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L'avvocato del cuore
Reati, la giurisprudenza come la medicina: prevenirli è meglio che sanzionarli

Primum non nocere: Ippocrate aveva individuato nella prevenzione un’irrinunciabile regola di condotta. Valida in medicina, ma anche in diritto. L’articolo 614 – bis del codice di procedura civile è norma la cui ratio parrebbe ispirata dall’aforisma latino: prevenire una condotta antigiuridica è preferibile che sanzionarla. Questa norma – il cui testo, compendiato, è di seguito trascritto - meriterebbe il podio della concretezza svolgendo essa una meritoria funzione deflattiva del contenzioso:

◊ “Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

◊ Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza (omissis).

◊ Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.

Chi è parte del processo può chiedere al giudice della cognizione di adottare le misure codificate dalla norma - consistenti nel pagamento di una somma di denaro - per scongiurare il rischio che l’altra parte del procedimento, obbligata dal provvedimento giudiziale a “fare” qualche cosa in suo favore o “non fare” qualche altra cosa in suo danno, si sottragga alla prescrizione giudiziale. Per esempio, non desista dalle condotte emulative quali le immissioni acustiche ex articolo 833 del codice civile.

L’obiettivo della norma non è quello di sanzionare - ex post – le condotte inadempienti di una parte processuale, ma di prevenire - ex ante - l’inadempimento nell’ambito di un procedimento pendente, nel contempo rafforzando la portata dispositiva della statuizione giudiziale. Nel caso di violazione dell’obbligo di facere o non facere – infungibile - prescritto dal giudice, il beneficiario della prestazione, commissiva od omissiva, non solo può chiedere al giudice medesimo la condanna al pagamento di una somma di denaro per dissuadere l’obbligato dall’inadempimento, ma può anche rivolgersi ad (altro) giudice, e cioè quello dell’esecuzione, per ottenere la condanna (aggiuntiva) dell’obbligato al risarcimento del danno.

In sintesi, la tutela del creditore, dinanzi all’inadempimento del debitore, è raddoppiata. E, quindi, rafforzata. Anche il carico di lavoro della magistratura è alleggerito perché la prevenzione dell’inadempimento evita al debitore di doversi rivolgere a un avvocato per radicare un nuovo giudizio. Ingolfando, di riflesso, le aule di giustizia.

*Studio legale Bernardini de Pace

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