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L'avvocato del cuore
Mio padre soffre di demenza senile. Come ottengo l'amministratore di sostegno?

“Gentile Avvocato, purtroppo mio padre ha iniziato a soffrire di demenza senile e non è più in grado di badare pienamente a sé stesso: per ottenere un’assistenza dall’Inps viene consigliata la nomina di un amministratore di sostegno: è possibile, come devo fare ?”

La persona maggiorenne che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno.

Questo è quanto prevede il nostro ordinamento all’art. 404 cod. civ., come modificato dalla Legge n. 6/2004, avente la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

La normativa, nel suo insieme, individua dunque la necessità di un requisito “soggettivo” e di uno “oggettivo”, per poter nominare un soggetto che sia d’aiuto a chi si trova in una situazione di difficoltà.

Il primo requisito, consiste nella sussistenza di una limitazione fisica o mentale, mentre il secondo è rappresentato dall’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere a bisogni e interessi personali o patrimoniali.

È da ritenere che l’esistenza di uno o di entrambi i requisiti, sia indispensabile per la nomina dell’amministratore di sostegno.

Infatti, ciò che importa ai fini della predisposizione della misura di protezione, non è solo una specifica patologia clinica più o meno grave, ma anche una generale inadeguatezza della capacità di gestione della propria persona e del proprio patrimonio.

Ciò significa, in altri termini, che l’amministrazione di sostegno potrà essere disposta non solo in presenza di requisiti di limitazione “fisica”, ma anche in assenza di una specifica patologia laddove il soggetto sia privo di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana e questo anche per ragioni di tipo sociale, relazionale, culturale, etnico ecc.…

Infatti, il concetto di persona priva di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana non va inteso solo in senso fisico ma anche in senso dinamico, nel senso che versa in tali condizioni anche quella persona che per una ragione diversa, non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale.

In quest’ottica, quindi, l’amministrazione di sostegno potrà essere utilizzata anche per far fronte a situazioni di disagio che possono verificarsi sul piano sociale, affettivo, relazionale, finanche lavorativo.

Il riferimento è ai soggetti che si trovano in condizioni di dipendenza, anche a prescindere da una malattia vera e propria, agli emarginati, ai senza dimora, e a tutti coloro che sono portatori di gravi disagi sociali per le più disparate ragioni.

In queste situazioni, l’amministrazione di sostegno potrà essere applicata con una funzione socio-assistenziale, in un’ottica di solidarietà e volta a garantire soggetti per i quali altre forme di intervento istituzionale risultino inefficaci o restino inattuate.

In ciò consiste, in sostanza, la funzione sussidiaria dell’amministrazione di sostegno, che spesso avrà in questi casi anche una finalità terapeutica e riabilitativa.

Riassumendo e tenendo conto sia dei requisiti previsti dal codice civile, sia dalla più generale indicazione derivante dalla legge n. 6/2004, l’istituto dell’amministratore di sostegno potrà trovare applicazione in svariati casi: ad esempio infermità mentale che abbia sia caratteri assoluti (psicosi, gravi depressioni, autismo, demenze, halzheimer) che temporanei o parziali (tossicodipendenze, alcool dipendenze, prodigalità, deficit sensoriali, ischemie), quest’ultime suscettibili di potenziali evoluzioni positive.

In definitiva, quindi, è possibile fare richiesta al Giudice Tutelare del luogo di residenza della persona in difficoltà, per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno il quale, in applicazione dell’art. 408 cod. civ., sarà scelto e nominato preferibilmente all’interno del nucleo familiare (moglie, figli, fratelli).

L’amministratore potrà così, sotto il controllo del Giudice Tutelare, aiutare e coadiuvare il soggetto in difficoltà.

*Studio Legale Bernardini de Pace

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