n.1067/01/2016, depositata il 4 Febbraio 2016 e liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sezione documenti), la quale chiarisce che “la cartella esattoriale non può sostituire la motivazione che l’ufficio avrebbe dovuto stendere con la redazione dell’avviso di accertamento, pertanto essa deve considerarsi nulla”.
In merito, i giudici sottolineano come più che di motivazione si debba parlare di indicazione e specificazione di metrature varie, le quali devono essere assoggettate a tassazione secondo le tariffe attribuite a ogni categoria o sottocategoria espressamente indicata dal regolamento comunale.
Ne consegue che, nel caso di specie, secondo i giudici la cartella doveva essere preceduta dalla notifica alla contribuente di un apposito avviso di accertamento indicante tutti gli elementi essenziali per comprendere la natura e la modalità di calcolo della pretesa tributaria. Nello specifico, i giudici dichiarano “… l’avviso di accertamento non è stato notificato e, pertanto, tale omissione non ha messo in condizioni il contribuente di conoscere, per filo per segno la base imponibile su cui veniva a costituirsi la tassa stessa. Ed è per questo che il ricorso viene accolto in quanto, con la sola cartella esattoriale emessa, il Comune non ha permesso all’odierna società di conoscere i conteggi e la metratura utilizzata per calcolare la relativa tassa. L’ufficio tributi del Comune avrebbe dovuto segnalare la superficie in modo dettagliato (ufficio, laboratorio, aree di parcheggio, servizi, depositi e magazzini, spogliatoi, aree scoperte operative e quant’altro di utile) per quantificare la tassa di smaltimento da pretendere dalla ricorrente stessa”.
La cartella esattoriale, d’altronde, è un atto finalizzato alla riscossione del tributo mentre l’avviso di accertamento è il provvedimento tipico dall’ente impositore avente la finalità di portare a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria. Per i giudici, dunque, la cartella di pagamento senza la precedente notifica dell’ avviso di accertamento deve considerarsi illegittima.
In altre parole, i giudici hanno ribadito che in mancanza del requisito della trasparenza e della certezza della pretesa l’atto tributario deve essere necessariamente annullato al fine di garantire al contribuente una maggiore tutela.
Avv. Matteo Sances
Dott.ssa Anna Caragli
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