Deforestazione, dall'olio di palma al caffè: dall'Ue stop all'import di merci

Vietate materie prime come l'olio di palma, il caffè, il cacao, la carne bovina, la gomma, la pelle e altri se contribuiscono alla deforestazione

Esteri

Deforestazione, l'Ue vieta l'importazione di olio di palma, cacao, caffè e carne bovina se provengono da terreni deforestati

Il Parlamento dell'Unione europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo per vietare l'importazione nell'Ue di materie prime come cacao, caffè, soia, olio di palma, legno e bovini quando questi contribuiscono alla deforestazione.

L'Unione europea è un consumatore importante di materie prime associate alla deforestazione e al degrado forestale e, prima di questo accordo, non disponeva di norme specifiche ed efficaci per ridurre il suo contributo a tali fenomeni.

L'obiettivo dell'accordo è quello di contenere la deforestazione e il degrado forestale provocati dal consumo e dalla produzione di tutti gli Stati membri. L'iniziativa si propone di ridurre al minimo il consumo di prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale e di aumentare la domanda e gli scambi di materie prime e di prodotti legali e a deforestazione zero da parte dell'UE. 

Oltre all'olio di palma, al legno, alla carne bovina, sono interessati la gomma, la pelle, il cioccolato, i mobili, la carta e il carbone. La loro importazione sarà vietata se questi prodotti provengono da terreni disboscati dopo il 31 dicembre 2020. 

Gli obblighi del regolamento Ue contro la deforestazione

Il regolamento contro la deforestazione stabilisce obblighi di diligenza per gli operatori che immettono sul mercato dell'Ue prodotti specifici associati alla deforestazione e al degrado delle foreste: sul mercato dell'Ue saranno ammessi solo prodotti privi di deforestazione e legali, secondo le leggi del Paese di origine.

Le aziende raccoglieranno le coordinate geografiche del terreno in cui sono state prodotte le merci che importano sul mercato europeo. Questa tracciabilità dovrebbe garantire che solo i prodotti privi di deforestazione entrino nel mercato dell'Ue e che le autorità di contrasto degli Stati membri dispongano dei mezzi necessari per controllare che questo avvenga.

Un sistema di benchmarking gestito dalla Commissione identificherà i Paesi che presentano un rischio basso, standard o alto di produrre materie prime o prodotti che non sono esenti da deforestazione o in conformità con la legislazione del Paese produttore.

Gli obblighi per le aziende e le autorità varieranno in base al livello di rischio del Paese o della regione di produzione, con obblighi di diligenza semplificati per i prodotti provenienti da aree a basso rischio e controlli rafforzati per le aree ad alto rischio.

Le aziende che immettono sul mercato le materie prime e i prodotti affini saranno monitorate e ritenute responsabili dalle autorità esecutive nel caso non rispettassero i requisiti del regolamento.

Le aziende dovranno presentare una dichiarazione a un sistema informativo europeo che confermi di aver esercitato con successo la dovuta diligenza e che i prodotti che immettono sul mercato sono conformi alle norme del nuovo regolamento Ue. Questa dichiarazione fornirà anche le coordinate geografiche dell'azienda agricola o della piantagione in cui sono state coltivate le materie prime.

In particolare, le aziende dovranno garantire che le merci non sono state prodotte su terreni disboscati o degradati dopo il 31 dicembre 2020 e che sono stati prodotti in conformità con le leggi del Paese di produzione. Il mancato rispetto dei due requisiti comporterà il divieto di immettere questi prodotti sul mercato dell'Ue. 

Efficienza del regolamento contro la deforestazione e semplificazione

Questo regolamento dovrebbe creare parità di condizione per le imprese che operano nel mercato dell'UE. Si prevede che i produttori che attuano una produzione più sostenibile e catene di approvvigionamento trasparenti otterranno quote nel mercato dell'UE e aumenteranno la loro competitività rispetto ai produttori che causano fenomeni di deforestazione indipendentemente dalle loro dimensioni.

La causa principale dei costi relativi agli obblighi di dovuta diligenza è rappresentata dalla complessità delle catene di approvvigionamento e dai rischi associati al paese di provenienza e non dalle dimensioni delle imprese.

Sebbene l'attuazione delle procedure di dovuta diligenza e, laddove richiesto, lo spostamento delle catene di approvvigionamento, possono essere più impegnativi per le PMI, l'obbligo di dovuta diligenza combinato con l'analisi comparativa consentirebbe agli operatori e ai commercianti delle PMI di beneficiare dei costi più contenuti della dovuta diligenza semplificata, optando per prodotti provenienti da catene di approvvigionamento a basso rischio.

La proposta include un "Sistema di informazione e di comunicazione" (articolo 29) che permetterebbe il trattamento elettronico delle informazioni sia tra le autorità competenti sia tra queste e gli operatori economici. Tale sistema faciliterà e semplificherà i doveri degli operatori e l'applicazione da parte delle autorità competenti.

Diritti fondamentali

L'opzione strategica proposta esigerà che la produzione dei prodotti sia avvenuta in conformità alla definizione di "deforestazione zero" e alle leggi del paese di produzione. Ciò implica che le leggi in materia di lavoro, ambiente e diritti umani applicabili nel paese di produzione, sia nazionali che internazionali, dovranno essere prese in considerazione per valutare la conformità dei prodotti al regolamento.

Questo include i diritti delle popolazioni indigene, il che dovrebbe contribuire a proteggere i diritti delle comunità locali vulnerabili. 

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