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L'avvocato del cuore
Rapporto finito dopo la convivenza. Obblighi sui figli anche se non sposati?

“Caro Avvocato, le scrivo perché ho deciso di interrompere il rapporto con la mia compagna, con la quale convivo da 8 anni, a Milano. Dalla nostra relazione è nato Marco che oggi ha tre anni. Sono preoccupato perché non conosco l’iter giudiziale per regolamentare i rapporti con mio figlio. Cosa dovrei fare? A quale Tribunale dovrei rivolgermi, forse al Tribunale per i Minorenni? Ci sono regole differenti per i genitori non sposati? Dovrò mantenere mio figlio?”

 

Da alcuni anni a questa parte si assiste a un aumento di coppie che decidono di optare per la convivenza piuttosto che per il matrimonio. Nonostante il fenomeno della “famiglia di fatto” sia in costante crescita e siano stati fatti numerosi passi avanti con la Legge Cirinnà (76/2016), che ha ampliato i diritti dei conviventi, manca oggi una equiparazione tra partner non sposati e coniugi.

Per quanto riguarda i minori, invece, con l’entrata in vigore della legge 219/2012, è stata eliminata definitivamente ogni residua differenza tra i figli nati fuori dal matrimonio e figli nati da coppie coniugate attribuendo a entrambi uguali diritti. Tutti i figli hanno il diritto a essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Allo stesso modo, tutti i genitori, coniugati e non hanno gli stessi diritti e doveri. Dunque, per rispondere alla Sua domanda, caro Signore, al pari di qualunque coppia sposata, Lei e la Sua compagna avete il dovere di provvedere al mantenimento - in proporzione alla Vostra capacità reddituale e patrimoniale - all’educazione e all’istruzione di Marco.

In realtà, ciò che differenzia le coppie sposate dalle coppie di fatto è l’iter processuale da seguire per disciplinare i rapporti con i figli quando la “coppia scoppia”.

I coniugi regolano i rapporti di filiazione contestualmente alla separazione: nello stesso procedimento di separazione verranno regolamentate sia le questioni relative ai coniugi sia l’affidamento, il collocamento e il mantenimento dei figli.

I genitori non uniti in matrimonio, invece, quando decidono di porre fine alla convivenza, devono rivolgersi al Tribunale ordinario (non più al Tribunale per i Minorenni dopo la riforma del 2012) avviando un procedimento ad hoc per disciplinare l’affidamento, il collocamento e il mantenimento dei propri figli.  

A seconda del livello di conflittualità tra le parti, questa procedura potrà essere:

a)  giudiziale: quando i genitori non riescono a trovare un accordo sulla gestione dei figli; il padre (come nel Suo caso) o la madre, potrà proporre ricorso ai sensi dell’art. 337 ter c.c., rivolgendosi al Tribunale per chiedere che decida in merito alla responsabilità genitoriale, al collocamento dei minori, all'assegnazione della casa familiare, alla regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore, al contributo al mantenimento, alle spese straordinarie e così via. Il procedimento si svolge nel contraddittorio delle parti davanti al Tribunale, riunito in camera di consiglio, che può assumere informazioni e compiere attività d’indagine necessarie ai fini della pronuncia. La decisione è emessa nella forma del decreto motivato e può essere impugnata davanti alla Corte di Appello;

b) consensuale: quando i genitori si trovano pienamente d’accordo su tutti gli aspetti relativi alla organizzazione e alla gestione dei figli. In questo caso, i genitori, raggiunta l’intesa sulle condizioni che regolamentano la vita dei figli e assistiti da un avvocato esperto in diritto di famiglia, dovranno presentare al Tribunale il ricorso congiunto contenente l’accordo.

Dopo aver ascoltato le parti, i Giudici, anche in questo caso, riuniti in camera di consiglio, valuteranno l’adeguatezza delle condizioni pattuite in relazione all’interesse dei figli. Dopo questa verifica di conformità, provvederanno alla ratifica degli accordi raggiunti dai genitori.

Le dirò di più, negli ultimi anni, il Tribunale Milano, quando considera le condizioni fissate dai genitori corrispondenti al benessere dei minori, le approva senza convocarli in udienza.

A questo punto, gentile Signore, Le auguro di poter definire con la Sua ex compagna, in via consensuale, tutti gli aspetti della vita del piccolo Marco; del resto si può smettere di essere una coppia, ma non si smette mai di essere genitori.

 

Dott. Francesca Albi-Studio legale Bernardini de Pace

 

 

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