MODIFICHE ALLE NORME IN MATERIA DI ADEGUATI ASSETTI.

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) (D.lgs. 12/01/2019, n. 14) è stato modificato e corretto con il D.lgs. 26/10/2020, n. 147 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020).
Il decreto di modifica si compone di nr. 42 articoli di cui l’ultimo, titolato “entrata in vigore” dispone: “Il presente decreto entra in vigore alla data di cui all’art. 389, comma 1, del decreto legislativo 12/01/2019, nr. 14, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 37 commi 1 e 2 e 40”.
Oggi analizzeremo, appunto, cosa prevede l’art. 40 “modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili societari”.
Ricordo a me stesso che l’obbligo di istituire un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato” a carico “dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva” (ex art. 375 del CCII) è già in vigore dal 16 marzo 2019.
In prima battuta evidenzio che non vi è stato uno stravolgimento del complesso normativo per ciò che riguarda gli adeguati assetti, ma semplicemente una precisazione.
Ciò perché la citata disposizione sin dal primo momento (gennaio 2019) ha generato confusione ed è apparsa in contrasto con le altre disposizioni riguardanti il contesto delle società, creando un conflitto tra l’organo amministrativo e la compagine sociale.
In effetti erano sorte delle perplessità in merito alla formulazione delle singole norme all’interno della disciplina delle singole società generando il dubbio che, di fatto, potevano esserci delle competenze concorrenti tra amministratori e soci.
Sull’argomento erano intervenuti anche l’Assonime con la circolare nr. 19/19 e il Consiglio nazionale del Notariato con lo studio nr. 58-19/I.
Il correttivo chiarisce definitivamente che l’obbligo di istituzione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili spetta esclusivamente agli amministratori.
C O N C L U S I O N I
Ho più volte evidenziato in articoli precedenti la responsabilità a carico degli amministratori e il pericolo che corrono non provvedendo sufficientemente all’istituzione degli adeguati assetti – adeguati in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell’azienda ma soprattutto “anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale”.
Già alcuni Tribunali si sono espressi in merito (vedi articoli precedenti).
Per completezza di discorso evidenzio che, a mio aviso, il modello idoneo a soddisfare l’obbligo di istituire gli adeguati assetti lo si rileva dalla legge 231/01.
https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/ancora-sulla-modifica-del-2086-cc-703459.html
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