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L'avvocato del cuore
Matrimonio e mancanza di rapporti sessuali: gli obblighi e cosa dice la legge

“Gentile Avvocato, mio marito e io siamo sposati e lui si rifiuta di avere rapporti sessuali con me. Sul punto la legge prevede qualcosa? Come posso fare? Roberta”

Può accadere che nel matrimonio il desiderio sessuale venga meno. Oppure può succedere che nel tempo uno dei due si nasconda dietro scuse banali, come il mal di testa. Questo non comporterà quasi mai discussioni o conseguenze se l’astinenza è una decisione condivisa e, invece, potrebbe essere fonte di irrimediabile crisi se uno dei due non abbraccia la scelta.

È noto a tutti che con il matrimonio sorgono una serie di diritti e doveri tra i coniugi. Marito e moglie, per esempio, sanno che dovranno rispettare il dovere di fedeltà, perché altrimenti il tradimento potrebbe comportare l’addebito della separazione. Ma in merito al rapporto sessuale la legge che cosa prevede? In realtà, il concetto di “diritto al rapporto sessuale” (espresso in questi termini) non esiste nel nostro ordinamento.

È innegabile, però, che l’intimità assuma rilevanza in ogni relazione amorosa e, a maggior ragione, in ogni matrimonio. Ecco perché la Corte di Cassazione ha affermato che il diritto/dovere alla relazione sessuale tra i coniugi è da intendersi come una delle espressioni del dovere di assistenza morale previsto dall’art 143 del codice civile. Secondo la Corte Suprema, quindi, il dovere morale consiste nel soddisfare le reciproche necessità che non sono esclusivamente emotive e assistenziali, ma anche fisiche. Il rifiuto di avere rapporti sessuali rappresenta così la manifestazione di una volontà che cela in sé l’intenzione di non adempiere un dovere coniugale.

Comunque sia la violazione di questo dovere matrimoniale, comporterà l’addebito della separazione, quando proprio l’astinenza ha reso improseguibile l’unione coniugale. Quando cioè vi è un collegamento preciso tra l’assenza di rapporto sessuale e la frattura del matrimonio.

Tornando al nostro caso, quindi, qualora Lei decidesse di separarsi solo ed esclusivamente per il rifiuto di Suo marito ad avere rapporti sessuali – e se proprio questo è stata la causa della crisi profonda del matrimonio – allora Lei certamente potrà domandare al giudice di pronunciare la separazione e potrebbe ottenere anche l’addebito nei confronti di Suo marito.

Successivamente, però, la Corte di Cassazione ha fatto inversione di rotta sostenendo che il diritto ai rapporti sessuali tra i coniugi non esiste. Non c’è, quindi, alcun “diritto all’amplesso” e non si può imporre o esigere una prestazione sessuale al partner. L’imposizione, infatti, rappresenta una limitazione dell’autodeterminazione altrui e, addirittura, potrebbe sfociare nel reato di violenza sessuale. Che dire allora dell’obbligo di fedeltà?

L’orientamento ondivago della giurisprudenza, in ogni caso non riguarda i casi nei quali il rapporto sessuale non c’è mai stato. In queste ipotesi, infatti, si tratta di un matrimonio non consumato e permette di domandare al giudice immediatamente il divorzio (senza passare per la separazione). Peraltro, l’assenza tout court di sesso tra coniugi può essere fatta valere anche per il matrimonio concordatario che, addirittura, per questa ragione, può essere dichiarato nullo.

Dunque, gentile Roberta, Lei potrà certamente percorrere una di queste due strade se il rapporto sessuale non c’è stato dall’inizio dell’unione coniugale. Altrimenti, se il diniego di suo marito è intervenuto, potrà domandare la separazione con addebito solo se potrà dimostrare che proprio l’astinenza ha causato la fine del matrimonio. Ma anche senza addebito, cambiare marito e trovarne uno un po’ più attivo non sarebbe meglio?

 

*Studio legale Bernardini de Pace

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