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Finanza

La “International Organization of Securities Commissions” ha pubblicato recentemente un rapporto che delinea le buone pratiche (good practices) in materia di commissioni e spese per organismi di investimento collettivo. Il rapporto si occupa in particolare egli strumenti finanziari venduti agli investitori al dettaglio.

La IOSCO propone una più ampia gamma di approcci normativi verso i mercati a diversi livelli, tenendo conto degli sviluppi più recenti e della naturale evoluzione della best practice.

La relazione finale propone ben 23 best practices, fra le quali anche quelle già pubblicate nel 2004 con alcuni miglioramenti e aggiunte. Fra le buone pratiche rientra una proposta decisamente attuale: fornire agli investitori il metodo di calcolo delle commissioni basate sulle performances. Ulteriori miglioramenti sono stati fatti anche sull'uso dei mezzi elettronici per la divulgazione di informazioni su compensi, spese e sulle cosiddette “soft commission” e i relativi conflitti d’interesse. E qui tocchiamo un altro punto di cui si discute molto.

Quello degli inducements (“induzioni” o “incentivi”) è un tema difficile. Da un punto di vista teorico, per inducement si intende ogni tipo di onorario, commissione o beneficio monetario o non monetario pagato o fornito da terzi agli intermediari finanziari in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ai clienti.

La disciplina degli inducements era già nella Direttiva 2006/73/CE della Commissione europea, volta a implementare la MiFID I, poi racchiusa nell’art. 24 della MiFID Review (Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014) e ancora in evoluzione ai giorni nostri.

La norma vieta ai consulenti finanziari indipendenti di accettare e trattenere onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Parimenti vietato è percepire un onorario o una commissione o un beneficio non monetario in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio a o da parte di un qualsiasi soggetto diverso dal cliente, a meno che i pagamenti o i benefici abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non pregiudichino il rispetto del dovere dell’impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

Chiaro il rischio di scivolare in conflitti di interessi. Lo scopo della norma è quello di assicurare la neutralità dell’agire dell’intermediario: il pagamento o la percezione di un incentivo potrebbe spingerlo a negoziare, collocare o raccomandare un determinato servizio, a prescindere dall’interesse del cliente. Numerose sono state le richieste di chiarimenti da parte delle Autorità di vigilanza nazionali e delle associazioni di categoria.

Il problema tipico è sempre stato quello della retrocessione in denaro (hard commission) o in servizi (soft commission) fra negoziatore e gestore dei cosiddetti prodotti “multimarca” o “multimanager” (gestioni fondate su strumenti non collegati a società appartenenti al medesimo gruppo dell’intermediario gestore).

Bisogna, quindi, accertare quali siano le pratiche ammesse, ossia quelle Mifid compliant: una retrocessione di commissioni lecita potrebbe essere quella utilizzata per procurarsi beni o servizi che possano avvantaggiare il cliente, oppure quando il distributore offre anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, soprattutto in fase post vendita.

Il meccanismo della retrocessione di commissioni rende opachi i costi del servizio di gestione in quanto certamente riduce gli utili degli investitori o, ancor peggio, il gestore potrebbe essere influenzato dalla ricerca di un maggiore livello di commissione per se stesso, a prescindere dall’effettiva convenienza per il cliente.

Non a caso i consulenti finanziari indipendenti, i cosiddetti “consulenti fee only”, a fronte di un servizio che non prevede la percezione di inducements, vengono remunerati direttamente dai clienti e si impegnano a restituire loro gli eventuali incentivi offerti dal mercato.

Paolo Brambilla

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